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NORMATIVA PREVENZIONISTICA SISTEMA PREVEZIONALE BASATO SU: MISURE GENERALI TUTELA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA FIGURE SPECIFICHE DL 626/94: DISCIPLINA SISTEMATICA L 123/07 & DL 81/08: SISTEMA ATTUALE 2

DECRETO LEGISLATIVO 81/08 PRINCIPI GENERALI SISTEMA PREVENZIONISTICO LEGISLAZIONE UNITARIA NB ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PREVIGENTI Stesso contenuto DL 626 3

FONTI NELLE UNIVERSITA DL 81 A 3 TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI, E TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO normativa di adeguamento DM 363/98 NB ADEGUAMENTO A DL 626/94 RIDEFINIZIONE DI RESPONSABILE AI FINI PREVENZIONALI particolari esigenze del servizio espletato e peculiarità organizzative DIVERSIFICAZIONE E FRAMMENTARIETA : eterogeneità strutture attività ricerca e sperimentale personale operante in autonomia e presso altre strutture unità con rischi differenziati collaborazione con altri enti REGOLAMENTO UNIBA NB MEDIAZIONE http://www.farmacia.uniba.it/corso-sicurezza/index.html 4

NORME CODICISTICHE IMPLICAZIONE PERSONA NEL RAPPORTO TUTELA A 2087 CC - L IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL ESERCIZIO DELL IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO FINE PARAMETRI ELASTICI: PARTICOLARITÀ DEL LAVORO ESPERIENZA TECNICA NORMA DI CHIUSURA 5

NORME COSTITUZIONALI A 32 - LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ A 41 - L INIZIATIVA ECONOMICA [ ] NON PUÒ SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L UTILITÀ SOCIALE O IN MODO DA RECARE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ, ALLA DIGNITÀ UMANA 6

CAMPO APPLICAZIONE SOGGETTIVO DL 81/08 L 123/07 - applicazione della disciplina «a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti a essi equiparati, prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori, per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) misure di tutela specifiche per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte». DL 81/08 DOPPIO BINARIO: LAVORATORE EQUIPARATO 7

NOZIONE LAVORATORE - DL 81/08 A 2 - persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) VOCAZIONE UNIVERSALISTICA + AMPIO DL 626 RELAZIONE DI SICUREZZA: NON NECESSARIAMENTE RAPPORTO DI LAVORO LAVORATORE: RUOLO ATTIVO & PASSIVO INSERIMENTO ORGANIZZAZIONE 8

NOZIONE EQUIPARATO DL 81/08 SOCIO TIROCINANTE ALLIEVO E CORSISTA VOLONTARIO 9

CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DM 363/98 A 1 - Le norme di cui al DL 626/94, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne A 2 - Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione 10

CAMPO APPLIC. SOGGETTIVO REGOLAMENTO UNIBA MEDIAZIONE DL 81 & DM 363 A 2 - «1. Per lavoratore si intende chi svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione dell Università, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione - art. 2 co. 1 lett. a) D.lgs. 81/08. In conformità alle finalità indicate in premessa, sono definiti lavoratori i docenti, i ricercatori, i dirigenti e il personale tecnicoamministrativo dell Università. 2. Ai fini della sicurezza sul lavoro è equiparato al lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l attività presso le strutture dell Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, i volontari frequentatori, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi» 11

LAVORATORE: OBBLIGHI- DL 81/08 A 20 CONTRIBUIRE ALL ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO, ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE IN CASO DI URGENZA, NON MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA NON COMPIERE OPERAZIONI NON DI PROPRIA COMPETENZA PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI 12

LAVORATORE: OBBLIGHI-DM 363/98 & REGOLAMENTO UNIBA DM 363/98 NIENTE REGOLAMENTO UNIBA NIENTE: A 12 - «2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro. 3. Tutti i lavoratori sono tenuti all osservanza delle disposizioni di cui all A 20, DL 81/08, e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti delle Strutture e dai preposti». 13

SOGGETTI OBBLIGATI DL 81/08 VARI SOGGETTI BASE DEL SISTEMA: datore di lavoro dirigente preposto 14

