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QUESITO N. 1 (26.11.2014) Al punto 9 lettera g) del Disciplinare di gara si richiede che la ditta partecipante possieda Autorizzazione al trattamento termico R1 Autorizzazione/i all esercizio dell /gli impianto/i di destinazione finale in corso di validità... Tale requisito può essere soddisfatto se l Impresa partecipante è in possesso della Categoria 8 A.N.G.A e risulta titolare di contratti e convenzioni con uno o più impianti di destino che forniscono accettazione a ritirare il rifiuto in R1? RISPOSTA (05.12.2014) I requisiti di ordine generale per l ammissione alla gara previsti a pena di esclusione dalla Procedura medesima, sono quelli elencati all art. 9 del Disciplinare di gara. Il soddisfacimento di tali requisiti può essere garantito nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 s e.m.i. QUESITO N. 2 (04.12.2014) Il contenimento dei costi di trasporto (rif. /ton), consentirebbe di aumentare il raggio delle trazioni a destino e quindi il numero degli impianti interessabili. A tal fine si chiede se la Stazione Appaltante può incrementare la quota dei rifiuti pressati/imballati RISPOSTA (05.12.2014) Secondo quanto specificato nel capitolato di gara l esercizio dell Impianto di Selezione e Compostaggio di Pioppogatto, produce il rifiuto CER 19 12 10: In ecoballe; Sfuso. Il rifiuto sfuso viene comunque avviato ad una stazione di addensamento (pressa) prima di essere allontanato dall impianto, in modo tale che tutti i mezzi interessati nel ritiro possano uscire in portata. La % di produzione del rifiuto sfuso e/o in ecoballe pari al 25%, secondo quanto riportato nel capitolato di appalto potrà subire solamente leggere variazioni relative al normale esercizio dell impianto. La regolare gestione dell impianto non prevede la possibilità di incrementare la produzione di una o dell altra tipologia del rifiuto. QUESITO N. 3 (04.12.2014) La totalità dei rifiuti pressanti/imballati aprirebbe anche soluzioni di trattamento all estero (rif. L. CEE 1036(2006). In questa ottica la Stazione Appaltante può garantire lo stoccaggio istantaneo di circa ton 3.000 per l organizzazione di trasporti navali? RISPOSTA(05.12.2014) L impianto non è autorizzato ad uno stoccaggio istantaneo di 3.000 tonn del rifiuto CER 19 12 10. QUESITO N. 4 (23.12.2014) In relazione alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito: Se un trasportatore presenta offerta, come impresa mandante di una RTI che si impegna al recupero di un quantitativo parziale di rifiuto (es: 20.000 ton), può presentare una ulteriore offerta, come impresa mandante di un'altra RTI che a sua volta si impegna al recupero parziale di rifiuto (es 25.000 ton). 1

RISPOSTA(23.12.2014) Ai sensi dell art. 37, comma 7 del D.Lgs. 162/2006 e s.m.i. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. QUESITO N. 5 (07.01.2015) Il materiale oggetto di gara è classificato come CSS? RISPOSTA (09.01.2015) Il materiale potrà essere classificato come CSS-rifiuto CER 19 12 10, a seguito della modifica dell Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, rilasciata dalla Provincia di Lucca per l esercizio dell impianto di Selezione e Compostaggio di Pioppogatto, quale sito di produzione del rifiuto. QUESITO N. 6 (07.01.2015) E consentita la partecipazione di intermediari regolarmente iscritti all Albo Nazionale Gestori in Categoria 8? I requisiti di ordine generale per l ammissione alla gara, previsti a pena di esclusione dalla Procedura medesima, sono quelli elencati all art. 9 del Disciplinare di gara. Il soddisfacimento di tali requisiti può essere garantito nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 s e.m.i. Ai sensi dell art. 37, comma 4, del Codice, nel caso di servizi, nell offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Nelle gare aventi ad oggetto servizi, quindi, non vige l obbligo da parte dei componenti del raggruppamento di rispettare la corrispondenza tra quote di partecipazione all ATI e di esecuzione, residuando, soltanto, l onere di indicare le parti del servizio assunte dai componenti del raggruppamento. Detto obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, peraltro, è stato espunto dal nostro ordinamento, prima per servizi e forniture e poi anche per lavori in esito all abrogazione del comma 13 dell art. 37 cit. ad opera dell'art.12, comma 8, della legge 80/2014. Ne consegue che in astratto un operatore economico potrebbe partecipare in ATI ad una procedura di gara concorrendo al soddisfacimento dei requisiti richiesti per una determinata quota senza tuttavia eseguire le prestazioni. Detta modalità di partecipazione, tuttavia, non può essere considerata ammissibile ove i soggetti deputati all esecuzione dell appalto risultino sguarniti dei necessari requisiti da parametrare alla parte del servizio che andranno materialmente ad eseguire. Ciò che rileva è che le imprese costituenti l ATI deputate all esecuzione dell appalto siano di fatto in possesso dei requisiti necessari all esecuzione dei servizi assunti, fermo 2

restando il regime di responsabilità solidale tra tutte le imprese raggruppate sancito dall art. 37, comma 5, del Codice in considerazione della forma del raggruppamento prescelta. Ai fini della costituzione di un RTI è necessario che i componenti dello stesso siano in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla gara e che vi sia corrispondenza tra requisiti posseduti dalle singole imprese raggruppate e la parte del servizio dalle stesse assunto. Ne consegue che non appare ammissibile l ipotesi della partecipazione alla gara di un RTI composto anche da un operatore economico che non possiede alcun requisito (e non concorre al soddisfacimento dei requisiti richiesti) e che non esegue alcuna prestazione oggetto dell appalto (essendo deputato ad attività di intermediazione per accordi interni al raggruppamento) posto che l operatore, non spenderebbe alcun requisito né assumerebbe nei confronti della stazione appaltante alcun obbligo in ordine all esecuzione dell appalto. In altri termini, la circostanza che il raggruppamento si autodetermini ad affidare ad un determinato soggetto attività di tenuta di intermediazione attiene ai rapporti interni al raggruppamento regolati da distinti accordi contrattuali estranei all atto costitutivo del raggruppamento medesimo finalizzato alla partecipazione ad una specifica gara con ogni correlata assunzione di responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Qualora il raggruppamento in oggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge di gara, lo stesso potrà essere ammesso a partecipare alla procedura purché, ovviamente, il componente che non esegue e non spende i requisiti non rivesta il ruolo di mandataria capogruppo. Tuttavia, ove il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario del contratto, l appalto potrà essere affidato all ATI soltanto a condizione che nel contratto sottoscritto con la stazione appaltante venga estromesso il componente privo di requisiti (intermdiario), e non adibito all esecuzione delle prestazioni, trattandosi di soggetto che, non assumendo alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante (ma soltanto nell ambito dei rapporti interni dell ATI) non potrà fatturare le attività svolte né assumere responsabilità solidale nei confronti di quest ultima. In altri termini, ai fini dell affidamento dell appalto il mandato conferito alla capogruppo dovrà intendersi limitato alle sole imprese componenti il raggruppamento che risultano qualificate e che assumono l obbligo di eseguire le prestazioni con conseguente rivisitazione delle percentuali di partecipazione all ATI. QUESITO N. 7 (07.01.2015) I mezzi ammessi per il trasporto sono ESCLUSIVAMENTE Walking Floor? Se sì, come avviene il carico dei rifiuti prodotti imballati? Il carico del rifiuto prodotto in balle potrà essere caricato anche con pianali. QUESITO N. 8 (07.01.2015) L imballo del rifiuto avviene mediante l utilizzo di reggette metalliche o di plastica? Le reggette utilizzate per l imballo del rifiuto sono in plastica. 3

