CIRCOLARE N ALLE IMPRESE ASSOCIATE. Oggetto: Il Collegato ambientale e le nuove norme per promuovere misure di green economy.

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Transcript:

CIRCOLARE N. 040 05.02.2016 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Il Collegato ambientale e le nuove norme per promuovere misure di green economy. Dopo un iter parlamentare pluriennale, il 2 febbraio scorso è entrata in vigore la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) finalizzata a promuovere misure di green economy e di contenimento dell uso eccessivo delle risorse naturali. ART. 8 SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SU ATTIVITÀ DI SCARICO A MARE DI ACQUE E MATERIALE DI ESCAVO DI FONDALI MARINI E DI LORO MOVIMENTAZIONE L articolo in commento integra gli artt. 104 e 109 del D.Lgs. 152/2006 al fine di stabilire che per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali relative alle attività di: scarico diretto in mare delle acque derivanti da attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (commi 5 e 7, art. 104, D.lgs. 152/2006) immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini (comma 2, art. 109, D.lgs. 152/2006) movimentazione dei fondali derivante dall attività di posa in mare di cavi e condotte (comma 5, art. 109, D.lgs. 152/2006) sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. ART. 16 IMPORTO DELLA GARANZIA NEGLI APPALTI VERDI E previsto che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tali riduzioni sono cumulabili con la riduzione del 50% della stessa garanzia ad oggi già in vigore - prevista in caso di possesso di certificazione di un sistema qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 (art. 75del D. Lgs. n. 163/2006). ART. 17 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI E stabilito che per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'unione europea (Ecolabel UE); il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato. ART. 23 INCENTIVI E ACCORDI DI PROGRAMMA PER FAVORIRE L ACQUISTO DI PRODOTTI POST CONSUMO La disposizione integra il D.Lgs. 152/2006 con gli articoli dal 206 ter al 206 sexies, al fine di introdurre la possibilità (art. 206 ter) di stipulare appositi accordi e contratti di programma per l erogazione di incentivi per le attività di: produzione di beni derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi con priorità per i beni provenienti da rifiuti; produzione e preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo; produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per cui erano stati concepiti; commercializzazione di prodotti realizzati con materiali plastici provenienti dal trattamento di prodotti giunti a fine vita o di aggregati riciclati marcati CE; nonché incentivi a favore di soggetti economici o pubblici che acquistano prodotti derivanti dai suddetti materiali. I soggetti con cui il Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell Ambiente possono concludere i suddetti accordi sono: imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo, enti pubblici, soggetti pubblici o privati, associazioni di

categoria, associazioni senza fini di lucro, soggetti incaricati di svolgere l attività inerente alla responsabilità estesa del produttore. Si tratta di una disposizione che può presentare interessanti spunti operativi anche per il settore dei materiali da costruzione, nonché per i rifiuti da costruzione e demolizione. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (2 febbraio 2016) un decreto interministeriale dovrà (art. 206 quater) definire il livello degli incentivi e le percentuali minime di materiali post consumo presenti nei beni da essi derivanti. Mentre entro 120 giorni, sempre dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 206 quinquies), dovrà essere adottato un regolamento per stabilire i criteri e il livello di incentivo per l acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi. Sono previste inoltre azioni premianti per l utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche. Per cui è stabilito che (art.206 sexies nelle more dell adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici al fine di consentire la piena fruibilità dal punto di vista acustico, le amministrazioni pubbliche prevedono nelle gare d appalto per l incremento dell efficienza energetica delle scuole, per la loro ristrutturazione o costruzione, l impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei descrittori acustici definiti dalla norma Uni 11367/2010 e UNI 11532:2014. In particolare il comma 2 dell art. 206 sexies stabilisce che nelle gare d appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedano dei punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi. Entro 6 mesi dall entrata in vigore della legge è prevista l emanazione di uno o più decreti per definire l entità di tali premialità, i descrittori acustici, le percentuali minime di materiali post consumo presenti nei manufatti. ART. 28 MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO L articolo in commento interviene sul DM n.161/2012 art.1 comma 1, lettera b) per escludere dalla definizione di materiali da scavo i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). Si ricorda la detta definizione si applica anche ai materiali da scavo gestiti ai sensi dell art. 41-bis del D.L. 69/13 e che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2016 ha

approvato in secondo esame preliminare, un DPR in materia di terre e rocce destinato ad assorbire in un testo unico attuando l art.8 del DL 133/2014 tutte le disposizioni attualmente vigenti sulla gestione e l utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (si veda la circolare ANCE Bergamo n. 224 del 27/11/2015). ART. 29 ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI La norma modifica l art. 206 bis del D.Lgs. 152/2006 per trasferire le funzioni dell Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell Ambiente. Alle funzioni già previste vengono aggiunte: l elaborazione di parametri per l individuazione di costi standard e tariffari equi, l individuazione di schemi tipo di contratto di servizio tra le Autorità d'ambito e gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall Unione europea in materia di rifiuti, nonché il rispetto della responsabilità estesa del produttore. Viene inoltre prevista la possibilità di avvalersi del parere dell ISPRA. L articolo interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti per conferire a Regioni e Province il compito di garantire la fruibilità anche attraverso la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni utili per definire lo stato di attuazione dei piani regionali. ART. 31 RISARCIMENTO DEL DANNO E RIPRISTINO DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE La disposizione modifica la disciplina delle transazioni per il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e il risarcimento del danno ambientale con l introduzione nel D.Lgs. 152/2006 dell art.306 bis. Viene espressamente abrogato (comma 2 art. 31) l art.2 del D.L. 208/2008 che resta applicabile solo per gli schemi di contratto già comunicati a Regioni, Province e Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 44 SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI E POTERI SOSTITUTIVI NEL SETTORE DEI RIFIUTI La norma modifica l art. 191 del D.Lgs. 152/06 in materia di ordinanze contingibili e urgenti. Viene stabilito che il potere del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco di emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti che consentano di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, debba essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive europee.

Viene inoltre introdotto il termine di 60 giorni entro cui il Ministero dell Ambiente, in caso di inattività del Presidente della Giunta, può procedere con diffida ad adempiere e adottare, in via sostitutiva, i necessari provvedimenti. ART. 46 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA La disposizione abroga l art. 6 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 ovvero il divieto di smaltire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kj/kg. Si tratta, per il settore delle costruzioni, delle guaine bituminose impermeabilizzanti. Con tale disposizione si supera il DL n. 210 del 30 dicembre 2015 c.d. Milleproroghe 2016 (art. 8, comma 3) che aveva prorogato la possibilità di effettuare lo smaltimento in discarica di tali rifiuti sino al 29 febbraio 2016, pertanto il conferimento di questi materiali-rifiuti a discarica è a regime. ART. 53 MATERIALI LITOIDI La norma sottopone i materiali litoidi alla normativa sulle attività estrattive sia nel caso che i materiali litoidi siano prodotti come obiettivo primario e che come sottoprodotto dell attività di estrazione. Le attività estrattive sono oggetto di disciplina a livello regionale. ART. 78 MODIFICA DELL ART. 5 BIS DELLA LEGGE 28/01/1994, N. 84 IN MATERIA DI DRAGAGGIO La disposizione interviene sull utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale in due direzioni: modificando i possibili utilizzi, e le caratteristiche tecniche delle strutture di destinazione con l aggiunta di un riferimento alle delle migliori tecniche disponibili in linea con gli standard di livello europeo; stabilendo la possibilità di escludere le aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, se caratterizzate da concentrazioni inquinanti inferiori ai valori di riferimento definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell Ambiente. EA edoardo.arcaini@ancebergamo.it