REGOLAMENTO DEL MERCATO INTERNO DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Mercato Interno. Art. 2 Modifiche al Regolamento. Art. 3 Soggetti ammessi alle negoziazioni. Art. 4 Strutture aziendali coinvolte nell attività di compravendita. Art. 5 - Strutture aziendali coinvolte nel controllo. Art. 6 - Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati. TITOLO II MODALITA DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Art. 7 Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita. Art. 8 - Lotto minimo. Art. 9 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte dei clienti. Art. 10 Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte della Banca. Art. 11 Limiti operativi a valere sulle proposte di compravendita da parte della Banca. Art. 12 Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita. TITOLO III MODALITA DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DEI DIRITTI DI OPZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Art. 13 Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita. Art. 14 Modalità di conferimento delle proposte di compravendita Art. 15 Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita. TITOLO IV REGOLAMENTO CONTABILE E REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI Art. 16 Regolamento contabile Art. 17 Registrazione degli ordini e delle operazioni TITOLO V INFORMATIVA AL PUBBLICO Art. 18 Informativa al pubblico. GLOSSARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Mercato Interno. Il presente Mercato Interno ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento delle attività di compravendita, a valere sulle azioni emesse da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. e sui diritti di opzione su strumenti finanziari emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., nel Mercato Interno della Banca stessa. La suddetta attività di compravendita viene svolta in regime di Internalizzazione non sistematica, in virtù della quale la Banca si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione, senza assumere la qualifica di market maker. Art. 2 Modifiche al Mercato Interno. Le modifiche al Mercato Interno vengono recepite all interno del Documento Informativo MiFID, disponibile sul sito web www.bppb.it. Art. 3 Soggetti ammessi alle negoziazioni. Possono impartire ordini di acquisto e di vendita di azioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata e di diritti di opzione su strumenti finanziari emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, i seguenti soggetti: - le persone fisiche e le persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge, intestatari di rapporto di deposito titoli e di contratto di intermediazione presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata; - la stessa Banca Popolare di Puglia e Basilicata, utilizzando il Fondo per l acquisto di Azioni Proprie, secondo le modalità disciplinate dall art. 11. I soggetti non clienti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata possono accedere al Mercato Interno tramite l Intermediario depositario delle proprie azioni. In tal caso l Intermediario deve preventivamente trasferire le azioni del richiedente presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Art. 4 Strutture aziendali coinvolte nell attività di compravendita. Le proposte di compravendita sono immesse nel sistema informatico della Banca da parte del personale abilitato presso ciascuna dipendenza e sono gestite dal Servizio Intermediazione Mobiliare e Collocamento presso la Divisione Finanza che ne garantisce il regolare svolgimento. Art. 5 - Strutture aziendali coinvolte nel controllo. Il controllo di conformità sull attività di compravendita delle azioni della BPPB e dei diritti di opzione su strumenti finanziari emessi dalla BPPB nel Mercato Interno viene espletato dalla Divisione Compliance. Art. 6 - Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati. Nel Mercato Interno gestito dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata è ammessa esclusivamente la compravendita dei seguenti strumenti finanziari, purchè liberamente trasferibili: - azioni ordinarie emesse dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (codice ISIN IT0001069860) non quotate nei mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di compravendita; - diritti di opzione su strumenti finanziari emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. TITOLO II MODALITA DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Art. 7 Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita. Le proposte di compravendita possono essere conferite, nei giorni di apertura al pubblico delle Dipendenze della Banca (di norma dal lunedì al venerdì), a far data dal primo lunedì di ciascun mese. Qualora la Banca in tale giornata risulti chiusa, le proposte potranno essere inserite a far data dalla giornata lavorativa immediatamente seguente.
