Il welfare aziendale Insieme coordinato e strutturato di iniziative con le quali le aziende si fanno carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, concedendo benefit e facilities non tanto in denaro quanto sotto forma di beni e servizi. I piani di welfare rispondono ad una funzione di integrazione sussidiaria alle esigenze di varia natura dei lavoratori e/o della loro famiglia, mediante la messa a disposizione di risorse private aziendali.
Obiettivi del welfare aziendale Favorire il benessere dei propri dipendenti, anche supportando il loro potere d acquisto reale Attrarre i talenti, rendendo l azienda ambita sul mercato del lavoro Motivare i lavoratori, dando soddisfazione ai loro bisogni personali e familiari Trattenere i talenti, rafforzando il loro senso di appartenenza ed il loro coinvolgimento Aumentare la produttivita e l efficienza Ottimizzare i costi delle politiche di incentivazione, in un ottica di total reward Favorire la conciliazione dei tempi famiglia - lavoro Valorizzare brand image e brand reputation
Quadro di confronto post Legge di Stabilità 2016
Le novità della Stabilità 2016 Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti Comma 2, lettera f-ter): le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12. I voucher Comma 3-bis: Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. I voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare. Per quanto riguarda i beni ed i servizi di cui all ultimo periodo del comma 3 dell articolo 51, possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.
Le novità della Stabilità 2017 (1) Copertura del rischio di non autosufficienza Comma 2, lettera f-quater): i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». Interpretazione autentica dell articolo 51 comma 2 lettera f) del T.U.I.R. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale."
Le novità della Stabilità 2017 (2) Sostituibilità anche con somme e valori del comma 4 dell articolo 51 «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182» Eliminazione soglie per fondi pensione, sanità e azioni (comma 184 bis) Non concorrono a formare il reddito se versati per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 : a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 ( 5.164,57). Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a); ( 3.615,20); c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g) ( 2065,83), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
Dipendente Dipendente Azienda Azienda Effetti welfare su retribuzione AS-IS TO-BE Ipotesi: il dipendente riceve valore pari a 10 Euro lordi Sui 10 erogati sotto forma di retribuzione l azienda paga 3 di contributi previdenziali (totale costo azienda: 13 ) Se il dipendente riceve tale valore in beni e servizi di cui all articolo 51 del TUIR, l azienda non sostiene alcun costo aggiuntivo 3 3 3 Di cui 13 10 10 10 Sui 10 lordi il dipendente ottiene un potere d acquisto netto di circa 5 in busta paga I 10 che il dipendente riceve in beni e servizi non sono imponibili, il beneficio netto è totale 10 Di cui 5 5 10 5 5 10 Costo aziendale retribuzione Valore retribuzione lorda Contributi previdenziali a carico azienda Potere d acquisto netto Imposizione fiscale e contributiva dipendente Recupero di efficienza azienda
Legge di stabilità 2016 e premi di produttività REGOLE D INGAGGIO 1 Contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 2 titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 3 limite premio Euro 2.000, elevato a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro 4 premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa
Legge di stabilità 2016 e premi di produttività IL DECRETO ATTUATIVO I contratti devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto d lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati; Costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. No gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Legge di stabilità 2017 e premi di produttività NUOVE REGOLE D INGAGGIO 1 Contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 2 titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000 3 limite premio Euro 3.000, elevato a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro 4 premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa
Modalità di erogazione dei premi Su scelta del dipendente Denaro Welfare Tassazione sostitutiva al 10% Contribuzione c/azienda e dipendente No tassazione No contribuzione c/azienda e dipendente
Dipendente Dipendente Azienda Azienda Effetto del welfare sul salario di produttività AS-IS TO-BE Ipotesi: il dipendente riceve valore pari a 10 Euro lordi Sui 10 erogati sotto forma di salario variabile l azienda paga 3 di contributi previdenziali (totale costo azienda: 13 ) Se il dipendente riceve tale valore in beni e servizi di cui all articolo 51 del TUIR (welfare), l azienda non versa la contribuzione a suo carico 3 3 3 Di cui 13 10 10 10 Sui 10 lordi il dipendente ottiene un potere d acquisto netto di circa 8 in busta paga I 10 che il dipendente riceve in beni e servizi non sono imponibili, il beneficio netto è totale 10 Di cui 2 8 2 10 8 10 Costo aziendale retribuzione Valore lordo salario variabile Contributi previdenziali a carico azienda Potere d acquisto netto Imposizione fiscale e contributiva dipendente Recupero di efficienza azienda
Modalità di erogazione dei premi post D.L. 50 Su scelta del dipendente Denaro Welfare Premio <800 Tassazione sostitutiva al 10% No contribuzione c/dipendente e -20% c/azienda 800< Premio <3.000 Tassazione sostitutiva al 10% Contribuzione ordinaria c/azienda e dipendente No tassazione No contribuzione c/azienda e dipendente