LA VERA STORIA( ASSURDA E INFINITA) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA EX DIPENDENTI DEGLI EE.LL.



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LA VERA STORIA( ASSURDA E INFINITA) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA EX DIPENDENTI DEGLI EE.LL. ( OVVERO UGUAGLIANZA NELLA DISUGUAGLIANZA), LEGGE 124/99 - ART.8 TRASFERIMENTO DI PERSONALE SCOLASTICO A.T.A. DAGLI ENTI LOCALI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO) Premessa: Nella scuola statale italiana oggi opera una categoria di personale denominata NON DOCENTE (ATA/ITP) : Amministrativo, Tecnico, Ausiliario, Insegnante tecnico pratico) Detto personale fino al 31.12.1999, pur con medesime qualifiche e stesse mansioni, dipendevano da Enti Pubblici differenti (Stato, Provincia e Comune). Lo stesso personale a partire dal 1 Gennaio 2000, in ottemperanza di una legge dello Stato (n 124/99,art.8), risulta essere tutto inquadrato nei ruoli dello stato. LEGGE 3 MAGGIO 1999, N.124 ART. 8 Comma 1). Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e province. Comma 2). Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.omissis a detto personale viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l anzianità maturata presso l ente locale di provenienza omissis.... Lo stesso articolo prevede che il trasferimento di detto personale sarebbe dovuto avvenire gradualmente, di concerto con i ministeri della P.I., Interno e Tesoro, contestualmente alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alla copertura finanziaria per spese che si sarebbero dovuto sostenere. Le operazioni di gradualità, di concertazione con il Tesoro e di riduzione dei trasferimenti miravano ad assicurare le risorse necessarie per l inquadramento di detto personale nei nuovi ruoli. La storia trae le sue origini nel d.lgs. 3 febbraio 1993,n.29, dove all art. 25- bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche),introdotto dal d.lgs.59/98, prevede l istituzione della qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle scuole dotate

di personalità giuridica ed autonomia a norma dell art. 21 della legge 15 marzo 1997,n.59. Proseguendo nel quadro dell autonomia scolastica, l art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, ne fissa l inizio a decorrere dal 1 settembre 2000. Il mosaico vede il suo completamento con l art 8 della legge 3.5.1999, n. 124, legge citata in premessa. L inizio dell autonomia scolastica fissato per il 1.9.2000 prevede contestualmente l istituzione della qualifica dirigenziale per i capi di istituto, i quali dovendo assicurare una gestione unitaria dell istituzione scolastica, essendone il legale rappresentante, non possono che non avere alle proprie dipendenze tutto il personale scolastico dell istituzione, compreso quello ancora dipendente dall ente locale. Da qui l accelerazione del trasferimento di detto personale con l emanazione del DM 23/7/1999, n. 184 che ne fissa il passaggio allo Stato al 1.1.2000, facendo saltare la gradualità, la concertazione e la riduzione dei trasferimenti. Complicazioni causate tutte dal legislatore costretto a correre ai ripari convocando i sindacati, mettendoli al corrente della nuova situazione e cercando di tamponare temporaneamente un bisogno finanziario non previsto a quella data ricorrendo al famigerato accordo del 20 luglio 2000. E opportuno ricordare che il trattamento economico per il personale degli Enti Locali è formato dal trattamento economico fondamentale e dal trattamento accessorio. Per consentire il tempestivo trasferimento di detto personale è stato loro attribuito il solo trattamento fondamentale con conseguente perdita economica della retribuzione annua complessiva. Tutto ciò era giustificato dal fatto che era previsto il successivo definitivo inquadramento in base all anzianità di servizio maturata presso l Ente Locale di provenienza. Un accordo che comunque doveva rappresentare solo un punto di partenza prima di procedere alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i servizi prestati presso l ente locale di provenienza ai fini giuridici ed economici. Quell accordo veniva successivamente considerato definitivo dall allora Governo incapace di trovare un altra soluzione, in dispregio di quanto prevedeva il comma 2) dell art.8 della legge 124/99. Governo che non si è fermato davanti a niente e nessuno, ricorrendo ad una nuova legge pur di raggiungere il suo scopo che rimaneva quello di cancellare il comma 2 dell art. 8 della legge 124/99, creando ingiustizie, disparità e quant altro di nefasto(restituzione di stipendi già percepiti) nei confronti di una categoria dei lavoratori della scuola. La nuova legge n. 266 art. 1 comma 218 del 23.12.2005 ( finanziaria 2006) in totale contrasto con precedenti altre due leggi ed un decreto ministeriale: a. legge 3.5.1999, n. 124; b. legge D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; c. DM 23.7.1999, n.184; Legge finanziaria 2006 all art.1 comma 218 recita : Il comma 2 dell art. 8 della legge 3 maggio, n. 124, si interpreta.omissis. sulla base del trattamento

