Che cosa è l IMU Come contattare l Ufficio Tributi É la nuova imposta, istituita in via sperimentale dall anno 2012, che sostituisce l imposta comunale sugli immobili (ICI). Chi la paga I cittadini che sono tenuti al pagamento dell IMU, denominati soggetti passivi, i, sono: i proprietari degli immobili situati nel Comune di Pescara o i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali. Su quali immobili si paga I fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Cosa si intende per fabbricato Il fabbricato è l unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola. I contribuenti potranno ricevere assistenza a tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell Imposta IMU: - direttamente sul sito internet del Comune all indirizzo www.comune.pescara.it, ove sarà possibile reperire la modulistica, la normativa e le informazioni relative al versamento dell imposta, nonché effettuare il calcolo automatico dell imposta, unitamente alla compilazione e alla stampa del modello F24; - direttamente presso gli sportelli dell Ufficio Tributi in Via Venezia n. 8, nei seguenti giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30; - tramite telefono al numero 085.4283800 o tramite fax al numero 085.4283663; - tramite e-mail all indirizzo : imu@comune.pescara.it Vuoi porre quesiti specifici? Contattaci attraverso la pagina dedicata ai quesiti prevista nella sezione IMU del portale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it). In questa sezione troverai le risposte alle domande più frequenti e potrai formulare la tua richiesta. 2 15
4. Unico proprietario di un ufficio cat. A/10 Rendita catastale del laboratorio : 500,00 euro Base Imponibile : (500,00 + 5%) x 80 = 42.000,00 euro Percentuale di possesso : 100/100 (100%) Aliquota base : 0,76/100 (0,76%) di cui quota stato : 0,38/100 (0,38%) Imposta annua a favore dello STATO: 42.000,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 159,60 euro Imposta annua a favore del Comune: 42.000,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 159,60 euro Pertanto l importo dovuto in acconto sarà pari a: 79,80 a favore dello STATO (pagamento in due rate) cod. tributo 3919; 79,80 a favore del Comune (pagamento in due rate) cod. tributo 3919; La dichiarazione I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un modello che verrà approvato con decreto ministeriale. Lo stesso decreto individuerà i casi in cui vi è l obbligo di presentare la dichiarazione IMU. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012. Cosa si intende per abitazione principale L abitazione principale è l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (contribuente) ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. N.B.: Per le varie fattispecie consultare la circolare nr. 3/DF del Ministero dell Economia e delle Finanze disponibile nella sezione IMU del sito internet www.comune.pescara.it Cosa si intende per pertinenza dell abitazione principale La pertinenza dell abitazione principale è il fabbricato classificato nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine e soffitte), C/6 (garage e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). L assimilazione all abitazione principale è praticabile per una sola unità di ciascuna delle predette categorie. Cosa si intende per area edificabile L area edificabile è l area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. Cosa si intende per terreno agricolo Il terreno agricolo è il terreno adibito all esercizio delle attività agricole indicate nell art. 2135 del Codice Civile. Su quali immobili non si paga Non si paga l IMU: - sugli immobili posseduti nel territorio comunale dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dagli enti del servizio sanitario nazionale, che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; - sui fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E; - sui fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art. 5-bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 601; 14 3
- sui fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze; - sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato lateranense; - sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali; - sugli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale; Come si calcola Rendita catastale della pertinenza : 150,00 euro Imponibile : (150,00 + 5%) x 160 = 25.200,00 Percentuale di possesso : 50/50 (50%) Aliquota base : 0,4/100 (0,4%) Procedimento di calcolo: 25.200,00 x (base imponibile) 12/12 x (mesi di possesso) 50/100 x (percentuale di possesso) 0,4/100 = (aliquota) Imposta annua 50, 0,40 Detrazione (per ciascun contitolare) 150,00 Il totale dovuto da ciascun contitolare sarà pari a: (151,20 + 50,40) 150,00 = 51,60 euro L imposta totale da versare si determina moltiplicando la base imponibile per l aliquota deliberata dal Comune, per la percentuale di possesso dell immobile, per i mesi di possesso dello stesso diviso 12. Imposta dovuta 4 = Base imponibile x aliquota x percentuale di possesso x (mesi di possesso / 12) Calcolo della base imponibile dell I.M.U. Per i fabbricati iscritti al Catasto, l imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita risultante al 1 gennaio dell anno in corso, e moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. Esempio : fabbricato A/3, rendita 550,00 euro, valore imponibile = (550,00 + 5%) x 160 = 92.400,00 euro). Pertanto l importo dovuto in acconto sarà pari a: 25,80 (se si decide di pagare in due rate) cod. tributo 3912; Nello spazio detrazione del modello F24 indicare 75 17,20 (se si decide di pagare in tre rate) cod. tributo 3912; Nello spazio detrazione del modello F24 indicare 50 3. Unico proprietario di un laboratorio artigianale cat. C/3 Rendita catastale del laboratorio : 650,00 euro Base Imponibile : (650,00 + 5%) x 140 = 95.500,00 Percentuale di possesso : 100/100 (100%) Aliquota base : 0,76/100 (0,76%) di cui quota stato: 0,38/100 (0,38%) Imposta annua a favore dello STATO: 95.500,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 363,09 euro Imposta annua a favore del Comune: 95.500,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = 363,09 euro Pertanto l importo dovuto in acconto sarà pari a: 181,54 a favore dello STATO (pagamento in due rate) cod. tributo 3919; 181,54 a favore del Comune (pagamento in due rate) cod. tributo 3918; 13
