REGOLAMENTO DI CONTABILITA



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REGOLAMENTO DI CONTABILITA dell Azienda Speciale del Comune di Cavriago CavriagoServizi Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2008 I N D I C E CAPO I FINALITA E CONTENUTO Art. 1 Scopo e ambito di applicazione pag. 2 CAPO II PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE Art. 2 Programmazione pag. 3 Art. 3 Il Piano Programma pag. 3 Art. 4 Bilancio di previsione annuale e pluriennale pag. 3 Art. 5 Attribuzione dei budget e gestione del bilancio preventivo pag. 4 Art. 6 Gestione budget pag. 4 CAPO III LA GESTIONE FINANZIARIA Art. 7 Servizio di cassa pag. 5 Art. 8 Cassa interna pag. 5 Art. 9 Riscossione delle entrate pag. 6 Art. 10 Pagamento delle spese pag. 6 CAPO IV SISTEMA CONTABILE E BILANCIO D ESERCIZIO Art. 11 Registri contabili pag. 6 Art. 12 Sistema contabile pag. 7 Art. 13 Criteri di valutazione pag. 7 Art. 14 Bilancio d esercizio pag. 7 Art. 15 Stato patrimoniale pag. 8 Art. 16 Conto economico pag. 8

Art. 17 Nota integrativa pag. 8 Art. 18 Relazione sulla gestione pag. 8 Art. 19 Tempi di formazione del bilancio d esercizio pag. 9 CAPO V IL CONTROLLO DI GESTIONE Art. 20 Controllo di gestione e centri di responsabilità pag. 9 Art. 21 Revisione pag. 10 CAPO VI NORME TRANSITORIE Art. 22 Alcuni adempimenti possibile rinvio pag. 10 Art. 23 Rinvio pag. 10 1

CAPO I FINALITA E CONTENUTO Art. 1 Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti contabili amministrativi dell Azienda che deve attenersi a principi di efficienza, economicità, funzionalità, efficacia e trasparenza. 2. Le modalità gestionali dei servizi dell Azienda devono garantire la verifica dei risultati, la trasparenza e l informazione interna ed esterna, l assunzione di precise responsabilità di gestione, l individuazione ed il rispetto dei tempi procedurali. 3. L Azienda favorisce l introduzione e l aggiornamento di modalità contabili e sistemi informativi che migliorino e rendano trasparente la gestione. 4. Il presente Regolamento si basa sulle seguenti attività: a) formulazione del bilancio preventivo secondo criteri e procedure che individuino le responsabilità nella quantificazione e destinazione preventiva delle risorse per il perseguimento dei fini dell Azienda; b) rilevazione e classificazione dei fatti amministrativi secondo principi e metodi idonei a fornire una rappresentazione fedele e corretta delle variazioni intervenute nelle grandezze finanziarie e patrimoniali dell Azienda e degli accadimenti economici che le hanno determinate; c) valutazioni e procedure con cui pervenire alla formazione del bilancio consuntivo predisposto secondo lo schema previsto dall art. 2423 e seguenti del Codice Civile e dal decreto Ministero del Tesoro del 26.04.1995; d) attivazione di sistemi di controllo finalizzati ad analizzare procedure, costi e risultati di singole attività o servizi per garantire la condotta ordinata ed efficace delle operazioni dell Azienda e la loro conformità ai programmi adottati. CAPO II PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE Art. 2 Programmazione 1. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, sono atti di programmazione dell attività: - il piano programma, contenente le linee generali di sviluppo e funzionamento dell Azienda; - il bilancio di previsione annuale e pluriennale. 2

Art. 3 Il Piano-Programma 1. Il Piano-Programma, così come indicato nello Statuto, deve contenere le linee generali di sviluppo e funzionamento dell azienda, con particolare riguardo a: - tipologia dei servizi erogati; - standard di qualità; - politiche tariffarie; - modelli organizzativi e gestionali; - politiche del personale; - relazioni esterne; - modelli di controllo. Art. 4 Bilancio di previsione annuale e pluriennale 1. L esercizio ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. 2. La gestione economico-finanziaria viene prefigurata in base ad un bilancio di previsione formulato con i criteri dell art. 2423 bis e con il contenuto dell art. 2425 del Codice Civile. 3. Il bilancio preventivo, quale strumento di programmazione e di gestione economicofinanziaria, è composto da: a) relazione del Direttore che illustri le scelte che hanno presieduto alla formazione del bilancio, il loro collegamento con il Piano-Programma e gli obbiettivi annuali; b) conto economico annuale formulato con i criteri sopra richiamati dal codice civile; c) conto economico pluriennale, con il 1 anno coincidente con il conto economico annuale. 4. Per i tempi e modi di approvazione dei vari documenti, si fa rinvio a quanto stabilito dallo Statuto dell Azienda, agli artt. 24 e 25. Art. 5 Budget e gestione del bilancio preventivo 1. All inizio di ogni esercizio il Direttore, sulla base di quanto indicato nel preventivo annuale, determina, il budget per centri di costo e di ricavo. 2. In funzione dell organizzazione dell Azienda verranno definite le procedure necessarie per una corretta gestione dei budget. 3. Con periodicità almeno trimestrale, diversamente determinabile dal Direttore, verrà operata una verifica, volta ad individuare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, al fine di accertare l andamento della gestione e di operare, se necessario, gli opportuni assestamenti. Tale verifica dovrà essere effettuata dal Revisore contabile, contestualmente alle verifiche ordinarie di competenza della revisione contabile. 3

