N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Umberto Gentili Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n 38378, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell anno 2015, trattenuta in decisione all udienza del 19 giugno 2017 e vertente TRA FONDOSVILUPPO S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Carmelo Maestrini n 386, presso lo studio dell avv.to Ermanno Belli, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall avv.to Emanuela Valentini, in forza di procura speciale in calce all atto di citazione, ATTRICE E CONSORZIO ASIS COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante, CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: recesso. CONCLUSIONI: 1
per parte attrice (atto di citazione, richiamato all udienza di p.c.): Piaccia all Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) dichiarare il recesso della Fondosviluppo S.P.A. dalla compagine sociale del Consorzio Asis Cooperative Sociali società cooperativa sociale onlus e, in conseguenza di ciò, 2) condannare il Consorzio Asis Cooperative Sociali società cooperativa sociale onlus in favore di Fondosviluppo S.P.A. della somma di euro 13.000,00 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda sino all effettivo soddisfo, somma corrispondente al capitale sociale versato. 3) Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi professionali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato al convenuto Consorzio Asis Cooperative Sociali società cooperativa sociale onlus, l attrice Fondosviluppo S.p.a., premesso di avere ad oggetto sociale esclusivo la promozione ed il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con facoltà, allo scopo di realizzare i propri fini, di assumere partecipazioni sociali in società cooperative, allegava che aveva partecipato, quale socio sovventore (ai sensi dell art. 4 della legge 59/1992), al Consorzio convenuto, con sede a Napoli; che la domanda di ammissione a socio sovventore, datata 26/6/2006, era stata espressamente sottoposta alla condizione in forza della quale, trascorsi cinque anni dalla data di ammissione, potesse recedere dalla cooperativa e potesse avere in restituzione la somma versata a titolo di capitale, indipendentemente dalle perdite di esercizio; che con delibera del 27/6/2006 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Asis aveva deliberato l ammissione di essa attrice quale socio sovventore, accettando interamente le condizioni su riportate; che una possibilità del genere era peraltro prevista dallo stesso Statuto del Consorzio convenuto agli artt. 7 e 11; che aveva versato l importo di 13.000,00 euro in favore del convenuto, somma che non gli era stata restituita quando, trascorsi cinque anni dall ammissione, in data 27/7/2011 aveva inviato raccomandata a/r di recesso con richiesta di rimborso; che si era pertanto reso necessario adire l Autorità giudiziaria per l accoglimento della domanda di rimborso. Tanto premesso, concludeva come in epigrafe riportato. Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto Consorzio Asis Cooperative 2
Sociali società cooperativa sociale onlus, che veniva dichiarato contumace all udienza del 14/12/2015. La causa era istruita documentalmente ed all udienza del 19/6/2017 era trattenuta in decisione con assegnazione del termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale (60 giorni): il termine ex art. 190 c.p.c., il cui corso era sospeso durante il periodo feriale, è scaduto il 18/9/2017. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia del Consorzio Asis Cooperative Sociali società cooperativa sociale onlus, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell atto di citazione a mezzo PEC. La domanda attrice è fondata e deve essere accolta. Richiamato quanto esposto, si osserva che, conferentemente a quanto allegato nell atto di citazione, dalla documentazione prodotta in atti risulta che: la società attrice ha per oggetto esclusivo, senza scopo di lucro, la promozione ed il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, e, in attuazione degli scopi su indicati, svolge le seguenti attività: b) assume partecipazioni in società cooperative (cfr. doc. 1); con nota del 26/6/2006 ha chiesto di essere ammessa nella qualità di socio sovventore mediante la sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari ad 13.000,00 (cfr. doc. 2); tale richiesta era espressamente sottoposta alla condizione che, trascorsi cinque anni dalla data di ammissione (delibera del vostro CdA), possa recedere dalla cooperativa ed avere in restituzione l intero valore del capitale sociale versato, indipendentemente dalle perdite di esercizio. (cfr. citato doc. 2); con delibera del 27/6/2006 il consiglio di amministrazione del Consorzio convenuto aveva deliberato all unanimità di ammettere a socio sovventore la società Fondosviluppo S.p.a. con una sottoscrizione di Capitale sociale pari a euro 13.000,00 a condizione che trascorsi cinque anni dalla data di ammissione la stessa possa recedere dalla Cooperativa con diritto alla restituzione dell intero valore del capitale sociale versato, indipendentemente dalla perdita di esercizio (cfr. doc. 3); al momento dell ammissione, il socio sovventore aveva sottoscritto una quota del capitale sociale pari ad 13.000,00 euro (doc. 5) e provveduto al relativo bonifico (cfr. doc. 8 prodotto con la memoria ex art. 183/6 n 2 c.p.c.); ai sensi dell art. 10 dello statuto del 3
consorzio convenuto, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall assemblea in sede di emissione delle azioni; trascorsi cinque anni dall ammissione, in data 27/7/2011, l attrice ha esercitato il recesso dal Consorzio, richiedendo il rimborso dell importo di 13.000,00 euro (cfr. doc. 6). Emerge pertanto che l odierna società attrice era stata ammessa nel consorzio convenuto quale socio sovventore (art. 7 St Consorzio), con espressa previsione della facoltà, trascorsi cinque anni, di potere recedere dal consorzio con restituzione integrale dell apporto versato. Essendo, dunque, provato il titolo negoziale del credito vantato dalla società attrice ed essendosi verificata la scadenza del termine pattuito, emerge processualmente che il consorzio convenuto, rimasto contumace, non abbia provato di avere estinto il debito mediante pagamento ovvero mediante altri mezzi. Alla luce delle superiori considerazioni in fatto e in diritto deriva che il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della società attrice, della complessiva somma di 13.000,00 euro, oltre agli interessi legali dal 27/7/2011, data di esercizio del recesso con richiesta di rimborso, fino all effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, seguono la soccombenza. p.q.m. definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia del Consorzio Asis Cooperative Sociali società cooperativa sociale onlus; dichiara l intervenuto recesso, alla data del 27/7/2001, dell attrice Fondosviluppo S.p.a. dal Consorzio Asis Cooperative Sociali società cooperativa sociale onlus; condanna il Consorzio convenuto al pagamento, in favore della società attrice e per il titolo dedotto in giudizio, della complessiva somma di 13.000,00 euro, oltre agli interessi legali dal 27/7/201 fino all effettivo soddisfo; condanna altresì il Consorzio convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali che liquida in 2.000,00 euro per compensi professionali e in 237,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, CP ed Iva, come per legge. 4
Così deciso a Roma, il 3/10/2017 il Presidente dott. Stefano Cardinali il Giudice estensore dott. Francesco Remo Scerrato 5