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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Alessandro Leproux. Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.. Prof. Avv. Saverio Ruperto. Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 24.09.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso datato 14 maggio 2010 il ricorrente, titolare di una carta di credito c.d. revolving, lamenta irregolarità nella commercializzazione del prodotto e nell applicazione degli interessi da parte dell intermediario, chiedendo la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e finanziaria e della normativa sul credito al consumo nonché di quella in tema di usura e di anatocismo; avanza altresì richiesta di risarcimento di un danno, quantificato in euro 3.000,00, per il dispendio di tempo e di energie, per il disagio creatogli, per i costi e le spese legali sostenute per il procedimento arbitrale. I fatti vengono di seguito sintetizzati. Il ricorrente, in data 13 novembre 2008, stipulava con una impresa di assicurazione una polizza e, in forza di apposito Pag. 2/7

accordo della stessa con altro istituto di credito, contestualmente sottoscriveva richiesta di emissione di una carta di credito revolving. La carta, successivamente pervenuta al cliente a mezzo posta, dava titolo ad un finanziamento di euro 8.000,00 di cui: - euro 5.000,00 per il pagamento del citato premio assicurativo, rimborsabile in tre rate mensili di pari importo, senza interessi, a partire dal 20 febbraio 2009 e fino al 20 aprile seguente; - euro 3.000,00, quale linea di credito accordata (plafond) attivabile ad opzione del cliente per spese correnti e/o prelievi di denaro contante. Il relativo rimborso era stabilito in rate mensili di importo minimo pari a euro 175,00, al tasso di interesse annuo nominale del 14,496%, pari al 1,208% mensile. La carta de quo, regolarmente emessa dall intermediario e attivata dal cliente in data 5 marzo 2009, veniva utilizzata per taluni acquisti oltre che per prelievi di denaro contante presso terminali A.T.M. sino al successivo mese di luglio; da agosto 2009 il ricorrente, cessato l utilizzo della carta, ometteva il versamento della prevista rata mensile di euro 175,00 così accumulando alcune mensilità di insoluto, regolarizzate parzialmente con un versamento di euro 700,00 (pari a quattro mensilità) effettuato il 2 dicembre del 2009. In data 20 aprile 2010 il ricorrente inviava alla banca lettera di reclamo per una serie di irregolarità nella commercializzazione della carta e nell applicazione degli interessi; non soddisfatto del riscontro ricevuto dall intermediario, il successivo 14 maggio presentava ricorso all ABF, lamentando in particolare che: - nella fase precontrattuale, l intermediario non avesse messo a disposizione la documentazione di trasparenza necessaria alla comprensione delle caratteristiche dell operazione, né informato il cliente su termini di recesso e modalità di reclamo; - la carta gli fosse stata recapitata senza una sua formale richiesta, accompagnata da un solo foglio contenente le istruzioni per l uso e l attivazione della stessa in cui veniva fatto rinvio - per il complesso delle condizioni economiche del rapporto - ai fogli informativi disponibili presso le proprie filiali o sul sito internet; Pag. 3/7

- l utilizzo della carta comportasse difficoltà ad estinguere l importo finanziato soprattutto per l applicazione di oneri significativi, interessi anatocistici e indebite competenze; - l intermediario avesse inviato una rendicontazione periodica poco trasparente che non consentiva la comprensione del debito residuo a fronte di ciascun versamento mensile eseguito. Con nota del 24 giugno 2010, in sede di controdeduzioni, l intermediario contestava la mancanza di richiesta della carta di credito, allegando copia del contratto sottoscritta dal ricorrente e contenente la dichiarazione di avvenuta consegna della documentazione di trasparenza. Il medesimo evidenziava altresì che, successivamente alla sottoscrizione del contratto, la carta veniva spedita con le istruzioni per l attivazione e il riepilogo delle principali condizioni economiche, nel rispetto della disciplina sull attività bancaria fuori sede emanata dalla Banca d Italia. Nella nota la banca contestava inoltre: i) l applicazione di interessi superiori alla soglia stabilita dalla normativa sull usura, in quanto i tassi riportati nel documento di sintesi (T.A.N 14,496%, T.A.E.G. 15,50%) rientravano nella soglia di legge alla data di stipula (16,335%); ii) la scarsa trasparenza delle comunicazioni periodiche, pur ammettendo la genericità della voce commissioni nella quale erano inclusi complessivamente gli addebiti per oneri e interessi. Ciò premesso, l intermediario resistente chiedeva all Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso. Diritto Il ricorso in esame riguarda un caso di attività bancaria fuori sede, esercitata tramite una impresa assicurativa, per il collocamento di carte di credito revolving. Secondo le Disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d Italia in materia, le banche possono collocare i propri prodotti, al di fuori delle succursali, anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l impresa o l ente di assicurazione. In tutti i casi di collocamento a distanza, la Banca d Italia richiama gli operatori ad adottare particolari cautele per il rispetto delle prescrizioni di trasparenza. Inoltre, laddove la controparte contrattuale sia rappresentata da un consumatore, è Pag. 4/7