4. Al verificarsi di accadimenti che facciano presumere uno scostamento significativo rispetto alle previsioni di budget, il Direttore adotta le misure del caso. 5. Le variazioni che non comportino modifiche al risultato finale del preventivo ed alle linee programmatiche sono approvate dal Direttore. ART. 6 Gestione del budget 1. Ogni budget, deve gestire e monitorare le componenti contenute nel budget, che potrà essere economico, finanziario, a quantità o di altra natura. 2. La gestione dei costi deve avvenire, ove possibile, mediante ordini di acquisto che si possono disporre nei limiti della previsione di budget. 3. Occorrerà verificare la conformità della fornitura rispetto a quanto oggetto di ordine. CAPO III LA GESTIONE FINANZIARIA Art. 7 Servizio di cassa 1. L azienda si avvale per il servizio di cassa di Azienda di Credito sulla base di apposita convenzione. 2. L affidamento del servizio viene effettuato secondo la legislazione vigente. 3. In via transitoria, a valere per l anno scolastico 2008/2009, e fino al 31/12/2009, al fine di chiudere l anno solare, ci si potrà avvalere del servizio cassa da richiedere al Tesoriere del Comune, secondo apposita convenzione da stipularsi. 4. L estinzione dei pagamenti, da parte del Cassiere, avviene nel rispetto della legge e secondo le informazioni fornite dall Azienda, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere, che ne risponde sia nei confronti dell Azienda ordinante, che dei terzi creditori. 5. Su richiesta dell Azienda il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. 6. Il Cassiere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, contenente gli estremi identificativi dell operazione. 7. Il Cassiere è tenuto, nel corso dell esercizio, ai seguenti adempimenti: a) invio periodico di estratti conto; b) altri documenti che saranno specificati nell apposita convenzione. 8. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui sopra sono fissate nella convenzione. 4

Art. 8 Cassa interna 1. L Azienda può dotarsi di un servizio di Cassa interna. 2. Il fondo di Cassa interna può essere al massimo di Euro10.000,00. 3. Con i fondi a disposizione il Cassiere interno può provvedere esclusivamente al pagamento: a) delle minute spese di gestione; b) delle piccole spese di riparazione e manutenzione di mobili e locali; c) delle spese postali e di vettura; d) degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione; e) delle spese per acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili; f) delle spese per acquisti di materiale didattico. 4. Il Direttore nominerà il Cassiere, e fisserà l importo della dotazione di cassa. Art. 9 Riscossione delle entrate 1. La gestione degli incassi può essere demandata a Istituti di Credito o altri Enti, diversi da quello che gestisce il servizio di cassa, previo riversamento, periodico, nel conto di cassa. Art. 10 Pagamento delle spese 1. Il Direttore, su proposta degli uffici, autorizza il pagamento della spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, e dopo aver effettuato/o fatto effettuare dagli uffici, i riscontri sulla conformità dei requisiti quantitativi e qualitativi alle condizioni pattuite. CAPO IV SISTEMA CONTABILE E BILANCIO D ESERCIZIO Art. 11 Registri contabili 1. L Azienda tiene e conserva i libri richiesti dalla normativa civilistica e fiscale; potranno altresì essere conservati altrove, in caso di tenuta della contabilità fuori dall Azienda. 5

