Comune di Scanzorosciate



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Comune di Scanzorosciate Provincia di Bergamo CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIBULINA GAVARNO CALCIO 1973 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MONTE MISMA REP.N.222 Addì VENTITRE del mese di LUGLIO dell anno DUEMILAOTTO in Scanzorosciate, e nella Residenza Municipale, sono personalmente comparsi i Signori: 1) DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA, Segretario Generale, nata a LEGNANO il 30/08/1965 e domiciliata a SCANZOROSCIATE, RESPONSABILE SETTORE V SERVIZI ALLA PERSONA del comune di Scanzorosciate, come da decreto Sindacale n. 10/2008 prot. n. 6978 del 30.04.2008, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell Amministrazione che rappresenta - C.F.00696720168 e P.I. 00696720168, 2) Sig. GIANLUIGI ASSOLARI, nato a SCANZOROSCIATE il 23.09.1952 residente in Scanzorosciate - Via Collina Alta C.F. N. SSL GLG 52P23 I506J in qualità di Presidente dell ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIBULINA GAVARNO CALCIO 1973 avente sede in Scanzorosciate in via Monte Misma n.12/a, Codice Fiscale n. 95170190169; In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 13.12.2005 relativa all approvazione del regolamento per la gestione e l utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché in esecuzione alla deliberazione di Giunta

Comunale n.18 approvata in data 21.02.2006, relativa all approvazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali e della deliberazione della giunta comunale n. 95 del 17/06/2008 di approvazione schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Monte Misma n. 12/a; CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 Oggetto della convenzione Il Comune di Scanzorosciate affida all Associazione sportiva dilettantistica Tribulina Gavarno Calcio 1973 la gestione degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale siti in Via Monte Misma. Gli impianti sono costituiti dai seguenti beni immobili: - n.1 campo da calcio con fondo in erba di dimensioni regolamentari e tribuna scoperta; - n.1 campo da calcio a sette con fondo sabbioso; - n.4 spogliatoi per le squadre, n.2 spogliatoi per gli arbitri; - n.1 sede societaria; - n.2 depositi attrezzature sportive; - n.1 locale polivalente; Gli impianti, come sopra descritti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Per l ordinaria gestione degli impianti verranno utilizzate le attrezzature elencate nell inventario allegato, nel quale si segnalano i materiali di proprietà comunale e quelli di proprietà dell Associazione sportiva dilettantistica Tribulina Gavarno Calcio 1973. Art.2 Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.07.2008 e scadenza al 31.07.2016. Art.3 Uso degli impianti Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l impianto in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e d igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti oggetto della presente convenzione. Art.4 Oneri a carico del concessionario Il concessionario ha l obbligo di: 1) garantire la gestione complessiva degli impianti secondo le caratteristiche dei medesimi, assicurandone l apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti (quando necessario), la pulizia, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e gli utilizzi da parte degli utenti delle strutture chiuse; 2) curarsi della manutenzione ordinaria degli impianti concessi, nonché del manto erboso e delle aree verdi (riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione delle parti accessorie di infissi e serramenti; tinteggiatura delle pareti; sostituzione di lampadine, prese ed interruttori, riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e rubinetterie, riparazione e sostituzione di tubazioni in caso di usura riparazione di attrezzature e arredi, ecc.). A parte la suddetta manutenzione non potranno essere apportate modifiche alle strutture e attrezzature Comunali senza il preventivo consenso scritto del Comune. 3) provvedere al pagamento delle utenze che fanno capo all impianto (luce, acqua, riscaldamento, telefono); risultano a carico del concessionario anche le spese di volturazione;

4) gestire gli impianti e le attrezzature con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza; 5) versare regolarmente entro il 31 dicembre dell anno di riferimento il canone annuo di gestione degli impianti sportivi stabilito forfettariamente in 500,00 + iva al 20%, da rivedere annualmente secondo l indice ISTAT. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il canone d affitto ogni tre anni; 6) richiedere ad altri soggetti che dovessero utilizzare l impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. Il concessionario introiterà direttamente l importo delle tariffe applicate; 7) sottoporre al Comune, prima dell inizio di ogni anno di gestione, il programma delle attività che deve contemplare l esercizio delle attività di contenuto educativo rivolte alle scolaresche o all utenza giovanile o per incentivare la pratica sportiva. La Giunta Comunale prende atto del programma e in tale sede pianifica, ove possibile, le manifestazioni di propria competenza con esclusione di qualsiasi onere; 8) facoltativamente, il concessionario potrà realizzare la gestione della pubblicità negli spazi oggetto della presente convenzione, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario; 9) facoltativamente, il concessionario può svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente

disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da subconcessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall Ente concedente. Le autorizzazioni e quant altro attinente la gestione delle predette attività verranno rilasciate dall Ente in conformità alla disciplina, anche locale, in vigore; 10) assumersi in via diretta ed esclusiva ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all impianto e alle attrezzature per il periodo di concessione dello stesso. A tale scopo il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa dell importo annuo pari a 260,00; 11) facoltativamente, il concessionario può accollarsi, previo parere favorevole della Giunta Comunale di riferimento, eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l erogazione di eventuali contributi; 12) è fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti; 13) nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; 14) è assolutamente vietata la sub concessione totale o parziale della gestione del complesso salvo preventivo consenso dell Amministrazione Comunale.

Art.5 Oneri a carico del concedente L Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Art.6 Risoluzione della convenzione e recesso L Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi: 1) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi; 2) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche richieste e tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili; 3) gli inadempimenti nell esecuzione delle prestazioni derivanti dalla concessione sono reiterati e continuativi; 4) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; Il concessionario può recedere dalla presente convenzione con preavviso di 6 mesi da inoltrare per iscritto al Responsabile del Servizio tramite lettera raccomandata. Art.7 Controlli L Amministrazione Comunale ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti oggetto della presente, a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni. Prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. Art.8 Polizza fidejussoria Il concessionario, in sede di stipula della presente convenzione, dovrà depositare una polizza fidejussoria per un importo pari a 3.000,00 che, a seguito di gravi trasgressioni o inadempienze, previamente contestate al

gestore, il Comune potrà incamerare dichiarando altresì l immediata risoluzione della convenzione. Tale polizza è stata presentata a mezzo fideiussione n. 54/C993726 rilasciata dalla SARA ASSICURAZIONI spa in data 18/12/2006, variata con appendice della SARA ASSICURAZIONI in data 10.07.2008 ed accettata con determinazione n.77 adottata in data 22.07.2008 dal responsabile del settore 5 Servizi alla persona. Art.9 Norme di rinvio Per quanto non previsto o citato nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Responsabile del Settore (D.ssa Tiziana Serlenga) Il Presidente dell Associazione Sportiva dilettantistica Tribulina Gavarno Calcio 1973 (sig. Gianluigi Assolari) Per presa visione: L Assessore allo Sport (sig. Davide Casati)