SOGGETTI OBBLIGATI DM 363/98 PARTICOLARE INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DATORIALE PER PECULIARITA ORGANIZZATIVE FRAMMENTARIETA POLO POLITICO (ISTANZA DI MEDIAZIONE) A 2 - Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore DOPPIO BINARIO RIMESSIONE A AUTONOMIA APPARENTE 15

SOGGETTI OBBLIGATI DM 363/98 MAPPATURA SISTEMA PREVENZIONALE IN RELAZIONE A ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE A 2 -«2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo. 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede (quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime). I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria» POLI SISTEMA: Rettore, soggetti di vertice, responsabili dei laboratori 16

SOGGETTI OBBLIGATI REGOLAMENTO UNIBA A 2 - Ai sensi del DL 81/08 il datore di lavoro nell Università è il Rettore DIFFERENZA RISPETTO A DOPPIO BINARIO DM 363? RECUPERO IN ARTICOLAZIONE A 2 -Strutture: «Le strutture sono da intendersi equiparate alle unità produttive ai sensi dell art.2 co. 2 D.M. 363/98. Sono da intendersi quali strutture i Dipartimenti di Didattica e Ricerca e le Biblioteche, la Scuola di Medicina, i Centri, il Rettorato, la Direzione Generale, i Dipartimenti dell Amministrazione Centrale, le Aziende Agricole e Zootecniche e tutte le altre indicate dallo Statuto di questa Università, dotate di poteri di spesa e di gestione». Laboratori: «1. Nell ambito dei luoghi di lavoro, come definiti dall art. 62 dl 81/08, vengono individuati quali laboratori ai sensi dell art. 2 DM 363/98 i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio che comportano l uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell area edificata dell Università quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, assistenziali e di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, e misure di sorveglianza sanitaria». 17

SOGGETTI OBBLIGATI REGOLAMENTO UNIBA A 2 Dirigente : «1. Dirigente è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa - art. 2 co. 1 lett. d) D.lgs. 81/08. 2. Sono considerati dirigenti ai fini della sicurezza, in quanto soggetti di vertice delle strutture, i Responsabili di strutture quali i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, il Direttore Generale per quanto attiene agli uffici del Rettorato e della Direzione, i Dirigenti dei Dipartimenti Amministrativi, i Responsabili dei Centri di servizi e delle Aziende Agricole e Zootecniche, dei Sistemi (Biblioteche e Musei), i Dirigenti Delegati delle sedi decentrate e i Responsabili di tutte le altre Strutture come definite al precedente comma 2, punto 2». Preposto: «1. Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovraintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa - art. 2 co. 1 lett. e) D.lgs. 81/08. 2. E considerato preposto il Responsabile delle Attività che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche (R.A.D.), di ricerca (R.A.R.), di assistenza (R.A.A.) e/o di servizi (R.A.S.), ed al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. E altresì considerato preposto l unità di personale strutturato dotata di posizione apicale, presente nell ambiente di lavoro durante lo svolgimento delle attività». 18

DATORE: OBBLIGHI DL 81/08 A 18 NOZIONE (TITOLARE DEL RAPPORTO O SOGGETTO CHE HA RESPONSABILITA ) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE E RICHIEDERE ALLO STESSO L OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NELL AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE LORO CAPACITÀ E CONDIZIONI FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO RICHIEDERE L OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE NORME, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA EVITARE RISCHI POPOLAZIONE E DETERIORAMENTO AMBIENTE INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE ASSICURARE A CIASCUN LAVORATORE UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE ASTENERSI DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, COPIA DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E COMUNQUE ELABORARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONSENTIRE L ACCESSO A TUTTI I DATI RELATIVI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA PREVISTA DALLA NORMATIVA AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE 19

DELEGA DI FUNZIONI DL 81/08 A 16, 17 DEVOLUZIONE POTERI DI GESTIONE E CONTROLLO ESECUTIVO NB ATTIVITA NON DELEGABILI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE TIPO ESECUTIVO CONDIZIONI NB POTERI ADEGUATI & AUTONOMIA DI SPESA OBBLIGO VIGILANZA DATORE SUB DELEGA (DL 106/09) SOGGETTO NON INVESTITO (A 299) 20