1. Il sistema contabile deve consentire: Art. 12 Sistema contabile a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d esercizio e le variazioni degli elementi attivi e passivi patrimoniali conformemente alle prescrizioni contenute nel codice civile; b) l alimentazione di un sistema di budget per i centri di responsabilità di cui all art. 20 del presente regolamento; c) il riscontro periodico dell andamento economico della gestione, con l individuazione degli scostamenti tra i valori effettivi e quelli di preventivo; d) i costi ed i ricavi dovranno essere, altresì, imputati ai centri di costo di cui all art. 20 del presente regolamento; tali centri di costo dovranno essere individuati prima dell inizio dell esercizio. In tali rilevazioni dovranno confluire, oltre ai costi e ricavi diretti, anche i costi indiretti, quali ad esempio i costi del personale amministrativo, del Direttore e del Consiglio, ecc., in misura proporzionale, a secondo della percentuale dei ricavi (da rette e tariffe) sul totale dei ricavi. Art. 13 Criteri di valutazione 1. Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate secondo le disposizioni di legge, nel rispetto dei principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Art. 14 Bilancio d esercizio 1. Il Bilancio d esercizio si compone di Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa e va redatto in conformità alle disposizioni dell art.2423 e seguenti del Codice Civile e del Decreto del Ministro del Tesoro del 26.04.1995. 2. Lo stesso deve fornire una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell esercizio. Art. 15 Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale rappresenta in modo qualitativo e quantitativo le attività, le passività e, per differenza, il patrimonio netto aziendale. Esso è redatto in conformità allo schema previsto dal Codice Civile e del Decreto del Ministero del Tesoro del 26.04.1995. 2. Costituiscono immobilizzazioni le attività destinate ad essere durevolmente impiegate nell attività aziendale. Per quanto attiene ai beni mobili, essi vanno iscritti nell attivo di stato patrimoniale se il valore d acquisto supera euro 516,00 (se l IVA è indetraibile, essa va sommata al costo dell acquisto); se il loro valore d acquisto è inferiore, essi vanno iscritti tra i costi di conto economico, salve diverse valutazioni in merito alla durevolezza del bene, da assumersi a cura del Direttore. 6

Art. 16 Conto economico 1. Il conto economico raccoglie il risultato economico dell esercizio espresso come differenza tra componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) di reddito. Esso è redatto secondo lo schema previsto dal Codice Civile e dal Decreto del Ministero del Tesoro del 26.04.1995. Art. 17 Nota integrativa 1. La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d esercizio. 2. Essa deve fornire le informazioni contabili altrimenti non ricavabili dai prospetti di stato patrimoniale e conto economico e necessarie al fine di dare una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di esercizio dell Azienda. 3. La nota integrativa deve contenere le indicazioni previste dal Codice Civile, formulate in funzione della natura e delle caratteristiche peculiari dell Azienda, nonché tutte le altre informazioni occorrenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente. 4. Alla nota integrativa dovrà essere allegato il prospetto dei flussi finanziari dell esercizio. Art. 18 Relazione sulla gestione 1. Il bilancio è correlato dalla relazione redatta dal Direttore sulla situazione dell Azienda e sull andamento della gestione, sia nel complesso che per i vari settori di attività, con particolare riguardo ai centri di costo. 2. Essa deve contenere le indicazioni previste dall art. 2428 del Codice Civile, formulate in funzione della natura e delle caratteristiche peculiari dell Azienda. Art. 19 Tempi di formazione del bilancio d esercizio 1. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio d esercizio per sottoporlo al Consiglio Comunale. 2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Direttore dell Azienda al Revisore almeno trenta giorni prima del termine fissato per l approvazione. 7

CAPO V IL CONTROLLO DI GESTIONE Art. 20 Controllo di gestione, centri di costo 1. L azienda adotta il controllo di gestione quale metodo per la valutazione dell efficienza e dell efficacia con cui vengono perseguiti gli obbiettivi gestionali, mediante la comparazione di dati preventivi e consuntivi, l analisi degli scostamenti intervenuti e delle loro cause. 2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obbiettivi programmati, nonché a fornire parametri sulla funzionalità dell organizzazione dell Azienda e l economicità delle sue attività. 3. A tal fine, vengono individuati centri di costo, con l attribuzione dei costi e dei ricavi a ciascuno imputabili. 4. Ai fini dell economicità e della determinazione delle rette dei vari servizi, i centri di costo conterranno tutti gli elementi positivi e negativi di reddito, di competenza di ciascuno, così come descritto nel precedente art. 12. Art. 21 Revisione 1. La funzione di revisione, finalizzata ad accertare il corretto, funzionale, trasparente ed efficace svolgimento dell attività, è attribuita all Organo di Revisione, così come previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni legislative. CAPO VI NORME TRANSITORIE E/O FINALI Art. 22 Possibile rinvio per alcuni adempimenti 1. Per il primo anno di gestione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Direttore è consentito sospendere alcune delle attività ed adempimenti richiesti dal presente Regolamento e più precisamente le seguenti: - Controllo di gestione; - Sistema di budget; - Gestione del budget; - Centri di costo. 8

Art. 23 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si deve far riferimento allo Statuto dell Azienda ed al Contratto di Servizio. 9