IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) linee guida PREMESSA L'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, nella Legge 22.12.2011, n. 214 (Cd. Decreto salva Italia), così come, da ultimo, modificato dal D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito nella Legge 26.4.2012, n. 44 (Cd. Decreto fiscale) ha introdotto dal primo gennaio 2012, in via sperimentale fino al 2014, l'imu (Imposta Municipale propria) in sostituizione dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) l IMU, in base al 1^ comma dell art. 8, del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23 - espressamente richiamato nell art. 13 del D.L. 201/2011 - assorbe l IRPEF e relative addizionali che andavano pagate sui redditi fondiari di beni non locati 1. PRESUPPOSTO D IMPOSTA Possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa, terreni agricoli, compresi i terreni incolti) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l abitazione principale e le pertinenze della stessa (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate). CHI DEVE PAGARE (SOGGETTO PASSIVO) Proprietari di immobili o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di leasing di beni immobili, concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia. Sono esclusi i possessori di nuda proprietà e gli affittuari di immobili. QUOTA STATALE E riservata allo Stato la metà dell'imposta calcolata sul 50% dell'aliquota base (0,76/2=0,38%). Il gettito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale resta, invece, integralmente acquisito al bilancio dell Ente. Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme riscosse a titolo di imposta, interessi e sanzioni scaturenti dall'attività di accertamento e riscossione. ALIQUOTE IMU ANNO 2012: Per l anno 2012, il D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito nella Legge 26.4.2012, n. 44 prevede che il versamento dell acconto di giugno debba essere calcolato con le aliquote base previste dalla normativa IMU, per poi effettuare il conguaglio a dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal comune. Aliquote base: pari al 4 per mille o 0,4 per cento (abitazione principale e relative pertinenze come sopra specificate); pari al 2 per mille o 0,2 per cento (fabbricati rurali ad uso strumentale) pari 7,6 per mille o 0,76 per cento (altri immobili ); 1 sugli alloggi sfitti (oltre all ICI) era dovuta l IRPEF calcolata sulla rendita rivalutata di un terzo. In base alla nuova normativa su tali alloggi è dovuta solo l IMU. Per gli immobili affittati, invece, sono dovute IMU e IRPEF/Addizionali.
2 FABBRICATI Per ottenere il Valore imponibile occorre moltiplicare la Rendita catastale (R.C.) per i seguenti moltiplicatori (già inseriti nella procedura del calcolo IMU disponibile sul sito istituzionale): 160 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (Abitazioni esclusi gli A/10 uffici) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse ) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti ) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5(stabilimenti balneari senza fini di lucro); 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (Istituti di credito cambio e assicurazione); 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Opifici, alberghi, ecc esclusi i D/5). Moltiplicatore elevato a 65 dall 1.1.2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Le rendite da utilizzare sono quelle risultanti in Catasto al primo gennaio 2012 con rivalutazione del 5%. TERRENI AGRICOLI Per ottenere il Valore imponibile occorre moltiplicare il Reddito dominicale (R.D.) risultante in Catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%., per i seguenti moltiplicatori: 135 per i terreni agricoli; 110 per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 1. del 70% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000,00 e fino ad 15.500,00; 2. del 50% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500,00 e fino ad 25.500,00; 3. del 25% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500,00 e fino ad 32.000,00; AREE FABBRICABILI Il Valore imponibile ICI per le aree edificabili è dato dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione (Nulla sembra cambiato rispetto all ICI); IMU ABITAZIONE PRINCIPALE L IMU si applica anche all abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate). Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente 2. Delle abitazioni possedute dal soggetto passivo d imposta potrà considerarsi principale solo quella in cui la propria famiglia risiede e dimora abitualmente se ubicata sullo stesso territorio comunale. Per le abitazioni possedute in Comuni diversi in comproprietà da due coniugi o a titolo di proprietà, ciascuno per una unità immobiliare, invece, è possibile considerare abitazione principale ambedue gli immobili qualora sussista la necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale di uno dei coniugi, ad esempio, per esigenze lavorative. 2 La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La dimora non è altro che il luogo in cui il soggetto abita (dimora e residenza coincidono). Il domicilio, invece, è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (sede attvità lavorativa ) Art. 43 C.C.