economico complessivo in godimento all atto del trasferimento omissis.costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.omissis a. La legge 3 maggio 1999,n.124 art.8 comma 2: Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.omissis a detto personale viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l anzianità maturata presso l ente locale di provenienza omissis... ; b. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 45 comma 2) Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all art. 2. comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (nel nostro caso CCNL del comparto scuola e nel rispetto della Costituzione); Inoltre interferisce con il DM 23.7.1999, n. 184, precisamente nell art. 3 comma 2 che recita testualmente(interpretando, qualora ce ne fosse bisogno la volontà del legislatore, riguardante il comma 2 dell art. 8 della legge 124/99): Con successivo decreto del Ministro della P.I., di concerto con i Ministri dell Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento..omissis.con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell anzianità maturata presso gli Enti omissis. La legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), comma 218,articolo 1, costituisce una norma: 1. DI DUBBIA LEGITTIMITA COSTITUZIONALE poiché discriminatoria nei confronti di lavoratori della suola statale uguali in tutto (anzianità di servizio prestato nella scuola statale italiana, profilo professionale, qualifica, mansioni, etc.): a. Tra lavoratori ex EE.LL. e Statali b. Tra stessi lavoratori ex-ee.ll ed ex-ee.ll. ma appartenenti a Comuni e Provincie diversi; c. Tra lavoratori ex-ee.ll ed ex-ee.ll. con o senza sentenze passate in giudicato; d. Tra ATA e ITP provenienti da Enti Locali in base alla legge 124/99, art.8. 2. DI DUBBIO SIGNIFICATO INTERPRETATIVO:

a. cambia nella forma e nella sostanza una legge precedente (legge 124/99, art.8, comma 2); b. cambia nella forma e nella sostanza una legge precedente (legge 165/2001, art.45, comma 2); Prima della predetta legge, nel periodo dal 1.1.2000 (in vigore la legge 124/99) al 31.12.2005 (in vigore la legge 266/05) i lavoratori della scuola ex EE.LL. avevano ottenuto giustizia in tutti i gradi di giustizia di 1 e 2 grado e in ben cinque sentenze della Corte di Cassazione, sentenze ribaltate con la legge 266/05. Una legge quest ultima ripetutamente impugnata poiché in contrasto con le norme costituzionali non solo dai diretti interessati, ma anche da parte di giudici di Tribunali, Corti di Appello e per ultimo dalla Corte di Cassazione per violazione del diritto al giusto processo di cui all art. 6 della CEDU. La Corte costituzionale aveva già esaminato e rigettato alcune questioni di legittimità sollevate da giudici di merito con riferimento sempre alla predetta legge di interpretazione autentica citata. Ci si sofferma sull ordinanza della Suprema Corte, Sezione Lavoro n. 222 del 4.9.2008, Pres. Ed Est. Senese che dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della art. 1 comma 218) della legge n. 266/2005 per contrasto con l art.117 Cost. in relazione all art. 6 della Convenzione Euiropa dei Diritti dell Uomo, disponendo la trasmissione alla Corte Costituzionale. Per la terza volta, chiamata ad esprimersi sui limiti alla legittimità costituzionale delle leggi di interpretazione autentica e la portata applicativa dell art.117, primo comma, Cost. rispetto a tali leggi., nel loro raffronto con l art.6 della CEDU per la salvaguardia delle libertà dell uomo e dei suoi diritti ad avere un giusto processo davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, la Corte rigettato tutte le questioni di illegittimità. La questione ATA/ITP rimane ancora aperta ed è ben lungi dal trovare una soluzione a breve scadenza malgrado la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 26.11.2009. Il punto focale è dato, infatti, dalla valutazione della sussistenza o meno dei motivi imperativi di interesse generale che solo legittimano l intervento con efficacia retroattiva del legislatore in materia civile. Sono state altresì interessate la CEDU con ricorsi da parte dei lavoratori ex EE.LL. e la Corte di Giustizia Europea da parte del Giudice del Lavoro di Venezia, Dr.ssa Margherita Bertolaso che con ord. del 04 gennaio 2010 ha trasmesso gli atti processuali di una causa di lavoro di un lavoratore ex Ente Locale al fine di acquisire elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario. L evidente ingiustizia subita dagli ATA/ITP è stata rilevata anche in sede Parlamentare in occasione dell approvazione della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) che, al comma 147 dell art. 3, prevede in sede di rinnovo contrattuale della scuola, relativo al biennio economico 2008/09 sia esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e

amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999,n.124. Un ulteriore beffa ai danni di questi lavoratori dal momento che la stessa norma è stata completamente ignorata e disattesa in occasione del rinnovo del CCNL del comparto scuola relativo al biennio 2008/09. Dopo dieci anni di speranze, di lotta, a questi lavoratori della scuola non rimane loro che riporre tutte le loro speranze di giustizia negli organi giurisdizionali della CEDU e della Corte di Giustizia Europea.