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RELAZIONE TECNICA Allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

PREMESSA Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall art. 1, commi 611-614, della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e disciplina l avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali (e delle regioni, province autonome, camere di commercio, università, autorità portuali); le disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal Commissario straordinario per la spesa pubblica Cottarelli e pubblicato ad agosto 2014. 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, con una dichiarata finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. e stabilisce inoltre che è sempre ammessa

la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. Il successivo comma 28 prevede altresì che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.. Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014 Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli, ovvero: a) la riduzione del numero delle società partecipate; b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società. Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere anche conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. A rafforzamento o, a seconda dei casi, a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle micro partecipazioni ) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano. L analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni. 3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE Con deliberazione consiliare n. 17 del 07.07.2008 si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell art. 3, commi dal 27 al 33, della L. 244/2007. In detta sede si era rilevata la presenza di partecipazioni societarie nei seguenti soggetti: AMGA S.p.A. Con deliberazione consiliare n. 50 del 22.12.2010 avente ad oggetto Art. 3 c. 28 Legge 244/2007 - Accertamento presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune si rilevava il venir meno di interessi diretti dell Ente rispetto alle partecipazioni in detta società e se ne disponeva la successiva dismissione. Tale dismissione è stata attuata in occasione della fusione della stessa con HERA S.p.A., occasione nella quale l Ente, sulla base dell indirizzo dato dal Consiglio con la soprarichiamata deliberazione 50/2010, ha provveduto a recedere dalla partecipazione in AMGA S.p.A., giusta deliberazione consiliare n. 3 del 06/05/2014, ricevendo per contro la liquidazione delle relative quote azionarie.

Con delibera consiliare n. 39 del 28.10.2014 si disponeva di approvare lo Statuto di Cafc spa e la convenzione tra gli Enti soci, nonché di procedere all acquisto di n. 16 azioni di Cafc spa. In data 16 dicembre 2014 il Comune di Treppo Grande diviene proprietario di n. 16 azioni Cafc spa. 4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE 4.1 CAFC S.p.a. 4.1.1. Dati della società Data di costituzione: Atto di Repertorio n. 82367/Raccolta n. 22537 del 28/12/2000 redatto con il ministero del notaio dott. Roberto Catrupia, avente efficacia dal 01/01/2001 Sede legale: Viale Palmanova, 192-33100 Udine - P.IVA 00158530303 Oggetto Sociale (Art.4 dello Statuto): 1) La società ha per oggetto lo svolgimento di: a) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di reti interne comunali di distribuzione; b) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di impianti fognari ed impianti di depurazione delle acque reflue; c) captazione, trattamento, distribuzione e vendita di acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche; d) gestione di risorse energetiche e distribuzione del calore; acquisto e distribuzione di gas metano, compreso la commercializzazione; produzione e distribuzione di energia elettrica; e) sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione di energia elettrica; f) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi di segnalazione del traffico e verde pubblico. 2) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società può partecipare anche in via meramente finanziaria ad enti, a società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), o concedere in appalto a terzi le attività ed i settori connessi o complementari ai servizi indicati nel comma precedente del presente articolo. 3) Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati. 4) Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", e ove ne venga dimostrata la convenienza anche sotto il profilo dell'integrazione territoriale e funzionale, la Società può, anche mediante partecipazione in imprese, enti, società, consorzi o altre entità

associative, svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni nella misura strettamente funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale ovvero assumere, direttamente o indirettamente, interessenze in attività accessorie, collaterali, affini e complementari rispetto agli scopi sociali. 5) La Società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché, rilasciare fideiussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi. 6) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. 7) La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing. 8) Nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e marketing, nonché attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni, effettuare finanziamenti sotto qualsiasi forma. 9) In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2030 con l'atto di trasformazione del Consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale, deliberato da tutti i Consigli comunali degli enti locali associati. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta. Capitale sociale al 31.12.2014: 39.999.567,75 Altri soci: La Società è a totale capitale pubblico. CAFC S.p.A. è legittimamente ed obbligatoriamente (in forza delle deliberazioni della Consulta) affidatario del Servizio Idrico Integrato. Essa in particolare è affidataria diretta in house del servizio idrico integrato a livello d ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D.Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni legittimamente assunte dall Assemblea della Consulta d Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (atti 20/2007 dd.28/11/2007; 3/2008 dd.24/01/2008; 4/2008 dd.24/01/2008, 23/2008 dd.14/07/2008, 36/2008 dd.19/12/2008, 39/2008 dd. 19/08/2008, 10/09 dd.20/04/2009, 16/09 dd.20/04/2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13).

