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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI Ordinanza del Presidente N. Z00001 del 04/06/2017 Proposta n. 10290 del 04/06/2017 Oggetto: Incendio TMB Ecologia Viterbo Srl sito in Via S.P. Teverina Km 7.6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo. Provvedimenti urgenti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Estensore Responsabile del Procedimento Il Dirigente d'area TOSINI FLAMINIA TOSINI FLAMINIA F. TOSINI Il Direttore Regionale M. LASAGNA L' Assessore BUSCHINI MAURO Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

ORDINANZA n. del OGGETTO: Incendio TMB Ecologia Viterbo Srl sito in Via S.P. Teverina Km 7.6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo. Provvedimenti urgenti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell art. 191 del D.Lgs. 152/2006. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO Su proposta dell'assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni; VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni e in particolare l art. 63 comma 3, sul potere di ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza nei casi espressamente prevista dalla legge ; VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modificazioni; VISTA la determinazione dirigenziale B0346 del 27/01/2010 avente ad oggetto: ECOLOGIA VITERBO S.r.l. D.Lgs. n. 59/2005 - Autorizzazione Integrata Ambientale Impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7,6 località Casale Bussi, Comune di Viterbo ; VISTE le successive determinazioni dirigenziali B1945 14/03/2011, G04387 15/04/2015 di aggiornamento della determinazione B0346 del 27/01/2010; VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente Norme in materia ambientale e, in particolare: l'art. 7 del D.lgs. 36/03 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento; l art.182, comma 3 che sancisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano ; l art. 178, comma 1 in base al quale La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. ;

CONSIDERATO che nella notte tra il 3 ed il 4 giugno u.s., come comunicato per le vie brevi dalla Prefettura di Viterbo, si è sviluppato un grave e diffuso incendio nell impianto TMB Ecologia Viterbo Srl sito in Via S.P. Teverina Km 7.6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo, nel quale attualmente conferiscono tutti i comuni delle province di Viterbo e di Rieti, in base alla Deliberazione del Consiglio Regionale 14/2012 nonché i sottoelencati comuni della provincia di Roma, attesa la insufficienza impiantistica dell ATO di appartenenza: BRACCIANO CIVITELLA SAN PAOLO MAGLIANO ROMANO MANZIANA NAZZANO PONZANO ROMANO RIGNANO FLAMINIO TORRITA TIBERITA SANTA MARINELLA ALLUMIERE CIVITAVECCHIA TOLFA MONTEFLAVIO MONTEROTONDO MONTORIO ROMANO MORICONE NEROLA ATTESO che a tutt oggi non è possibile conferire, per il trattamento, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni delle province di Viterbo e di Rieti e di quelli sopra elencati della provincia di Roma presso l impianto in oggetto fino alla verifica della funzionalità dello stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento del ciclo integrato dei rifiuti urbani; VISTO l art. 191, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina l esercizio dei poteri anche regionali in materia di Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, stabilendo che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. ; VISTA la circolare del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982 del 22-04-2016, Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

ATTESO che - la Regione Lazio pur avendo raggiunto la autosufficienza in tema di impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio, ha subito nell ultimo anno disagi dovuti ad incidenti accorsi all impianto di trattamento dei rifiuti solidi indifferenziati, TMB di Albano Laziale, cui si aggiunge quello dell impianto di Viterbo; - attualmente gli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, in regolare esercizio, della Regione Lazio sono: - SAF per la provincia di Frosinone; - RIDA Ambiente Srl per la provincia di Latina; - AMA Salario e Rocca Cencia per la città di Roma Capitale; - Malagrotta 1 e 2 per la città di Roma Capitale, per i comuni di Fiumicino e di Ciampino, e per Città del Vaticano; - la capacità di trattamento degli impianti al servizio della città di Roma Capitale è assorbita dai rifiuti prodotti dalla città stessa, mentre gli impianti delle province di Frosinone e di Latina, che comunque garantiscono il trattamento dei rifiuti dei rispettivi ATO, sono utilizzati anche per la parte residuale dei rifiuti prodotti da Roma Capitale che non trova completo trattamento presso il proprio bacino di riferimento; - gli impianti SAF e RIDA presentano piccole capacità residue ma, al fine di lasciare parte di tale disponibilità al servizio della città di Roma Capitale, considerato che lo scarso margine tra trattato e prodotto e l approssimarsi della stagione estiva, determina, di norma, una maggiore produzione di rifiuti che potrebbe provocare temporanee insufficienze, è necessario nell eventualità avere impianti immediatamente disponibili, e pertanto, diventa indispensabile, per far fronte alla situazione attuale avvalersi anche di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati fuori dal territorio regionale; - il pieno rispetto dei principi di programmazione, di prossimità e di autosufficienza da parte dei Servizi pubblici di gestione dei RSU si pone come dovere prioritario per i livelli amministrativi e gestionali dei RSU, nonché come dovere civico di una partecipazione informata della comunità regionale, a tutela della salute pubblica, dell igiene pubblica, della tutela dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee quali componenti essenziali del patrimonio ambientale; PRESO ATTO che nell immediato, nelle more del completamento delle verifiche necessarie alla riattivazione dell impianto da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trattamento dei rifiuti e la possibile insorgenza di gravi criticità ambientali e igienico-sanitarie per i comuni serviti dall impianto in oggetto, non sono praticabili soluzioni sostenibili di trattamento dei rifiuti, diverse rispetto a quelle individuate con la presente ordinanza, e che l eventuale blocco dei conferimenti da parte dei comuni interessati determinerebbe gravi rischi per l ambiente e per la salute dei cittadini; RITENUTO pertanto, di dover disporre la prosecuzione del trattamento esclusivamente per il periodo di cui al presente dispositivo, al fine di consentire il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai comuni del bacino di riferimento;

