Ccnl Lavoro Domestico



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Transcript:

Ccnl Lavoro Domestico Parti contraenti Parti contraenti FIDALDO, DOMINA Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf Data CCNL 01/02/2007 Rinnovo economico 20/01/2009 parte economica Decorrenza 01/03/2007 (da 01/01/2009 rinnovo parte economica) Scadenza economica 31/12/2009 Scadenza normativa 28/02/2011 Coefficienti Coefficiente giornaliero 26 Coefficiente orario - - 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per lavoratori conviventi; - 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali Orario settimanale distribuite su 5 o 6 giorni per lavoratori non conviventi. Particolarità per i lavoratori conviventi inquadrati nei liv. C, B e BS e per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni. Mensilità 13 Anzianità convenzionale Non prevista Elementi retributivi Minimi retributivi in vigore dal 1 gennaio 2009 Tabella A - Lavoratori conviventi Livelli Valori mensili A 569,52 AS 673,07 B 724,85 BS 776,62 C 828,40 CS 880,17 D 1.035,50+ ind.tà 153,12 DS 1.087,27+ ind.tà 153,12 Tabella B - Lavoratori di cui art. 15-2 co. Livelli Valori mensili B 517,75 BS 543,64 C 600,59 1

Tabella C - Lavoratori non conviventi Livelli Valori orari A 4,14 AS 4,87 B 5,18 BS 5,49 C 5,80 CS 6,10 D 7,04 DS 7,35 Tabella D - Assistenza notturna (valori mensili) livelli Autosuff. Non autosuff. BS 893,12 CS 1.012,20 DS 1.250,37 Tabella E - Presenza notturna dalle 21,00 alle 8,00 (valori mensili) Livello unico 598,01 Altri elementi retributivi Tredicesima mensilità Una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto comprensiva dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio in occasione del Natale. Quattordicesima mensilità Non prevista. Altre mensilità Non previste. Scatti anzianità Aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale per ogni biennio di servizio per un numero massimo di scatti fissato in 7. Lavoro straordinario Maggiorazione straordinari: aliquote descrizione 25% se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00 50% se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 60% se prestato di domenica o in una festività Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%. 2

Indennità trasferta Saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio e sarà inoltre corrisposta una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera. Indennità varie Trasferimento: al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale e sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali. Vitto e alloggio (da 1.1.2009): 1. pranzo e/o colazione 1,709 2. cena 1,709 3. alloggio 1,478 TFR Determinato sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio. A richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il datore di lavoro anticiperà il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato. Orario di lavoro Ferie Spettano 26 giorni lavorativi frazionabili in non più di due periodi l anno. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Riduzione orario Non prevista Permessi retribuiti Permessi per effettuare visite mediche nelle quantità di seguito indicate: - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici; - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue o se con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato. Permesso pari a 3 giorni lavorativi in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2 grado. Due giornate di permesso in caso di nascita di un figlio per il lavoratore padre. Monte-ore annuo di 40 ore di permesso per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi. Le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi. Permessi sindacali per la partecipazione documentata alle riunioni nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno. 3

Riposo settimanale Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Festività Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Festività soppresse Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività previste per legge. Flessibilità orario contrattuale Mansioni discontinue Non prevista Assenze dal lavoro Maternità Si applicano le norme di legge. Le assenze non giustificate entro cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice non è tenuta al preavviso. Malattia Conservazione del posto: - per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; - per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; - per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. Trattamento economico: Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui sopra nella seguente misura: - fino al 3 giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4 giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 4

Infortunio Conservazione del posto per i seguenti periodi: - per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; - per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; - per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. Retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale a carico del datore di lavoro. Indennità Inail dal 4 giorno. Congedo matrimoniale Congedo retribuito di 15 giorni di calendario oltre all eventuale compenso sostitutivo convenzionale del vitto e dell'alloggio se spetta. Permessi non retribuiti I lavoratori potranno fruire di detti permessi su accordo tra le parti. Oppure per giustificati motivi si potranno concedere permessi di breve durata. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto dell'alloggio. Sospensione/riduzione del lavoro o CIG - Aspettative Non prevista Rapporto di lavoro e istituti particolari Prova Periodo Livello 30 giorni di lavoro effettivo livelli D, D super 8 giorni di lavoro effettivo altri livelli Preavviso Generalità lavoratori anzianità per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali * anzianità per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali fino a 5 anni 15 giorni calendario fino a 2 anni 8 giorni calendario Oltre 5 anni 30 giorni calendario oltre i 2 anni 15 giorni calendario Portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che Periodo anzianità usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di 30 giorni di calendario sino ad un anno di anzianità proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal 60 giorni di calendario per anzianità superiore medesimo ** *I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore ** Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. Contratti particolari Apprendistato Non regolamentato 5

Contratto tempo determinato L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero; per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; per sostituire lavoratori in ferie; per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. Part time - Contratti d inserimento Non regolamentato Somministrazione lavoro Per le causali che giustificano anche l'assunzione a tempo determinato. Lavoro ripartito Vincolo di solidarietà fra ciascuno dei due lavoratori. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore e la misura percentuale con relativa collocazione temporale del lavoro che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, tranne il caso in cui su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente dando anche facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. Previdenza e assistenza Previdenza integrativa Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto Contribuzione Contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. IMPORTANTE NOTA PER IL LETTORE Questa scheda pur essendo stata accuratamente e scrupolosamente predisposta dai nostri esperti: è utile come prima e veloce informazione non è esaustiva non rappresenta una trascrizione letterale del contratto. Pertanto, si consiglia di consultare anche il testo integrale del CCNL di riferimento. AUTORE: Consulente del Lavoro Catia Falezza (Comitato di redazione) DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 ottobre 2009 6