Rendita catastale della pertinenza : 150,00 euro Imponibile : (150,00 + 5%) x 160 = 25.200,00 Percentuale di possesso : 100/100 (100%) Aliquota base : 0,4/100 (0,4%) Procedimento di calcolo: 25.200,00 x (base imponibile) 12/12 x (mesi di possesso) 100/100 x (percentuale di possesso) 0,4/100 = (aliquota) Imposta annua 100,80 Detrazione 200,00 Il totale dovuto sarà pari a: (302,40 + 100,80) 200,00 = 203,20 euro Pertanto l importo dovuto in acconto sarà pari a: 101,60 (se si decide di pagare in due rate) cod. tributo 3912; Nello spazio detrazione del modello F24 indicare 100 67,73 (se si decide di pagare in tre rate) cod. tributo 39123 912; Nello spazio detrazione del modello F24 indicare 66 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. Esempio : fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140 = 88.200,00 euro). 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10. Esempio : fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile = (1,500,00 + 5%) x 80 = 126.000,00 euro). 60 Esempio : per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013 fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, Valore imponibile anno 2012 = (10.000,00 + 5%) x 60 = 630.000,00 euro. Valore imponibile anno 2013 = (10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro). 2. Coniugi comproprietari al 50% di abitazione e pertinenza, con 2 figli residenti di età inferiore a 26 anni Per ciascun contitolare: Rendita catastale dell'alloggio : 450,00 euro Base Imponibile : (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro Percentuale di possesso : 50/100 (50%) Aliquota base : 0,4/100 (0,4%) Procedimento di calcolo: 75.600,00 x (base imponibile) 12/12 x (mesi di possesso) 50/100 x (percentuale di possesso) 0,4/100 = (aliquota) Imposta annua 151,20 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Esempio : fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile = (1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro). per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione. A tale riguardo è possibile consultare i valori di riferimento deliberati dal Comune di Pescara. Si precisa che in attesa di eventuali nuovi valori ai fini IMU è possibile far riferimento ai valori delle aree edificabili vigenti ai fini ICI. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale in essere al 1 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 12 5
Per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. N.B. : I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti direttamente, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l IMU, diversamente dall ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all immobile); per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente può presentare all Ufficio tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quando si paga 3. Come si ripartiscono le detrazioni Le detrazioni (base di 200,00 e maggiorazione di 50,00 per figlio) sono ripartite in parti uguali tra il numero dei comproprietari che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell immobile adibito ad abitazione principale (e non in base alla quota di possesso), e devono essere rapportate al periodo di possesso dell immobile. N.B.: Nel caso in cui in un nucleo familiare siano residenti e dimoranti figli di solo uno dei comproprietari, la detrazione spetta a ciascun proprietario in misura di 50,00 per p ciascun proprio figlio naturale (o adottato). Alcuni esempi di calcolo dell imposta utilizzando le aliquote di base: 1. unico proprietario di abitazione e pertinenza, senza figli Rendita catastale dell'alloggio : 450,00 euro Base Imponibile : (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro Percentuale di possesso : 100/100 (100%) Aliquota base : 0,4/100 (0,4%) Procedimento di calcolo: 75.600,00 x (base imponibile) 12/12 x (mesi di possesso) 100/100 x (percentuale di possesso) 0,4/100 = (aliquota) Imposta annua 302,40 Limitatamente all anno 2012, non è possibile pagare l IMU in unica soluzione. Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze, l IMU si può pagare in due o in tre rate: - la prima rata di acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) pari al 50 % dell imposta calcolata applicando 6 11
Determinazione dell Acconto per l anno 2012 1. Aliquote per determinare l acconto per l anno 2012: Per determinare l acconto si deve fare riferimento obbligatoriamente alle aliquote di base stabilite dalla legge: - 0,4% aliquota ordinaria per l abitazione principale; - 0,76 % aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall abitazione principale; - 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. L imposta complessiva va frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell anno (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni). A saldo si verserà la differenza tra l imposta dovuta per l intero anno, secondo le aliquote e le detrazioni definitive deliberate dal Comune, e il totale versato in acconto. 2. Quali sono le detrazioni spettanti l aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge, se si decide di effettuare il versamento in due rate, pari al 33,33% se si opta per il versamento in tre rate; - l eventuale seconda rata di acconto entro il 17 settembre 2012 in acconto pari ad 33,33% dell imposta calcolata applicando l aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge; - il saldo entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell imposta dovuta per l intero anno con conguaglio sulle precedenti rate applicando la aliquota definitiva deliberata dal Comune di Pescara. Per tutti gli immobili diversi dall abitazione principale l IMU si paga in due rate: N.B: - l acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto - pari al 50% dell imposta dovuta applicando l aliquota di base dello 0,76% ; - il saldo entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote definitive deliberate dal Comune di Pescara La legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati, è riconosciuta una detrazione d imposta di euro 200,00. Come si paga E prevista una ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di questa ultima detrazione non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli). Tra le novità introdotte dall IMU vi è l istituzione di una quota d imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota dello 0,38 per cento. La quota statale grava sugli immobili diversi dall abitazione principale e relative pertinenze e di quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. 10 7
La quota d imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d imposta dovuta al Comune. Il versamento dell imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo, di seguito indicati. Il versamento dell imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. E possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Il versamento dell imposta con il modello F24 non prevede l applicazione di commissioni. In ogni riga del modello di pagamento F24 devono essere indicati i seguenti dati: 8 - nello spazio "Codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune di Pescara: : G482. - nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento operoso; - nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; - nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto; - nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; - nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre); - nello spazio Codice Tributo indicare il codice tributo del versamento IMU; - lo spazio "Rateazione" non deve essere compilato; - nello spazio "Anno di Riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (2012). Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata; - nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra. Nuovi codici tributo per il versamento dell'imu: QUOTA COMUNE 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri a fabbricati QUOTA STATO 3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 9