La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01/01/2009, ferma la partecipazione dell Ente Locale a CAFC S.p.A. Percentuale di partecipazione del Comune: 0,002066% (per un totale di n. 16 azioni) Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: 2.611.358,97 2012: 2.723.397,75 2013: 3.976.527,84 Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.): NON PRESENTI Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.): NON PRESENTI Dipendenti: n.215 al 31.12.2014 Amministratori: n.1 Dirigenti: n.3 Organo amministrativo: Amministratore Unico, sig. GOMBOSO Eddi Organo di controllo: n.3 titolari e n.2 supplenti 4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società La società CAFC S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni societarie: FRIULAB S.r.l. (percentuale di partecipazione 34%) Per l'esecuzione delle analisi chimiche e batteriologiche richieste dall'attività corrente, CAFC S.p.A. ha costituito, in associazione con altre aziende del settore, il laboratorio di analisi FRIULAB S.r.l., che si occupa dell'esecuzione di tutte le analisi di controllo, sia richieste per legge sia effettuate da CAFC S.p.A. per controllo interno, sulle acque potabili e sulle acque reflue degli impianti gestiti da CAFC S.p.A. e dagli altri soci. Friulab S.r.l. nasce nel luglio 2001 come società a responsabilità limitata dalla fusione dei laboratori analisi di AMGA Az. Multiservizi spa e CAFC spa. I soci fondatori sono aziende che operano nella gestione del ciclo integrato dell'acqua: AMGA Az. Multiservizi S.p.A., CAFC S.p.A., Consorzio Depurazione Bassa Friulana (ora Consorzio Depurazione Laguna), Acquedotto Poiana S.p.A., CCIAA di Udine. Recentemente sono entrati a far parte della compagine societaria il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento e Carniacque S.p.A. L'azienda, con la sua attività di laboratorio analisi chimicofisiche e microbiologiche, assicura i controlli analitici delle acque potabili e reflue dei diversi soggetti gestori delle risorse idriche sul territorio al fine di accrescere sensibilmente l'efficacia di un servizio fondamentale come il monitoraggio della qualità dell'acqua. Verifiche ex comma 611

a) La partecipazione di CAFC S.p.A. in Friulab S.r.l. risulta strumentale all attività di CAFC S.p.A. e pertanto indispensabile (verifica ex comma 611, criterio di razionalizzazione); b) Friulab S.r.l. non è composta da un numero di amministratori (n.5) maggiore di quello dei dipendenti (n.13) come da organico alla data del 31/12/2014; c) Friulab S.r.l. non è nella condizione di svolgere attività analoghe a quelle di altre partecipate da parte della sua compagine societaria in quanto è l unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della provincia di Udine; d) Friulab S.r.l. è l unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della provincia di Udine e le sue attività non si configurano come servizio pubblico locale; e) Friulab S.r.l. persegue un costante efficientamento dei costi operativi e nel 2014 ha diminuito del 4% la tariffa applicata per le determinazioni analitiche effettuate per i propri soci. Le tariffe sono allineate al mercato come da verifica mediante benchmark. 4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Treppo Grande ha autorizzato la partecipazione in CAFC S.p.A. in quanto ha riconosciuto rispetto a tale partecipazione il requisito di strumentalità nell ambito di un servizio di pubblico interesse e la funzionalità della partecipazione in CAFC S.p.A. al perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente. 4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione. Rispetto alle finalità da rilevare in occasione del presente Piano di razionalizzazione si rileva il permanere delle condizioni di strumentalità nell ambito di un servizio di pubblico interesse e la funzionalità della partecipazione in CAFC S.p.A. al perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente (Tabella 1). Si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione azionaria in CAFC S.p.A. Tabella 1 Verifiche Partecipata CAFC S.p.A. PREVISIONE NORMATIVA ESITO VERIFICA Eliminazione società non indispensabili Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti Non applicabile. verifica già compiuta ex art. 34 D.L. 179/2012. Non applicabile. La società ha in organico n.215 dipendenti e n.1 Amministratore Unico.

Eliminazione partecipazioni in società con oggetto analogo o similare Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali Contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni Treppo Grande, 27.03.2015 Non applicabile. Il Comune non ha altre partecipazioni in società con oggetto analogo o similare in quanto CAFC risulta come unico gestore del S.I.I. per gli EE.LL. soci. Ferma la competenza esclusiva della Consulta d'ambito, ai sensi degli artt.147, c.2, l.b) e 149-bis, c.1 del D.Lgs.152/2006, come modifichi dall'art.7, c.1, l.b), n.4, del D.L.113/2014 ed art.1, c.615 della L. 190/2014, è stata reintrodotta l'obbligatorietà dell'affidatario unico per ambito; si auspica che CAFC Spa sia l'aggregatore degli altri soggetti gestori ad oggi salvaguardati. L'Organo Amministrativo in carica è monocratico (Amministratore Unico). La Società persegue un costante efficientamento dei propri costi operativi secondo le direttive della CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità di regolazione nazionale). La Società altresì si è data l'obiettivo del mantenimento del rapporto costo personale su costi diretti <24%. IL SINDACO F.to dr.ssa Manuela Celotti