Le proposte di compravendita valide per l asta mensile possono essere inserite fino al venerdì antecedente l ultimo lunedì del mese. Qualora la Banca in tale giornata risulti chiusa, le proposte potranno esser inserite fino alla giornata lavorativa immediatamente antecedente. Le proposte di compravendita vengono conferite nell orario di apertura di sportello delle Dipendenze della Banca, esclusivamente negli orari di trattazione continua dei titoli azionari quotati di Borsa Italiana. Non possono essere conferite proposte di compravendita mediante il servizio di internet banking e/o il servizio di call center dispositivo e/o la rete dei promotori finanziari. Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento, se inserite con modalità a revoca hanno scadenza temporale pari a 60 giorni e possono essere revocate dall investitore sino al momento della loro esecuzione; quelle non evase o parzialmente evase rimangono valide, mantenendo la loro priorità temporale. Le proposte pervenute da soggetti non clienti della Banca saranno inserite nel sistema informatico dopo che l Intermediario depositario avrà trasferito le azioni presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La Banca si riserva la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di compravendita dandone immediata comunicazione al pubblico, nell'apposita sezione del sito web www.bppb.it denominata «Mercato Interno delle Azioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata». Art. 8 - Lotto minimo. Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è fissato in n. 1 azione. Le proposte di vendita devono essere immesse nel sistema per la totalità del pacchetto azionario detenuto dal socio e comunque per un quantitativo non superiore, per ciascuna asta mensile, a n. 2.000 azioni. In caso di proposte di vendita solo per una parte del pacchetto azionario, la quantità residua di azioni, ove l ordine di vendita venga eseguito integralmente, dovrà essere pari o superiore al lotto minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l iscrizione di nuovi soci a Libro Soci. Art. 9 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte dei clienti. Le contrattazioni vengono svolte secondo la modalità dell asta a chiamata, esclusivamente con riferimento alla quantità. Le aste hanno frequenza mensile. Le proposte possono essere inserite esclusivamente con prezzo limite pari alla somma tra il valore nominale dell azione ed il sovrapprezzo di emissione stabilito annualmente dall Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 dello Statuto Sociale (il prezzo non comprende gli interessi di conguaglio). Il prezzo così determinato si applica alle proposte di compravendita inserite a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento dell Assemblea Ordinaria convocata per l approvazione del bilancio d esercizio. Nel caso di richiesta di acquisto di azioni da parte di un investitore non socio, per una quantità pari o superiore al lotto minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l iscrizione di nuovi soci a Libro Soci, il cliente può contestualmente formulare la domanda di ammissione a socio della Banca. Non sono accolte le proposte di vendita formulate da soci che risultino inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca. Ciascun partecipante al mercato delle azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata non può inserire proposte di vendita, nel corso di ciascuna asta, per un quantitativo superiore a 2.000 azioni. Le proposte di compravendita sono immesse nel sistema informatico della Banca a mezzo terminale ad opera del personale abilitato presso ciascuna Dipendenza della Banca, rispettando la priorità temporale nella ricezione delle diverse proposte. Art. 10 Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte della Banca. La Banca, fatte salve le autorizzazioni necessarie a norma di legge, di statuto o in virtù di regolamenti aziendali, ha facoltà di inserire proposte di acquisto/vendita azioni in contropartita del Fondo per l Acquisto di Azioni Proprie, per finalità di sostegno della liquidità del mercato delle azioni. Per sostegno della liquidità del mercato si intende il miglioramento della liquidità del titolo sul mercato. Nel contesto dell attività di sostegno della liquidità la Banca può, pertanto, con la continuità e con la tempistica ritenuta necessaria, inserire proprie proposte di compravendita, per quantitativi pari o
multipli del lotto minimo di azioni. I quantitativi oggetto delle proposte di compravendita inserite dalla Banca potranno anche superare il limite fissato per la clientela, pari a n. 2.000 azioni in vendita per ciascuna asta. Qualora le proposte di acquisto pervenute nel periodo di riferimento siano superiori alle richieste di vendita relative al medesimo periodo, il Consiglio di Amministrazione della Banca può procedere all assegnazione delle azioni detenute nel portafoglio di proprietà, per il quantitativo necessario, fino a concorrenza del numero di azioni in portafoglio, rispettando l ordine temporale di immissione e salvo i limiti massimi di cui al successivo art. 11. Anche le proposte di compravendita da parte della Banca devono essere inserite esclusivamente con prezzo limite pari alla somma tra il valore nominale dell azione ed il sovrapprezzo di emissione stabilito annualmente dall Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 dello Statuto Sociale (il prezzo non comprende gli interessi di conguaglio). Art. 11 Limiti operativi a valere sulle proposte di compravendita da parte della Banca. La Banca