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Il sistema camerale nel nuovo quadro dei controlli metrologici Tiziana Pompei Vicesegretario generale Unioncamere organizing secretariat organized by

IL CONTESTO GENERALE Legge n. 580/93 s.m.i. le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del mercato - arbitrato e conciliazione; contratti tipo; controllo clausole inique; raccolta degli usi e delle consuetudini; D.lgs n. 23/2010 ha ridefinito le funzioni delle Camere di commercio confermando e rafforzando tra le funzioni fondamentali i compiti di natura regolatoria, soprattutto in materia di vigilanza del mercato e metrologia legale; D.lgs n. 219/2016 nel riordino complessivo del sistema camerale competenze, finanziamento, assetto organizzativo e territoriale ha ulteriormente confermato la tutela della fede pubblica, la vigilanza del mercato e la metrologia legale tra le funzioni «core» (istituzionali) delle Camere di commercio. «Art. 2, co. 1, lettera c): tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l esportazione in quanto specificamente previste dalla legge» 2

IL CONTESTO DI SETTORE 1900-1999 Il servizio metrico era un ufficio periferico dello Stato, e faceva capo al Ministero dell Industria, Commercio e Artigianato In ogni Camera è individuato il Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica Decentramento amministrativo D. lgs 112/98 (artt. 20 e 50) le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali sono attribuite alle Camere di commercio, assieme alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali dal 1/1/2000 Gli uffici metrici sono inseriti nel contesto organico delle Camere di commercio. Evoluzione ambiti di competenza in base alle normative di settore: Strumenti di misura Metalli preziosi Preimballaggi Cronotachigrafi dal 2011 n. 5 Decreti MiSE attuativi del D.lgs 22/2007 (e annesse Direttive) Rafforzamento attività di vigilanza delle Camere di commercio Ruolo specifico di Unioncamere la normativa MID Direttiva 2004/22/CE di nuovo approccio, reca norme sull utilizzo di alcune categorie di strumenti di misura (MI001-10) utilizzati per scopi commerciali. Recepita in Italia dal D.lgs n. 22/2007 che introduce rilevanti modifiche al sistema dei controlli, affidando al MiSE il compito di attuare la normativa. D.M. 93/2017 3

L EVOLUZIONE DI UN RUOLO Nel tempo, le diverse normative di settore hanno consolidato il ruolo delle Camere di commercio affidando loro funzioni specifiche in coerenza con l evoluzione del quadro normativo comunitario (Regolamento UE 765/2008), orientato verso: la progressiva semplificazione dei meccanismi di accesso al mercato (liberalizzazioni/privatizzazioni) lo spostamento dell azione amministrativa in una fase successiva rispetto all avvio delle attività dal controllo preventivo e sistematico > alla vigilanza sul corretto operato assistere / informare / responsabilizzare le imprese sull insieme di diritti e doveri 4

ASSET E FUNZIONI DEL SISTEMA CAMERALE garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali; Istituzioni pubbliche qualificate Terzietà rispetto al mercato Presenza sul territorio garantire la fede pubblica nei rapporti economici, accrescendo la fiducia degli operatori attraverso attività di controllo e di sanzione dei comportamenti lesivi della sicurezza e nocivi per la libera e leale concorrenza tra imprese; garantire un mercato trasparente e concorrenziale, che ispiri fiducia a imprese e consumatori in cui le imprese possono correttamente operare, attraverso una adeguata informazione sui diritti / doveri previsti dalla normativa 5

L IMPEGNO DEL SISTEMA CAMERALE Il Sistema camerale ha fortemente investito su questi temi adottando un approccio propositivo nei confronti degli interlocutori laboratori, organismi di ispezione, fabbricanti e utenti metrici, anche per il tramite le loro rappresentanze per far sì che compiti di vigilanza e controllo fossero percepiti correttamente. In particolare, è stato posto in essere uno sforzo: culturale / informativo incontri di informazione per coinvolgere le parti interessate sui contenuti e gli obiettivi delle attività svolte, per garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza leale a beneficio dell intera comunità; formativo / organizzativo qualificazione e formazione specifica per il personale delle Camere (ispettori ed assistenti metrici); strutturazione, in ogni Camera, di due uffici distinti (vigilanza del mercato e sanzioni) a garanzia di trasparenza e imparzialità degli interventi. 6