RITENUTO necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni; RITENUTO, pertanto, per quanto finora illustrato in premessa, che la situazione in relazione alla quale si provvede riveste gli estremi della necessità e dell urgenza; VISTO l art. 191, comma 3, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a termine del quale le ordinanze di cui al comma 1 sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. ; VISTA la relazione recante il parere della Direzione regionale Risorse Idriche, Difesa del suolo e Rifiuti, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, del 4 giugno u.s. prot.281739, quale struttura tecnicoamministrativa competente in materia, con cui si attesta l esigenza, a seguito dell incendio sviluppatosi presso l impianto TMB Ecologia Viterbo Srl, di reperire ulteriori impianti fuori del territorio della Regione Lazio, per il trattamento dei rifiuti attestando altresì che il trasferimento non integra pregiudizi di carattere ambientale. CONSIDERATO che sono stati contattati i Presidenti delle regioni limitrofe, Umbria e Toscana, al fine di verificare la disponibilità degli impianti che insistono sul loro territorio ad accogliere i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni che conferiscono presso l impianto TMB Ecologia Viterbo Srl, ed in particolare presso gli impianti ERSU nel comune Massarosa (LU) ed ACEA nel comune di Orvieto, entrambi a gestione pubblica; VERIFICATA, per le vie brevi, l immediata disponibilità dell impianto ERSU SpA in località Pioppogatto- sito nel comune di Massarosa, autorizzato con atti della Provincia di Lucca nn.983 e 3931 del 2015 e decreto Regione Toscana n.2314/2017; VERIFICATA altresì, per le vie brevi, la disponibilità dell impianto ACEA Ambiente Srl UL4, sito nel comune di Orvieto, autorizzato con atto della provincia di Terni n. 47044 Rep. 21 dell 11/08/2011, a ricevere per il trattamento una parte dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni che conferiscono presso l impianto TMB Ecologia Viterbo con smaltimento degli scarti presso gli impianti della Regione Lazio; VERIFICATA, altresì, - la disponibilità, acquisita alle vie brevi, dell impianto SAF nel comune di Colfelice (FR), a gestione pubblica, a ricevere circa 150 t/g di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai comuni che conferiscono presso l impianto TMB Ecologia Viterbo Srl, nei limiti dell autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. B01284 del 05/03/2012; - la disponibilità, acquisita alle vie brevi, dell impianto RIDA srl nel Comune di Aprilia (LT), per circa 2000 ton/settimana, previa possibilità di smaltimento degli scarti presso la discarica di Viterbo. ORDINA

1) il conferimento, in deroga all art. 182, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e nelle more della stipula dell Accordo interregionale, dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai comuni che conferiscono presso l impianto TMB Ecologia Viterbo Srl sito in Via S.P. Teverina Km 7.6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo: - nell impianto di trattamento ERSU SpA in località Pioppogatto - nel comune di Massarosa, fino alla capacità autorizzata e per circa 250 t/g; - un trasporto nell impianto ACEA Ambiente UL4, sito nel comune di Orvieto, al fine di effettuare le necessarie procedure di caratterizzazione dei rifiuti derivanti dal trattamento che sarà effettuato nel medesimo impianto, salvo procedere al successivo smaltimento presso impianti siti nel territorio della Regione Lazio. Il trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dal sito dell impianto TMB Ecologia Viterbo Srl sarà effettuato dalla stessa società con oneri a carico dei comuni conferitori. La presente ordinanza, in conformità all art. 191, comma 1, ha validità di 30 giorni a partire dalla sua notifica, termine entro il quale sarà formalizzato l Accordo tra le Regioni. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Toscana, al Presidente della Regione Umbria, al Prefetto di Roma, al Prefetto di Viterbo, al Prefetto di Rieti, all'arpa Lazio, a Città metropolitana di Roma Capitale, alla Provincia di Viterbo, alla Provincia di Rieti, alla ERSU SpA, alla ACEA Ambiente, alla società Ecologia Viterbo Srl. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Presidente Nicola Zingaretti