COMUNE di MORLUPO Provincia di Roma Via Domenico Benedetti 1, 00067 Tel 901951 - Fax 90195353 Dipartimento Tecnico Ambientale Servizio Lavori Pubblici Sicurezza sul lavoro - Attività Produttive Sportello Unico Responsabile arch. Cinzia Zangara REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - CODICE DEI CONTRATTI (già art. 18 Legge 109/1994 e successive modificazioni) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 16.03.2008 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Finalità Definizione e criterio di riparto del fondo per lavori Definizione e criterio di riparto del fondo per atti di pianificazione Svolgimento dell attività, spese di funzionamento degli uffici, oneri finanziari Ripartizione della quota spettante al responsabile unico del procedimento Ripartizione della quota spettante al progettista Ripartizione della quota spettante al coordinatore della sicurezza Ripartizione della quota spettante al direttore dei lavori Ripartizione della quota spettante al collaudatore o al redattore del certificato di regolare esecuzione Progettazione esterna e direzione lavori esterna Procedure per il conferimento degli incarichi Liquidazione degli incentivi Cumulo di incarichi Entrata in vigore disposizione transitoria. 1
Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., individua i soggetti interessati, definisce le procedure per l'assegnazione alle strutture tecniche comunali degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche, ovvero di redazione di atti di pianificazione comunque denominati e, infine, determina le competenze economiche del personale che partecipa alle attività sopra elencate. Art. 2 Definizione e criterio di riparto del fondo per lavori 1. Il fondo incentivante la progettazione interna di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/2006, è costituito dal 2% dell importo posto a base di gara dell opera pubblica o del lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell I.V.A. 2. Si applica la quota dell 1,0% per lavori fino al 17.05.1999. 3. Si applica la quota dell 1,5% per lavori fino al 31.12.2003. 4. Il fondo di cui ai precedenti commi si applica: - al personale dell ufficio tecnico che ha redatto il progetto ed il piano di sicurezza di cui alla Legge 14.08.1996., n. 494; - al personale dell ufficio tecnico che ha assunto la direzione lavori dell opera; - al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 5. La quota dell 1.5% (applicabile fino al 31.12.2003) varia come segue in relazione alla entità e alla complessità dell opera: - 1,5% per importi di lavori pari o inferiori a 1.000.000,00-1,0% per importi di lavori superiori a 1.000.000,00 6. La quota del 2% (applicabile dall 1.1.2004) varia come segue in relazione alla entità e alla complessità dell opera: - 2,0 % per importi di lavori pari o inferiori a 1.000.000,00-1,5 % per importi di lavori superiori a 1.000.000,00 7. Il predetto fondo risulta comprensivo degli oneri assistenziali previdenziali ed assicurativi a carico dell Ente. 8. Per ogni singola opera o lavoro, l incentivo è ripartito fra le seguenti figure: 2
a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in quanto direttamente coinvolto nel processo di progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale; b) il Progettista, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale; c) il Coordinatore in materia di sicurezza, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale; d) il Direttore dei lavori, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale; e) il collaudatore/i, in quanto direttamente responsabile/i sotto il profilo amministrativo, civile e penale; f) i collaboratori delle figure di cui alle lettere a), b) d), in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo tecnico e amministrativo, nei processi di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione. 9. La quota di fondo di cui ai commi 2 e 3, calcolata sull importo lavori, viene così suddivisa: a) 40 % al Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori; b) 30 % agli incaricati della redazione del progetto e collaboratori; c) 10 % al Coordinatore della sicurezza; d) 17 % agli incaricati della direzione dei lavori e collaboratori; e) 3 % agli incaricati del collaudo e agli incaricati della redazione del certificato di regolare esecuzione; 10. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito anche per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all ufficio tecnico responsabile della progettazione e, in tal caso, i riferimenti ed il livello progettuale a cui rifarsi per la prestazione progettuale effettuata è quella che ricomprende i 3 livelli di progetto (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo) oltre agli eventuali adempimenti del D.Lgs 494/96. Art. 3 Definizione e criterio di riparto del fondo per atti di pianificazione 1. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull importo della tariffa professionale per le relative prestazioni specifiche, vigente alla data di affidamento dell incarico progettuale, ai sensi dell art. 92 comma 6 D.Lgs. 163/2006, ed in particolare: - 30 per cento della tariffa per le prestazioni specificatamente urbanistiche e di pianificazione territoriale riconducibili immediatamente alla circolare del Ministero dei 3
lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell 1 dicembre 1969, n. 6679 e ss.mm., aggiornata all ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo; - 30 per cento della tariffa professionale per le prestazioni di pianificazione comunque denominata non immediatamente ricomprese nel punto precedente e calcolabili per similitudine in modo oggettivo o in modo forfetario (a discrezione) ai sensi della L. 143/49 e ss.mm. o altri provvedimenti normativi e regolamentari regionali, nazionali o comunitari; 2. Il fondo relativo alla pianificazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento si verifichino dei ribassi; 3. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera o intervento pianificatorio, tenendo presente i criteri previsti dalla norma e dal presente regolamento, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio. 4. Nel caso di atti di pianificazione comunque denominati le percentuali di cui ai punti b,c,d,e, del comma 9 dell art. 2 sono destinate alle attività di redazione dei piani. 5. la quota del fondo di cui al comma 1, calcolata nella misura del 30% sull importo della tariffa professionale, viene così ripartita: - 40% R.U.P. - 60% Redattori del piano Art. 4 Svolgimento dell attività, spese di funzionamento degli uffici, oneri finanziari 1. Le attività di cui agli artt. 2 e 3, vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda la effettuazione delle missioni utili e necessarie per lo svolgimento dell incarico. 2. Le spese di cui al comma 1, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabile ai sensi del presente regolamento. 3. Le somme destinate all incentivazione si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell Ente. Art. 5 Ripartizione della quota spettante al responsabile unico del procedimento 4
1. La quota di fondo di cui alla lettera a), comma 8, dell articolo 2 è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e i propri collaboratori tecnici e amministrativi entro le seguenti misure percentuali massime, tenendo conto del contributo professionale effettivamente e utilmente apportato da ciascuno: - Responsabile Unico del Procedimento: 70 % - Collaboratori tecnici e amministrativi: 30 % Art. 6 Ripartizione della quota spettante al progettista 1. La quota del fondo di cui alla lettera b), comma 6, dell art. 1 è ripartita tra il progettista e i collaboratori, tenendo conto del contributo professionale effettivamente e utilmente apportato da ciascuno e, comunque, in misura tale che l importo dell incentivo attribuito al progettista non superi il 50% di quello attribuito a ciascun collaboratore tecnico ed il 20% di quello attribuito a ciascun collaboratore amministrativo. 2. Nel caso all ufficio tecnico vengano affidati solo alcuni livelli di progettazione di cui all art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quota del 40% verrà calcolata, in base ai livelli di progettazione direttamente ed effettivamente eseguiti, secondo le seguenti percentuali: - progetto preliminare 10%; - progetto definitivo 15%; - progetto esecutivo 15%. 3. Nel caso in cui venga affidata a professionisti esterni all Amministrazione Comunale la progettazione solo di alcune parti di un opera, la relativa aliquota percentuale da applicarsi dovrà sempre essere proporzionale all importo a base d asta delle parti dell opera direttamente ed effettivamente progettate da personale dell ente (come, ad esempio, nel caso di progettazione interna delle opere architettoniche ed affidamento all esterno della progettazione delle opere impiantistiche). 4. Le quote parti non assegnate in applicazione dei commi 2 e 3 costituiscono economie. Art. 7 Ripartizione della quota spettante al coordinatore della sicurezza 1. La quota di fondo di cui alla lettera c),comma 8, dell art.2 e attribuita al coordinatore della sicurezza entro la percentuale relativa. 2. Nel caso in cui il coordinatore della sicurezza non intervenga in entrambe le fasi previste dalla Legge 14.08.1996, n. 494 e s.m.i., la quota del 15% verrà calcolata in base alle seguenti percentuali: - sicurezza in fase di progettazione 4 %; - sicurezza in fase di esecuzione 6 %. 5
Art. 8 Ripartizione della quota spettante al direttore dei lavori 1. La quota di fondo di cui alla lettera d ),comma 8, dell art. 2 è ripartita tra il Direttore dei lavori e i collaboratori, tenendo conto del contributo professionale effettivamente e utilmente apportato da ciascuno e, comunque, in misura tale che l importo dell incentivo attribuito al direttore dei lavori non superi il 50% di quello attribuito a ciascun collaboratore tecnico ed il 20% di quello attribuito a ciascun collaboratore amministrativo. 2. Nel caso in cui venga affidata a professionisti esterni all Amministrazione Comunale la direzione solo di alcune parti di un opera, la relativa aliquota percentuale da applicarsi dovrà sempre essere proporzionale all importo a base d asta delle parti dell opera effettivamente dirette da personale dell ente (come, ad esempio, la direzione dei lavori affidata all esterno di opere impiantistiche). 