Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

Documenti analoghi
Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

IT Prezzo: Gazzetta ufficiale. C 115 dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. 51 o anno. Edizione in lingua italiana.

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali ordina:

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1 semestre 2001

Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.

Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 326/331 ALLEGATI

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

01-Carni e preparazioni di carne Prodotti lattieri e uova di volatili

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Voce di tariffa Designazione della merce. ... di cereali panificabili 3081 per l alimentazione di animali altri

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard

IL REGOLAMENTO (CE) N DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA :

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:

ARTICOLO 62 DL 1/2012 (Direttiva Pagamenti) Contratti agricoli per adeguarsi c è tempo fino al 31 dicembre

CONSAPEVOL-ESTERO ANNO 2017

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d impiego

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004

TABELLA DEI TITOLI A SEI CIFRE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007

Indice. Accordo CH-Isole Feroe. Articolo Articolo Articolo Articolo 4...2

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

CONSAPEVOL-ESTERO. Obiettivo di CONSAPEVOL-ESTERO

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Circolare N.181 del 21 Dicembre Contratti agricoli. Per l adeguamento c è tempo fino al 31 dicembre

11.3 Allegato

Le dinamiche del commercio agro-alimentare e il Made in Italy. Renato Pieri Milano, 5 marzo 2015

SH2 IMP2011 IMP2012 IMP2013 EXP2011 EXP2012 EXP Animali vivi

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 310/395 B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Bilancia agroalimentare

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

I tempi di pagamento hanno un termine massimo, decorso il quale scatta in automatico l applicazione di interessi di mora

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Decisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 1968)


Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

01.04 Altri: alcol etilico non denaturato X(*) Sostituto: etanolo al 95 % Amidi e fecole X Farine di cereali e semole X

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

Montenegro. Statistiche agricole. 1. Indicatori economici e commercio agricolo. 2. Dati agricoli. 3. Prezzi alla produzione. 4. Partner commerciali

10.3 Allegato

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale

Designazione della merce

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Descrizione 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

IL MERCATO STATUNITENSE

11.3 Allegato

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 capoverso 1 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane, ordina:

Approfondimento. 11 febbraio Le Guide del Fisco in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale a soli 8,50 euro in più. Cod.

BANDO DI CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ASTI PER LO SVILUPPO E L IMPLEMENTAZIONE DI SITI INTERNET Anno 2016

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

del 22 dicembre 2004 (Stato 18 luglio 2006)

11.3 Allegato

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Il mercato tedesco e l interscambio italo - tedesco del settore agroalimentare

nat a prov. il residente in prov. c.a. p. alla via n alla via n effettua la presente notifica per:

Ordinanza del DEFR sull utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari

Il sottoscritto... nato a (prov.. ) il (gg/mm/aa)... residente in.. (prov...) via/piazza.. n... c.a.p... codice fiscale... Tel... Fax e.mail..

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Transcript:

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 27 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 gennaio 1997 1 sulle preferenze tariffali è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 e 3 2 A partire dal 1 gennaio 2002 ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell allegato 1 sono superiori a quelle dell allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l attuale preferenza. 3 Entro il 1 aprile 2004 al più tardi devono essere previste nuove preferenze tariffali a favore dei PMP. Art. 5a Delega del ricorso alla clausola preferenziale 1 Il Dipartimento federale dell economia può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall articolo 2 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 2 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo per quanto concerne i prodotti dei capitoli 1, 2, 4-8, 10-12 e 15-17 della tariffa delle dogane. A tale scopo pondera i bisogni dell agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna. 2 Per determinare se gli interessi dell agricoltura siano lesi, l Ufficio federale dell agricoltura e il Segretariato di Stato dell economia stabiliscono criteri comuni. 3 Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, l aliquota preferenziale applicabile ai Paesi in sviluppo menzionati nell allegato 2 si applica per la durata della sospensione a tutti i PMP per quanto concerne le linee tariffali interessate. 4 Nell ambito del suo rapporto sulle misure tariffali il Consiglio federale presenta all Assemblea federale un rendiconto delle misure prese in virtù del capoverso 1. 1 RS 632.911 2 RS 632.91 2001-1194 2387