QUESITO N. 9 (07.01.2015) Il modulo da restituire a Ver.A relativo alla consuntivazione dei conferimenti effettuati nella settimana è da inviare entro le ore 13 del venerdì della settimana di riferimento? Se sì, la consuntivazione dei conferimenti effettuati nel pomeriggio del venerdì come avviene e in quale tempistica? La programmazione dei carichi sarà trasmessa all impianto interessato, attraverso specifica modulistica, il mercoledì precedente la settimana in cui si intende eseguire gli scarichi. L impianto dovrà confermare o modificare la programmazione dei conferimenti trasmessa entro il venerdì successivo, che comunque resta precedente alla settimana in cui si intende eseguire i conferimenti. In realtà il modulo si riferisce alla programmazione preventiva dei conferimenti e non già al riepilogo consuntivo QUESITO N. 10 (07.01.2015) Nel caso la gara fosse aggiudicata a più soggetti (per il quantitativo massimo di 84.500 ton), le attività inizieranno contemporaneamente per tutti senza graduatoria? Ver.A. Srl, non intende stilare una graduatoria, ma provvederà ad attivare fin da subito i conferimenti verso tutte le aziende che si aggiudicheranno il servizio, nel caso in cui siano più di una. QUESITO N. 11 (07.01.2015) Nel modulo offerta per RTI o Consorzi ordinari ciascun operatore economico deve indicare l importo complessivo relativo all attività prestata, si chiede se anche la fatturazione dovrà essere suddivisa per singolo operatore/attività prestate In caso di RTI verticale l Amministrazione Finanziaria ha affermato che ogni impresa è tenuta a fatturare e registrare le operazioni relative all esecuzione dei lavori di propria competenza (ai sensi dell art. 37 c. 17 del D.lgs 163/2006) il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle Imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali. Pertanto, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, incluso quanto stabilito all art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il RTI o il Consorzio ordinario potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell atto costitutivo del RTI o del Consorzio ordinario, che i soggetti eventualmente affidatari si impegnano impegna a trasmettere in copia. Se oggetto dell appalto è invece un opera indivisibile e le imprese raggruppate agiscono nell esecuzione in modo unitario ed indistinto (come generalmente avviene nel caso di ATI orizzontale), l Amministrazione Finanziaria ha precisato (risol. n.363406/86, n.445923/91) che l ATI deve essere considerata autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all impresa capogruppo. 4

QUESITO N. 12 (07.01.2015) Le attività di trattamento in impianti di destinazione appartenenti a società controllate che si configurano nell ambito della normativa rifiuti come intermediazione, vengono considerate come subappalto? Sì vengono qualificate come servizio in subappalto. QUESITO N. 13 (08.01.2015) Al punto 9 del Disciplinare della Procedura Requisiti di ordine generale per l ammissione lettera e) viene richiesta l iscrizione all Albo Gestori Ambientali cat. 4 e/o cat. 5. Essendo il rifiuto di gara CER 191210, speciale non pericoloso, si richiede il motivo della richiesta della cat. 5 (rifiuti pericolosi). Si richiede, inoltre, quali classi si devono possedere per la cat. 4 ed eventualmente la cat. 5? RISPOSTA(14.01.2015) A seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 205/2010 e dalla circolare n. 240/2011 del Comitato Nazionale le imprese si possono iscrivere nella categoria 5 per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La classe di iscrizione deve essere determinata dal soggetto obbligato in base alla propria attività. QUESITO N. 14 (08.01.2015) Al Punto 9 del Disciplinare della Procedura Requisiti di ordine generale per l ammissione lettera f) si richiede di possedere mezzi e/o attrezzature idonei allo svolgimento del servizio, conformi alla norma CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi. Si richiede, in considerazione del fatto che le operazioni di carico in ambiente chiuso sono svolte direttamente da Versilia Ambiente, cosa si intende per mezzi e/o attrezzature idonei? RISPOSTA(14.01.2015) I requisiti di cui al punto 9, lettera f) sono richiesti per TUTTI i mezzi e/o attrezzature quindi anche per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto. 5