Regolamento comunale sull accertamento con adesione

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COMUNE DI BORGOSATOLLO provincia di Brescia Regolamento comunale sull accertamento con adesione (Approvato con delibere del C.C. n. 65/98 e n. 1/99) INDICE CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 Art. 2 Principi generali Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione C A P O I I Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Competenza Avvio del procedimento Procedimento di iniziativa dell ufficio Procedimento di iniziativa del contribuente Il contraddittorio La conclusione del procedimento Perfezionamento dell adesione e Modalità di versamento delle somme dovute La comunicazione del contribuente Effetti della definizione C A P O III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione Art. 12 Art. 13 Riduzione della sanzione I controlli sulla base delle dichiarazioni C A P O I V Disposizioni finali Art. 14 Art. 15 Art. 16 Decorrenza e validità Norme transitorie Avvertenze 1

CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 Principi generali 1. Il Comune di Borgosatollo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela, ai sensi del Regolamento Comunale di autotutela in materia tributaria. 2

C A P O I I Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente Art. 3 Competenza 1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio Tributi preposto alla funzione di accertamento. Art. 4 Avvio del procedimento 1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio Tributi con un invito a comparire nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione. b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. In caso di più contribuenti, l ufficio deve inviare l invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Art. 5 Procedimento di iniziativa dell'ufficio 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. 3

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (60 giorni), istanza in carta libera di accertamento con adesione ai sensi dell art.6 comma 2, del D.Lgs.218/97, indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. L iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. 5. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d impugnazione. 6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. 7. La mancata comparizione non giustificata del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 8. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. Art. 7 Il contraddittorio 1. Per ogni incontro con il responsabile dell ufficio o del tributo, che ha emesso l atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. 2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento. 4

Art. 8 La conclusione del procedimento 1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude : - con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare contenente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall ufficio e quanto definito in contraddittorio ; - con la sottoscrizione dell atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell ufficio. 2. Nell atto di che trattasi possono essere indicate, ove richiesto dal contribuente nel corso del procedimento, le eventuali rateizzazioni che possono essere così determinate : per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, comprensive degli interessi moratori pro-rata, calcolati in base al vigente tasso legale su base mensile. 3. E richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell ultima rata e nella misura dell importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione. 4. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al Funzionario Responsabile dell ufficio, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata. 5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l ufficio ad escutere la garanzia per l intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata. 6. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l individuazione del tasso legale vigente. 7. Gli interessi calcolati su base mensile vanno versati cumulativamente all importo dell imposta dovuta. Art. 9 Perfezionamento dell adesione e Modalità di versamento delle somme dovute 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, della somma complessiva dovuta o, nel caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) di cui al precedente art.8 punti 2, 3 e 4. Per le somme di modesta entità non viene richiesta la prestazione della garanzia. 5

2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Art. 10 La comunicazione del contribuente 1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l indicazione delle rate prescelte. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. Art. 11 Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, se non nel caso di annullamento ai sensi dell art.2, comma 5 del presente regolamento. 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi. 4. All atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l avviso di accertamento. 5. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l obbligazione tributaria nei confronti di tutti. 6

C A P O III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione Art. 12 Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. 3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione. 4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione. 5. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Art. 13 I controlli sulla base delle dichiarazioni 1. Qualora successivamente all accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, l ufficio procede all accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e può integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. 7

C A P O I V Disposizioni finali Art. 14 Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999. 1. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. Art. 15 Norme transitorie 1. L istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 16 Avvertenze 1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura : Prima dell impugnazione dell avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.218/97, dell art.50 della legge 27.12.1997n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.... del...può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l Ufficio. L istanza, con l indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest Ufficio, mediante consegna diretta, via fax o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell istanza, i termini per l impugnazione dell atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L impugnazione dell atto comporta rinuncia all istanza di adesione. 2. Nell ipotesi in cui con l avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell avviso stesso. 8