D.M. 93/2017 QUADRO GENERALE E ASSETTO COMPETENZE Semplifica il quadro normativo vigente, attraverso la codificazione di molte delle norme di riferimento e l unificazione della normativa riguardante i controlli su strumenti nazionali e strumenti MID Estende la disciplina dei controlli metrologico-legali a tutti gli strumenti di misura in servizio regolati dalle normative MID e NAWI, da direttive anteriori o esclusivamente da norme nazionali Armonizza i requisiti degli Organismi che eseguono la verificazione periodica (accreditamento obbligatorio ad una delle seguenti norme tecniche: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 17025:2005, come laboratorio di taratura 17065:2012); Chiarisce e consolida il perimetro delle competenze in materia di controlli tra i diversi soggetti Vigilanza strumenti Verifica periodica Controlli casuali e a richiesta (in contraddittorio) Vigilanza Organismi v.p. 7

D.M. 93/2017 GLI ELEMENTI PRINCIPALI Conferma del MiSE quale autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa UE nonché quale riferimento istituzionale, per le Camere di commercio, in relazione alla vigilanza svolta da queste ultime sugli strumenti conformi alla normativa nazionale. Conferma e potenziamento del ruolo di vigilanza e controllo delle Camere di commercio Completamento del percorso di privatizzazione del mercato della verificazione periodica Conferma e ampliamento del ruolo di Unioncamere per la valutazione delle SCIA degli Organismi di verifica relative a tutti gli strumenti disciplinati dal decreto (norme nazionali, MID e NAWI) Spostamento su ACCREDIA del compito di valutare la rispondenza degli Organismi ai presupposti e requisiti «metrologico-legali» previsti dalle norme, nell ambito dell iter di accreditamento e (successivamente) ai fini del mantenimento dell accreditamento stesso 8

D.M. 93/2017 LE COMPETENZE DEL SISTEMA CAMERALE Camere di commercio Controlli casuali, sugli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza predeterminata periodicità e senza preavviso Controlli in contraddittorio, su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione Vigilanza del mercato, per l accertamento della conformità degli strumenti in servizio ed il rispetto dei requisiti di marcatura, documentazione, progettazione e fabbricazione Formazione dell elenco Titolari degli strumenti di misura, consultabile anche per via informatica e telematica Vigilanza sulle verifiche effettuate dagli Organismi, con controlli a campione sul 5% degli strumenti sottoposti da questi ultimi a verificazione periodica su base annua (1% in caso di utility meters) Unioncamere Riconoscimento Organismi di ispezione accreditati che intendono svolgere la verifica periodica sugli strumenti disciplinati dal decreto e formazione del relativo elenco 9

D.M. 93/2017 LA SCIA PER LA VERIFICA PERIODICA Art. 10-11 gli Organismi di verifica La verificazione periodica degli strumenti di misura è effettuata dagli organismi in possesso di tutti i requisiti previsti dall allegato I del D.M. 93/2017 tra cui il possesso del certificato di accreditamento che hanno presentato apposita S.C.I.A. ad Unioncamere nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dallo stesso D.M. 93/2017. Contenuti della SCIA (Art. 11, co.2): a) copia del certificato di accreditamento (con scopo conforme al D.M. 93); b) l indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica (le stesse indicazioni devono essere presenti nel certificato di accreditamento); c) la dichiarazione d impegno al rispetto degli obblighi derivanti dall esercizio dell attività segnalata (del legale rappresentante e del responsabile della verifica periodica); d) l indicazione del responsabile della periodica e del suo sostituto; e) l impegno alla conservazione per almeno 5 anni della documentazione comprovante le operazioni di verifica svolte e relativi esiti; 10

D.M. 93/2017 LE ATTIVITÀ DI UNIONCAMERE alla presentazione della SCIA entro 60 giorni avvio del procedimento di controllo della SCIA conclusione del procedimento di controllo Verifica di ricevibilità Assegnazione numero identificativo Inserimento nell elenco nazionale degli organismi abilitati di cui all art. 10, co. 2 Verifica documentale della SCIA e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo. in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti o presupposti, sanabili mediante interventi correttivi, ordine di conformazione delle attività alla normativa vigente entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 30 gg. Provvedimento positivo (in presenza di tutti i presupposti e requisiti, anche a seguito di avvenuta conformazione) Divieto di prosecuzione delle attività* (in presenza di irregolarità non sanabili, in caso di mancata conformazione nei termini previsti) L Organismo, una volta in possesso del numero identificativo ed iscritto nell elenco nazionale (www.metrologialegale.unioncamere.it), può avviare le attività di verifica periodica * divieto adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento Regolamento per la presentazione delle SCIA ad Unioncamere in fase di approvazione (fine ottobre) 11