ha facoltà di intervenire nel mercato, in ogni asta mensile, in utilizzo del Fondo per l Acquisto di Azioni Proprie, osservando i seguenti limiti: - ogni intervento non può superare la differenza, in termini quantitativi, tra le proposte di acquisto e di vendita presenti al momento dell intervento; - ogni intervento mensile non può comunque superare, in termini di controvalore teorico, la soglia dell 1,5% dell ammontare della riserva per acquisto azioni proprie disponibile risultante dall ultimo bilancio d esercizio approvato e comunque l ammontare massimo annuale di utilizzo della riserva per acquisto di azioni proprie non può superare il 18% della dimensione del Fondo; - il controvalore delle azioni oggetto di proposte di acquisto da parte della Banca, sommato al controvalore delle azioni proprie in quel momento detenute dalla stessa Banca, deve essere contenuto nell ammontare massimo della consistenza del fondo tempo per tempo determinatasi. Art. 12 Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita delle azioni. L esecuzione dell asta ha luogo l ultimo lunedì di ciascun mese. Qualora tale giorno non dovesse essere lavorativo bancario, l esecuzione dell asta è posticipata alla giornata lavorativa bancaria immediatamente seguente. L esecuzione dell asta ha luogo rispettando la priorità di esecuzione determinata dal giorno e dall ora di immissione dell ordine di compravendita nel sistema informatico e nei limiti di intervento, da parte della Banca, previsti dal precedente articolo 11. La Banca, al ricorrere dei presupposti di esecuzione dell asta di cui ai commi precedenti, esegue le proposte di compravendita al prezzo pari alla somma tra il valore nominale dell azione ed il sovrapprezzo di emissione stabilito annualmente dall Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 dello Statuto Sociale (il prezzo non comprende gli interessi di conguaglio). Nell esecuzione dell asta, la Banca si pone in contropartita diretta (negoziatore unico) in relazione alle proposte di acquisto e di vendita provenienti dai clienti, nell ambito della prestazione del servizio di investimento di compravendita per conto proprio. La Banca interviene con negoziazioni in contropartita diretta sia come venditore che come acquirente, con finalità di liquidazione e di regolamento delle operazioni. Le proposte di compravendita inserite con modalità a revoca hanno scadenza temporale pari a 60 giorni. Se tali proposte dovessero risultare ineseguite dopo la liquidazione mensile, le stesse mantengono la loro priorità temporale per l asta successiva. Nel mese di marzo di ogni anno il Mercato Interno non è attivo e gli eventuali ordini non ancora eseguiti nell ultima asta precedente allo svolgimento dell Assemblea vengono annullati. Il Mercato Interno viene riaperto nel mese di aprile, dopo lo svolgimento dell Assemblea Ordinaria convocata per l approvazione del Bilancio d esercizio. Resta a carico del cliente la facoltà di richiedere, dopo lo svolgimento dell Assemblea Ordinaria dei Soci, l eventuale reinserimento dell ordine di compravendita al nuovo prezzo d asta. In occasione di eventuali Aumenti Straordinari del Capitale Sociale il Mercato Interno viene sospeso dalle contrattazioni per il tempo previsto, dal calendario dell aumento di capitale, per la trattazione dei diritti di opzione.
TITOLO III MODALITA DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DEI DIRITTI DI OPZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Art. 13 Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita. Le proposte di compravendita a valere sui diritti di opzione possono essere conferite quotidianamente nei giorni di apertura al pubblico delle Dipendenze della Banca (di norma dal lunedì al venerdì). Le proposte di compravendita vengono conferite nell orario di apertura di sportello delle Dipendenze della Banca, esclusivamente nella fase di trattazione continua dei titoli azionari quotati di Borsa Italiana. Non possono essere conferite proposte di compravendita mediante il servizio di internet banking e/o il servizio di call center dispositivo e/o la rete dei promotori finanziari. Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento, se inserite con modalità a revoca hanno scadenza temporale pari a 60 giorni e possono essere revocate dall investitore sino al momento della loro esecuzione; quelle non evase o parzialmente evase rimangono valide, mantenendo la loro priorità temporale. La Banca si riserva la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di compravendita dandone immediata comunicazione al pubblico, nell'apposita sezione del sito web www.bppb.it denominata «Mercato Interno delle Azioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata». Art. 14 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita. Le contrattazioni vengono svolte secondo la modalità dell asta a chiamata. Le aste hanno frequenza giornaliera. Le proposte di compravendita sono immesse nel sistema informatico della Banca a mezzo terminale ad opera del personale abilitato presso ciascuna Dipendenza della Banca, rispettando la priorità temporale nella ricezione delle diverse proposte. Il cliente può indicare liberamente il prezzo di negoziazione nella proposte di compravendita. Le proposte inserite senza indicazione di prezzo vengono acquisite rispettando la priorità temporale di immissione nel sistema informatico. Art. 15 Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita delle azioni Le proposte di compravendita sono eseguite con periodicità giornaliera, mediante sistema di asta