prevista una tutela rafforzata dalla normativa del Codice del Consumo sulla vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta innanzitutto irregolarità nella commercializzazione della carta di credito e violazioni della normativa di trasparenza nonché di quella contemplata dal Codice del Consumo. Sotto tale profilo, dall esame della documentazione prodotta, anche in sede di controdeduzioni dell intermediario, il Collegio osserva quanto segue: a) il rilievo del ricorrente di aver ricevuto una carta non richiesta è contraddetto dalla modulistica contrattuale, dal medesimo sottoscritta, contenente una dichiarazione di richiesta della carta oggetto di esame, allegata alle controdeduzioni dell intermediario; appare pertanto formalmente comprovata la manifestazione di volontà diretta ad ottenerla. Tale volontà sembra altresì confermata dall utilizzo da parte del ricorrente della carta stessa, ricevuta per posta, il quale, in caso contrario, avrebbe potuto non attivarla o utilizzarla solo per il pagamento del premio assicurativo e non anche per l ulteriore finanziamento di euro 3.000,00. Tuttavia, giova evidenziare che la carta revolving è un prodotto che può ingenerare confusione in quanto, nella specie, alla funzione di pagare l assicurazione in forma rateale aggiunge la possibilità di avere un ulteriore finanziamento per utilizzi diversi, da rimborsare a rate alla banca emittente. In virtù di ciò la Banca d Italia, nelle indicazioni fornite il 20 aprile 2010, ha invitato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza in relazione a tale prodotto per garantire che i sottoscrittori ne abbiano piena consapevolezza; inoltre il D.Lgs. n. 11/2010, all art. 8, comma 1, pone a carico dei prestatori dei servizi di pagamento l obbligo di astenersi dall inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti; la Banca d Italia stabilisce altresì che la esplicita richiesta del cliente sia attestata dalla sottoscrizione di apposito e separato contratto. Nella fattispecie, la formale richiesta della carta, pur essendo stata sottoscritta, non ha formato oggetto di un separato contratto in quanto alla data dei fatti oggetto di controversia (novembre 2008) il D.Lgs. n. 11/2010 non era stato ancora emanato. b) il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la documentazione di trasparenza nella fase precontrattuale e di aver avuto per posta solo un foglio di istruzioni per l attivazione della carta contenente un rinvio ai fogli informativi messi Pag. 5/7

a disposizione in filiale o sul sito internet. Dagli atti risulta invero che il medesimo ha sottoscritto una dichiarazione con la quale attesta di aver ricevuto sia l avviso sulle principali norme di trasparenza sia il foglio informativo. Ciò appare in linea con quanto richiesto dalle Istruzioni di trasparenza della Banca d Italia (titolo X, capitolo 1) nei casi in cui le banche si avvalgano della rete distributiva di altri soggetti per il collocamento dei prodotti; c) il ricorrente si duole altresì della mancata informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo. Anche tale doglianza risulta smentita dalle clausole contrattuali che regolano il servizio, sottoscritte dal medesimo, che prevedono all art. 14 il diritto di recedere dal contratto in ogni momento dandone comunicazione scritta e restituendo la carta. Quanto all aspetto della conformità degli interessi e delle commissioni applicate alla normativa vigente, dalla documentazione presente in atti (documento di sintesi, e/c al 30.04.2010) si evince che all atto della stipula la banca ha fissato il tasso di interesse annuo nominale nella misura del 14,496%, pari al 1,208% mensile, ed un T.A.E.G. del 15,50% nel rispetto della soglia antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996 (16,335%). L estratto conto relativo al mese di aprile 2010 conferma l applicazione di un T.A.E.G. del 14,36%, inferiore alla soglia di legge del periodo. Con riferimento all anatocismo, la documentazione fornita dalle parti non consente di verificare il meccanismo con cui sono stati conteggiati gli interessi. Le commissioni applicate risultano altresì conformi a quanto stabilito nel contratto. Tutto ciò premesso, il ricorso non può essere accolto. Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, richiamando altresì le citate indicazioni della Banca d Italia del 20 aprile 2010, ritiene opportuno segnalare alla banca resistente nel presente procedimento la necessità che, nelle procedure di rilascio di carte di credito, e in particolare di quelle del tipo c.d. revolving, siano attuate, eventualmente d intesa e in collaborazione con la rete distributiva di cui si avvale, forme di assistenza e informazione al cliente, che consentano a quest ultimo di acquisire piena consapevolezza in ordine alle condizioni contrattuali di rilascio e di esecuzione del rapporto, ai meccanismi di calcolo degli interessi e ai tassi Pag. 6/7

applicati. Ciò anche al di là delle risultanze documentali consegnate al cliente e da questi sottoscritte. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7