D.M. 93/2017 ATTIVITÀ IN CORSO Contenuti principali Regolamento Unioncamere disciplina delle condizioni di riconoscimento degli Organismi, a seguito di presentazione della SCIA, e delle modalità di estensione del riconoscimento ottenuto con la SCIA; modalità e strumenti telematici per l adempimento agli obblighi di registrazione e comunicazione degli esiti delle verifiche (Art. 13) disposizioni per i Laboratori e gli Organismi già abilitati all esercizio delle attività di verifica periodica ai sensi della normativa previgente, individuati dall Art. 18, co. 2 del D.M. 93/2017 in relazione alle modalità ed agli adempimenti per la prosecuzione delle attività. Adeguamento piattaforme e applicativi telematici Disposizioni di riferimento Obblighi a carico dei Titolari degli strumenti di misura (ex utenti metrici) Art. 8, co. 1, lett. a); Obblighi di registrazione e comunicazione a carico degli Organismi di verifica in relazione ai dati delle verifiche svolte Art. 13 12

D.M. 93/2017 L IMPEGNO DI UNIONCAMERE Attività UFFICIO DEDICATO AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO gestione amministrativa delle S.C.I.A. supporto informativo preventivo agli operatori e collaborazione e ascolto in fase di esame delle SCIA, nel rispetto dei ruoli e della normativa vigente assistenza alle imprese per l'accesso e l'alimentazione del sistema informativo metrico (banca dati Eureka); gestione adempimenti informativi e divulgativi attraverso il portale Unioncamere dedicato alla metrologia legale: www.metrologialegale.unioncamere.it; assistenza tecnico-giuridica alle Camere di commercio per il potenziamento delle funzioni metriche Raccordo operativo e sistematico con il Ministero dello Sviluppo economico e collaborazioni attive con i principali player di settore 13

NUMERI ATTUALI circa 320 SCIA ed estensioni «MID» valutate da Unioncamere dal 2011 all entrata in vigore del DM 93 laboratori ed organismi operanti nel transitorio (tenuti al rispetto delle prescrizioni del D.M. 93) 31 nel comparto gas (MI002) 32 nel comparto bilance (MI006) «solo» il 20% è accreditato ai sensi del D.M. 93 (e potrà proseguire l attività oltre il termine del periodo transitorio) 2 nel comparto elettrico (MI003) 1 nel comparto acqua (MI001) 1 nel comparto calore (MI004) 111 nel settore carburanti (MI005) 14

PROSPETTIVE GENERALI Il Sistema camerale: condivide il nuovo impianto normativo, che semplifica e delinea in modo chiaro il quadro dei controlli prevedendo un importante rafforzamento del ruolo di vigilanza svolto dalle Camere di commercio intende mettere a disposizione la propria consolidata esperienza attivando utili sinergie con gli operatori e le istituzioni coinvolte nella complessa attuazione del nuovo quadro normativo; rafforzerà il proprio impegno per assicurare la diffusione di una solida cultura della metrologia informando i diversi attori riguardo ai rispettivi obblighi e adempimenti, in modo da favorire un mercato trasparente, più sicuro e concorrenziale; si farà parte attiva nella semplificazione delle procedure e nella riduzione degli oneri a carico degli operatori. 15

PROSSIMI PASSI Predisposizione Regolamento Unioncamere Disciplinerà: condizioni di riconoscimento; modalità e strumenti telematici per l adempimento agli obblighi di comunicazione; il periodo transitorio; Attivazione di un Coordinamento permanente sui temi della metrologia legale per il raccordo tecnico-operativo, la condivisione di buone pratiche, la proposta e l interpretazione normativa, anche a supporto delle attività svolte dal Ministero; Raccordo con il MiSE per: lo sviluppo di iniziative finalizzate alla crescita del mercato della verificazione periodica attraverso il rafforzamento della vigilanza camerale il finanziamento delle attività di vigilanza e controllo delle Camere di commercio Raccordo con le Associazioni di categoria per: la stesura e condivisione di procedure operative (es. controlli in contraddittorio) l evoluzione tecnologica di supporto allo sviluppo del settore (es. libretto metrologico telematico) Raccordo con ACCREDIA, ai sensi di quanto previsto all articolo 3,co. 5 del DM, per coordinare e migliorare l efficacia dei rispettivi interventi per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico degli organismi che effettuano la verifica periodica. 16