Art. 6 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell economia può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione amministrativa in materia di controllo delle prove dell origine e di lotta contro le pratiche fraudolente prevista dall ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d origine. II La presente ordinanza è completata con l allegato 3 qui annesso. III La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2002. 27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2388

Parte 1 Preferenze supplementari in materia agricola concessi ai PMP a partire dal 1 gennaio 2002 Designazione della merce Capitolo della tariffa doganale Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.1.2002 Allegato 3 (art. 1 cpv. 2) Animali vivi e prodotti del regno animale 1 10 % di riduzione rispetto Carni e frattaglie commestibili 2 10 % di riduzione rispetto Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati 3 esenti da dazio doganale acquatici Latte e derivati del latte 4.01 a 4.06 30 % di riduzione rispetto Uova di volatili 4.07 / 4.08 10 % di riduzione rispetto (Miele naturale e prodotti commestibili 4.09 / 4.10 esenti da dazio doganale di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 5 10 % di riduzione rispetto Piante vive e prodotti della floricoltura 6 50 % di riduzione rispetto Legumi, piante, radici e tuberi mangerecci 7 50 % di riduzione rispetto *; tranne fo- raggi Frutta commestibili, scorze di agrumi o di meloni 8 50 % di riduzione rispetto *; tranne foraggi (Caffè, tè, mate e spezie) 9 esenti da dazio doganale Cereali 10 10 % di riduzione rispetto Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e 11 10 % di riduzione rispetto 12 10 % di riduzione rispetto frutti diversi; piante industriali o medicinali (Gomme, resine e altri succhi e estratti 13 esenti da dazio doganale vegetali) Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale 14 50 % di riduzione rispetto 2389

Designazione della merce Capitolo della tariffa doganale Grassi e oli animali 15.01 a 15.06, 15.16 (-10 10 a 10 99) Grassi e oli vegetali 15.07 a 15.15, 15.16 (-20 10 a 20 99) Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.1.2002 50 % di riduzione rispetto ; tranne foraggi 10 % di riduzione rispetto Preparazioni di carne 16.01 e 16.02 10 % di riduzione rispetto (Preparazioni di pesci, crostacei, molluschi 16.03 a 16.05 esenti da dazio doganale e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 50 % di riduzione rispetto ; tranne foraggi Cacao e sue preparazioni 18 50 % di riduzione rispetto Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di latte; prodotti della 19 50 % di riduzione rispetto pasticceria Preparazioni di legumi o di frutta 20 50 % di riduzione rispetto Preparazioni alimentari diverse 21 50 % di riduzione rispetto Bevande, liquidi alcolici e aceti 22 50 % di riduzione rispetto (più imposta sull alcol) Residui e cascami delle industrie alimentari 23 50 % di riduzione rispetto ; tranne foraggi riduzione Tabacchi 24 50 % di riduzione rispetto (più imposta sul tabacco) * Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale. ** Le nuove concessioni che saranno accordate per le linee di tariffa menzionate nell allegato 3, parte 2, non valgono per Paesi come la Bosnia-Erzegovina e l Albania che, in virtù dell art. 2 dell ordinanza sulle preferenze tariffali, sono momentaneamente assimilati ai Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP). 2390

Parte 2 Preferenze tariffali concesse ai PMP in virtù dell Allegato 3, Parte 1, che non sono valide per la Bosnia-Erzegovina e l Albania: Allegato 3 Parte 2 Designazione della merce Capitolo della tariffa doganale Voce di tariffa Patate 7 Patate da semina 0701.1090 Patate destinate alla trasformazione 0701.9091 Patate per il consumo 0701.9099 Semi-prodotti a base de patate 7 Patate congelate 0710.1090 Miscuglio di legumi surgelati 0710.9029 Patate liofilizzate 0712.9029 Grassi e oli animali 15 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991 2391

Negli scambi con la Bosnia-Erzegovina e l Albania di prodotti delle voci di tariffa menzionate nell allegato 3, rimangono applicabili le tariffe valide prima del 1 gennaio 2002. 2392