COMUNE DI CALCIANO PROVINCIA DI Matera

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COMUNE DI CALCIANO PROVINCIA DI Matera REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 39 del 12/10/2018 [ALLEGATO 2]

INDICE Art. 1 Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) Testamento Biologico. Finalità Art. 2 Definizioni Art. 3 Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT Art. 4 Caratteristiche del Registro Art. 5 Modalità di deposito e di iscrizione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT Art. 6 Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel registro Art. 7 - Attività di pubblicizzazione ed informazione Art. 8 - Rinvio Art. 9 - Entrata in vigore

ART. 1 Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitari (DAT) - testamento biologico. Istituzione e Finalità Il Comune di CALCIANO per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) testamento biologico, con la finalità di consentire l iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato. ART. 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende: Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT: è la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento secondo cui: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Trattasi, dunque, di dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o estero, contenente la manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di malattie o traumatismi celebrali che determinano una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili; Dichiarante: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, necessaria per l iscrizione nel Registro. Fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti; Depositario: è la persona presso la quale è conservata la DAT; può essere il notaio rogante, il fiduciario, il Comune di residenza o una terza persona individuata dal dichiarante; Registro dei testamenti biologici: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà resa dal dichiarante. ART. 3 Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT 1. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell apposito registro. 2. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. 3. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 4. Il Comune di CALCIANO non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario. Il dichiarante può anche nominare un fiduciario supplente.

ART. 4 Caratteristiche del Registro e Iscrizione nel Registro 1. Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiuse, in apposito plico e sigillate, da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse. Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato. 2. L ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati. 3. Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Calciano all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro. 4. La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione. 5. La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario DAT. 6. Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà redatto sul modello allegato o similare [ALLEGATO 3] che permetta, senza dover consultare la DAT l individuazione del depositante e del fiduciario. 7. L ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione [ALLEGATO 4]. 8. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione. ART. 5 Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT 1. Per consegnare personalmente la dichiarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento anche telefonico con il funzionario incaricato. 2. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante. 3. Qualora la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario testamento biologico o DAT sia redatto da un notaio, il Comune di CALCIANO si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante. 4. Il registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data del della dichiarazione, la data della registrazione, i dati relativi al luogo di deposito (indirizzo del notaio, fiduciario o altro depositario), l elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato. 5. L ufficio competente provvederà a rendere disponibili sul proprio sito Internet un modello di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà contenente i dati necessari per l iscrizione nel Registro. ART. 6 Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro 1. Il registro non è pubblico. 2. Il dichiarante potrà prendere visione delle proprie informazioni in ogni momento. Possono prendere altresì visione delle informazioni contenute nel registro - relative allo specifico dichiarante se indicati dal dichiarante nell atto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l atto, nonché gli eredi del dichiarante. ART. 7 - Attività di pubblicizzazione ed informazione 1. L Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune. ART. 8 - Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia. ART. 9 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.