3. Le quote parti non assegnate della predetta somma costituiscono economie. Art. 9 Ripartizione della quota spettante al collaudatore o al redattore del certificato di regolare esecuzione 1. La quota di fondo di cui alla lettera e), comma 8, dell art. 2 attribuita, entro la percentuale relativa, spetta al collaudatore incaricato o al direttore dei lavori redattore del certificato di regolare esecuzione, se dipendenti comunali. 2. In caso di affidamento all esterno dell incarico di collaudatore tale somma costituisce economia. Art. 10 Progettazione esterna e direzione lavori esterna 1. Nel caso in cui la progettazione di un opera e/o la direzione lavori venga affidata a professionisti esterni all amministrazione comunale le quote parti del fondo d cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento corrispondenti alle prestazioni affidate all esterno, costituiscono economie. 2. In tali ipotesi il fondo remunererà le attività e le responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori, e sarà determinato e utilizzato con riferimento all importo a base d asta delle parti d opera direttamente e effettivamente progettata e diretta da personale esterno all Ente, di cui alle seguenti percentuali: - Progettazione Preliminare 0,65 % - Progettazione Definitiva 0,75 % - Progettazione Esecutiva 0,85 % - Direzione Lavori 1,00 % 6
3. Nel caso di affidamento a professionisti esterni di una sola delle fasi sopra descritte il fondo sarà determinato in base al differenziale tra detta fase e le precedenti. 4. La quota di fondo,così come sopra determinata è ripartita tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i propri collaboratori tecnici ed amministrativi entro le seguenti misure percentuali, tenendo conto del contributo professionale effettivamente e utilmente apportato da ciascuno: - Responsabile Unico del Procedimento 60 % - Collaboratori Tecnici ed Amministrativi 40 % Art. 11 Procedure per il conferimento degli incarichi 1. Il Dirigente del Settore individua, preliminarmente all avvio delle procedure relative all aggiornamento del Programma Triennale dell Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21 Giugno 2000, il Responsabile Unico del Procedimento. 2. Il Dirigente del Settore, sulla base dei documenti programmatori dell Ente, individua, nel caso di affidamenti di incarichi all interno dell Ente: - il progettista dell opera, ai sensi dell art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - il coordinatore in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi della Legge 14.08.1996, n. 494; - il direttore dei lavori, ai sensi dell art 130 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - il collaudatore o il redattore del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. - il professionista pianificatore Art. 12 Liquidazione degli incentivi 1. La attribuzione e la liquidazione degli incentivi per ogni progetto di opera o atto di pianificazione sarà disposta con atto del dirigente, sentito il responsabile unico del procedimento, in occasione dell approvazione di ogni singolo progetto o atto di pianificazione posto a base di gara relativamente alle sotto elencate figure: - Progettista e suoi collaboratori; - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; - Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori per una quota pari al 65%. 2. Successivamente, contestualmente all approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, saranno attribuite e liquidate con atto del Dirigente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, gli incentivi alle sotto elencate figure: 7
- Direttore lavori e suoi collaboratori; - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori per una quota pari al 35%; - Collaudatore/i. 3. Nel caso di atti di pianificazione il fondo sarà liquidato per il 65% al momento dell adozione, il restante 35% in fase di approvazione finale. Art. 13 Cumulo di incarichi 1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti posseduti dalle varie figure professionali previste per la realizzazione di un opera o di un lavoro, con l affidamento degli incarichi si persegue l obiettivo del maggior coinvolgimento possibile di personale degli uffici tecnici comunali. 2. Nel caso venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, più ruoli da parte della stessa persona, a quest ultima spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento. Art. 14 Entrata in vigore disposizione transitoria. 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della data di intervenuta esecutività della deliberazione che lo ha approvato. 2. In via transitoria le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per la attribuzione ed erogazione degli incentivi da esso previsti per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, siano stati formalmente accantonati e impegnati i relativi fondi ai sensi degli artt. 2 e 3 e non siano intervenuti i provvedimenti di liquidazione. 8