3 Dall imposta annua dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, a prescindere dalla quota di proprietà. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200,00 è maggiorata di 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di 400,00 che si aggiunge alla detrazione base di 200,00 (massimo, quindi, il beneficio è da calcolare per n. 8 figli). La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L ente entro settembre 2012 nell adottare il regolamento IMU valuterà se esercitare la facoltà attribuita dall art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m.i., in base al quale l'aliquota ridotta per abitazione principale/pertinenze, nonché la detrazione/maggiorazione per figli possono essere applicate anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata). Stessa facoltà è prevista per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE). Ai soli fini dell applicazione dell I.M.U., l assegnazione della casa coniugale al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione per cui, l I.M.U. sull ex casa familiare deve essere versata dal coniuge assegnatario con l aliquota e le detrazioni previste per l abitazione principale. L altro coniuge potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l abitazione principale sull eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora. FABBRICATI RURALI La nuova imposta non prevede l'esenzione per i fabbricati rurali. Risultano, pertanto, assoggettati all'imu, sia i fabbricati rurali ad uso abitativo (aliquota prevista per l abitazione principale e relative detrazioni o aliquota ordinaria qualora non costituisca abitazione principale) sia ad uso strumentale con aliquota ridotta allo 0,2%. L art.13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ha stabilito che i fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni devono essere accatastati nel Catasto Fabbricati entro il termine del 30 novembre 2012. Per l anno 2012 il versamento dell imposta complessivamente dovuta è effettuato in un unica soluzione entro il 16 dicembre. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E FABBRICATI INAGIBILI Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs n.42/2004) la base imponibile è ridotta del 50%. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445.
4 CALCOLO IMU L imposta si determina applicando alla base imponibile l aliquota corrispondente. A tal proposito, sul sito istituzionale è stata inserita la procedura ANUTEL direttamente accessibile dalla home page. La procedura messa a disposizione sul sito istituzionale consente di calcolare l IMU e di stampare oltre al riepilogo del calcolo IMU anche il modello F 24, già compilato, pronto per il pagamento. Nella stessa procedura, è previsto, inoltre, a titolo completamente gratuito, il collegamento diretto con l Ag. Del Territorio per acquisire la rendita catastale dell immobile selezionato. MODALITA DI PAGAMENTO L IMU si versa con le seguenti modalità: 1 RATA, pari al 50% dell imposta dovuta calcolata con le aliquote base (0,76 per cento, 0,4 per cento, o 0,2 per cento, a seconda della tipologia di immobile), o versamento in un unica soluzione, entro il 16/6 (per il 2012 diventa 18/06/2012); 2 RATA, in cui si versa l intero importo dovuto per l anno 2012 calcolato sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune entro il 30.9.2012, al netto dell acconto versato a giugno, entro il 16/12 (per il 2012 diventa 17/12/2012); Per l anno 2012, l imposta dovuta per l abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata anche in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad 1/3 dell imposta calcolata applicando l aliquota di base e la detrazione per abitazione principale, da corrispondere rispettivamente entro il 16/6 ed il 16/9 (per il 2012 diventano 18/06/2012 e 17/09/2012); la terza rata è versata entro il 16/12 (per il 2012 diventa 17/12/2012) a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale per l'anno 2012 la prima rata è versata entro il 16/6 (per il 2012 diventa 18/06/2012) nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata entro il 16/12 (per il 2012 diventa 17/12/2012) ; Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni da dichiarare in catasto edilizio entro il 30.11.2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2012 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16/12 (per il 2012 diventa 17/12/2012; 5
Il versamento dell IMU per la rata (o rate) di acconto dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24, mentre per la rata di saldo potranno essere utilizzati anche i bollettini postali. Per la compilazione del modello F24 il Codice catastale del Comune di Roseto degli Abruzzi è F585. La quota di IMU spettante allo Stato dovrà essere versata contestualmente alla quota comunale. Di seguito si riportano i codici tributo per il pagamento dell IMU tramite modello F24. Codici tributo per il pagamento dell'imu con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12.4.2012) Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale 3912... Fabbricati rurali a uso strumentale 3913... Terreni 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni che rilevano ai fini della determinazione dell I.M.U. utilizzando il modello approvato con apposito Decreto Mef. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme (valide) le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili con la nuova imposta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. E comunque garantito al contribuente il termine di 90 giorni; quindi, ad esempio, se l obbligo è sorto in data 31.7.2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 29.10.2012. Roseto degli Abruzzi, 30.5.2012 IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA Dott.ssa Rosaria Ciancaione Il settore economico-finanziario del Comune di Roseto degli Abruzzi sportello unico di ragioneria terzo piano palazzo comunale è a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione nelle ore di apertura al pubblico: dalle ore 8,30 alle ore 13,30 tutti i giorni dal lunedi al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei pomeriggi del martedì e del giovedì telefonicamente: 085/89453 1 085/89453612 085/89453614 nelle stesse fasce orarie