DIRIGENTE: OBBLIGHI DL 81/08 A 18 - STESSI DEL DATORE 21

PREPOSTO: OBBLIGHI - DL 81/08 A 19 SOVRINTENDENZA E VIGILANZA SULL OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DEI LORO OBBLIGHI DI LEGGE E, IN CASO DI PERSISTENZA DELL INOSSERVANZA, INFORMAZIONE AI LORO SUPERIORI DIRETTI VERIFICA AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO RICHIESTA DELL OSSERVANZA DELLE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA INFORMAZIONE IMMEDIATA AI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ASTENSIONE DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO SEGNALAZIONE TEMPESTIVA AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE SIA DELLE DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SIA DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO CHE SI VERIFICHI DURANTE IL LAVORO, DELLE QUALI VENGA A CONOSCENZA SULLA BASE DELLA FORMAZIONE RICEVUTA FREQUENZA DI APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE 22

DATORE: OBBLIGHI DM 393/98 A 3 - Obblighi ed attribuzioni del rettore. 1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del co. 1 dell'art. 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete: a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. A 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede: a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio; b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto da, e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; c) alla elaborazione del DVR, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5; d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato. 23

RESPONSABILE: OBBLIGHI DM 393/98 A 5 -- Obblighi ed attribuzioni del responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio. 1. Il responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio. 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il DVR, sulla base della valutazione dei rischi; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte. 24

DATORE: OBBLIGHI REGOLAMENTO UNIBA A 3 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro valutazione di tutti i rischi con elaborazione del documento di valutazione dei rischi designazione e nomina dei Responsabili e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione nomina del Medico Competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 2. Deleghe del Rettore al Direttore Generale assicura il necessario supporto amministrativo per tutte le attività e le funzioni nell ambito del S.P.P.; provvede a tutti gli adempimenti in materia di infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori dell Università; assicura il rispetto dell attuazione delle misure e delle opere previste nel programma di miglioramento contenuto nei DVR; e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti A 4 - Prerogative del Consiglio di Amministrazione funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale autorizzazioni di spesa secondo gli standard legali, necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell Università 25

DIRIGENTE: OBBLIGHI REGOLAMENTO UNIBA A 6 Ai sensi e per gli specifici fini del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro individua quali Dirigenti ai fini della sicurezza i Responsabili delle Strutture (Direttori di dipartimenti). Tra i compiti ricordiamo: richiede da parte dei singoli lavoratori l osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni di Ateneo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché l uso dei dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) e dei D.P.I fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sentito il S.P.P. ed il M.C. in collaborazione con il R.S.P.P. e il M.C., predispone in forma scritta e attua idonee procedure interne di lavoro sicuro a tutela della salute e sicurezza degli operatori nelle specifiche attività della struttura informa adeguatamente i lavoratori e tempestivamente in caso di pericolo grave e immediato, circa i rischi per la loro salute e sicurezza e le misure di prevenzione adottate al riguardo garantisce il corretto uso degli impianti, delle strutture e degli spazi assegnati garantisce il corretto uso delle attrezzature di lavoro della propria struttura, anche sottoponendole ai necessari interventi di adeguamento e/o di manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori, nonché alle verifiche periodiche previste dalla normativa NB in base alla L. 240/10, allo Statuto e ai regolamenti dell Università, devono essere garantiti ai Dirigenti delle strutture i mezzi necessari per adempiere agli obblighi ed alle funzioni di cui al presente articolo. 26

PREPOSTO: OBBLIGHI REGOLAMENTO UNIBA A 7 - Il preposto deve essere individuato tra i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, in relazione alla natura dell incarico ricoperto (Responsabile delle Attività che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche (R.A.D.), di ricerca (R.A.R.), di assistenza (R.A.A.) e/o di servizi (R.A.S.)) a) adotta le misure di competenza, individuate nel DVR, trasmesso dal Dirigente; b) nell ambito dell attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell individuazione delle misure, collabora con le altre figuredella sicurezza c) prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio, al fine di garantirne la tutela; d) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi; e) consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali; f) si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi; g) adotta le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; h) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati; i) nell impiego di mezzi tecnici, nonché nella produzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, deve garantire la corretta protezione del personale; j) nell ambito delle proprie attribuzioni, provvede alla formazione di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici e sulle particolari misure di prevenzione e protezione da adottare. 27

PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE (E NON PRATICABILE) MISURE: VALUTAZIONE RISCHI CONTROLLO SANITARIO MIGLIORAMENTO LIVELLI DI SICUREZZA 28

MISURE GENERALI TUTELA DL 81 DM/ REGOLAMENTO A 15 - valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza programmazione della prevenzione eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro riduzione dei rischi alla fonte sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a individuale controllo sanitario dei lavoratori allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti e RSL istruzioni adeguate ai lavoratori partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS programmazione delle misure opportune per garantire miglioramento sicurezza misure di emergenza per primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione uso di segnali di avvertimento e di sicurezza regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, dispositivi di sicurezza NB NO ONERI PER LAVORATORE 29

VALUTAZIONE DEI RISCHI DL 81/08 A 28, 29 PERNO SISTEMA AZIENDALE OGGETTO VALUTAZIONE RISCHI INDICAZIONE MISURE PREVENZIONE E DISPOSITIVI PROTEZIONE PROGRAMMA MISURE INDIVIDUAZIONE PROCEDURE ATTUAZIONE E RUOLI RSPP, RSL, MC MANSIONI RISCHIOSE ELABORAZIONE NB RIELABORAZIONE 30

SERVIZIO PREVENZIONE & PROTEZIONE DL 81/08 A 31-35 INTERNO/ ESTERNO REQUISITI PROFESSIONALI «ADEGUATI»& DISPONIBILITÀ MEZZI E TEMPO 31

SERVIZIO PP: COMPITI DL 81/08 A 33 - INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO, VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA BASE DELLA SPECIFICA CONOSCENZA DELL ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ELABORAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DI CUI AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, E I SISTEMI DI CONTROLLO DI TALI MISURE ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE VARIE ATTIVITÀ AZIENDALI PROPOSTA DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO FORNITURA AI LAVORATORI DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 32

SERVIZIO PP: COMPITI REGOLAMENTO UNIBA Interno A 8 - provvede all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione di questa Università; provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 33

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA FORMA SPECIALIZZATA DI RAPPRESENTANZA NESSUN LIMITE DIMENSIONALE DIMENSIONE PUBBLICISTICA/PRIVATISTICA DIRITTI & COMPITI RLST RLSSP 34

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA: FUNZIONI ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE LAVORAZIONI È CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEIRISCHI, ALLA INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLA PREVENZIONE NELLA AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA È CONSULTATO SULLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE, ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI, AL PRIMO SOCCORSO, ALLA EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE È CONSULTATO IN MERITO ALL ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 37 RICEVE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE INERENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE, NONCHÉ QUELLE INERENTI ALLE SOSTANZE ED AI PREPARATI PERICOLOSI, ALLE MACCHINE, AGLI IMPIANTI, ALLA ORGANIZZAZIONE E AGLI AMBIENTI DI LAVORO, AGLI INFORTUNI ED ALLE MALATTIE PROFESSIONALI RICEVE LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI SERVIZI DI VIGILANZA RICEVE UNA FORMAZIONE ADEGUATA E, COMUNQUE, NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALL ARTICOLO 37 PROMUOVE L ELABORAZIONE, L INDIVIDUAZIONE E L ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IDONEE A TUTELARE LA SALUTE E L INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI FORMULA OSSERVAZIONI IN OCCASIONE DI VISITE E VERIFICHE EFFETTUATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, DALLE QUALI È, DI NORMA, SENTITO PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL ARTICOLO 35 FA PROPOSTE IN MERITO ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AVVERTE IL RESPONSABILE DELLA AZIENDA COMPETENTI QUALORA RITENGA CHE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ADOTTATE DAL DATORE DI LAVORO O DAI DIRIGENTI E I MEZZI IMPIEGATI PER ATTUARLE NON SIANO IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO PUÒ FARE RICORSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI QUALORA RITENGA CHE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ADOTTATE DAL DATORE DI LAVORO O DAI DIRIGENTI E I MEZZI IMPIEGATI PER ATTUARLE NON SIANO IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO. 35