chiusura. Il prezzo di compravendita è quello che, tra le proposte immesse con indicazione di prezzo, consente di scambiare la maggiore quantità di titoli. A tale prezzo vengono eseguite le proposte di compravendita prive di indicazione di prezzo, per le quantità disponibili. Le proposte di compravendita rimaste ineseguite dopo la liquidazione giornaliera possono essere automaticamente riproposte nel sistema informatico, per un numero massimo di 60 giorni dalla data di immissione dell ordine, secondo le istruzioni fornite dal cliente, e comunque non oltre la data di fine trattazione dei diritti stabilita dal calendario relativo all operazione di aumento di capitale. TITOLO IV REGOLAMENTO CONTABILE E REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI Art. 16 Regolamento contabile Il regolamento contabile dei contratti conclusi nel Mercato Interno avviene alla data della liquidazione prevista dalla singola operazione. Il controvalore dell operazione viene contabilizzato, automaticamente dal Sistema informatico, sul conto di regolamento collegato al dossier titoli dell investitore interessato dall operazione. Contestualmente e automaticamente, il dossier titoli dell investitore viene interessato dal relativo movimento di carico o di scarico titoli per negoziazione. In contropartita, automaticamente, viene aggiornato il conto proprio appositamente istituito dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata a livello centrale. Ciascuna operazione conclusa nel Mercato Interno delle Azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata viene riepilogata in apposito fissato bollato, inviato direttamente al domicilio del cliente.
Art. 17 Registrazione degli ordini e delle operazioni Gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori, delle operazioni eseguite, così come le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti, sono adeguatamente registrati negli archivi elettronici, tramite i quali è possibile effettuare in ogni momento ricerche ed estrazioni utilizzando diversi criteri, tra i quali: - strumento finanziario; - tipologia di operazione; - investitore; - data operazione. TITOLO V INFORMATIVA AL PUBBLICO Art. 18 Informativa al pubblico La Banca, con riferimento alla compravendita delle proprie azioni, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell asta (normalmente l ultimo lunedì del mese), mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.bppb.it, le seguenti informazioni: - numero di contratti conclusi nel corso dell ultima asta tenutasi; - quantità scambiate nel corso dell ultima asta tenutasi e relativo controvalore; - prezzo d'asta.
GLOSSARIO ASTA A CHIAMATA tipologia d asta nella quale gli ordini sono raccolti per poi essere conclusi al prezzo che meglio mette in equilibrio la domanda e l'offerta globale su ciascun titolo. ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO - ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti; sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell' emittente; collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. AZIONE ORDINARIA titolo nominativo rappresentativo di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società, che attribuisce all intestatario diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società. CONSOB acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. INTERNALIZZATORE SISTEMATICO soggetto abilitato che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. ISIN acronimo di International Securities Identification Numbering System. Si tratta di un codice che viene attribuito unicamente ai titoli e consente di identificare in modo univoco presso tutti i paesi membri dell'international Organizational for Standardization (ISO) i titoli in circolazione alla data di partenza del progetto e quelli emessi successivamente. Il codice ISIN è un codice alfanumerico di 12 elementi, di cui i primi due identificano il paese di riferimento e i seguenti costituiscono il codice locale attribuito al titolo. LOTTO MINIMO taglio minimo degli strumenti finanziari negoziati; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo. MERCATO REGOLAMENTATO - sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente. NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO servizio di investimento che consta dell attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE CON LIMITE DI PREZZO proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita. SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE (MTF) sistema multilaterale gestito da un soggetto abilitato o da un gestore del mercato che consente l'incontro al suo interno e in base a regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. La multilateralità del sistema è riconducibile al fatto che più di un soggetto abilitato abbia accesso al sistema per l inserimento di proposte di compravendita di strumenti finanziari per conto proprio e/o di terzi investitori. SOGGETTO ABILITATO società di intermediazione mobiliare, impresa di investimento, società di gestione del risparmio, società di gestione armonizzata, società di investimento a capitale variabile, intermediario finanziario iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del testo unico bancario, banca italiana, banca comunitaria con succursale in Italia e/o banca extracomunitaria autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento. STRUMENTI FINANZIARI rientrano nella definizione di strumenti finanziari i valori mobiliari; gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo ed una serie di tipologie di strumenti derivati.