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COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA PROVINCIA DI VICENZA Nr. 74 del 18/10/2010 COPIA Prop. n. 20680 Impegno n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE PUBBLICHE DA INTRATTENIMENTO - APPROVAZIONE L anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 20,30 nella solita aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione STRAORDINARIA convocazione PRIMA seduta pubblica. Assume la Presidenza il Signor CATAGINI CLAUDIO e assiste all'adunanza il Segretario Direttore Generale dr. FOTI PAOLO. Fatto l'appello risulta quanto segue: CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente DALLA POZZA CARLO CONSIGLIERE Presente RIGOTTO ELIO CONSIGLIERE Presente MARINO ROBERTO CONSIGLIERE Presente GALUPPO ELVIO CONSIGLIERE Presente MENEGUZZO PAOLO CONSIGLIERE Presente UGONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente FUSARI CAMILLO CONSIGLIERE Ass. giust. GRIGNOLO FABIO CONSIGLIERE Presente BORTOLI ANDREA CONSIGLIERE Presente FUSARI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente FRACASSO LUCIANO CONSIGLIERE Presente PETUCCO GIANNIRA CONSIGLIERE Presente CONFORTO MASSIMO CONSIGLIERE Ass. giust. MOSCON PIERANTONIO CONSIGLIERE Presente FABRIS LUCA CONSIGLIERE Presente STOCCHIERO LUIGI CONSIGLIERE Presente Presenti n. 15 Assenti n. 2 Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

12/10/2010 ESTRATTO DI VERBALE Per la discussione si rimanda all'allegato in fase di scritturazione. Alla discussione dell'argomento è presente l'assessore esterno Federici Giuseppe. ---- omissis ---- Il Sindaco mette in votazione il punto n. 7 all'ordine del Giorno: "Regolamento comunale sulle sale pubbliche da intrattenimento - approvazione": Presenti n. 15, votanti n. 15, con voti favorevoli all'unanimità. IL CONSIGLIO COMUNALE Ricordato che l'art. 86 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773/1931) stabilisce che senza licenza del Questore non si possono aprire sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti; Preso atto che suddetta licenza è ora di competenza del Comune e non più del Questore (D.P.R. 616/1977); Considerato che con l'art. 86 del T.U.L.P.S. il legislatore ha voluto proteggere la sicurezza pubblica e garantire l'ordine pubblico, di fronte ad attività che, se non controllate, possono ledere suddetti beni superiori; Considerato, inoltre, che un'amministrazione responsabile, prima di rilasciare autorizzazioni per sale giochi, deve valutare anche lo stato dei luoghi, le caratteristiche del traffico, la natura delle attività già presenti; Specificato che la materia di polizia amministrativa, perseguendo il fine superiore dell'ordine e sicurezza pubblica, non rientra tra le attività definite "liberalizzate", per le quali sono sufficienti il possesso di requisiti tecnici e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività; Ritenuto, pertanto, a fronte soprattutto del dilagare delle sale giochi e simili sul territorio nazionale, normare la materia, prevenendo un suo indiscriminato insediamento a danno soprattutto dei minori (fascia facilmente suggestionabile) e del quieto vivere in generale; Uditi gli interventi in narrativa; ---- omissis ---- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Richiamati il R.D. 731/1931 ed il R.D. 635/1940; Visto l'esito della seguente votazione; Presenti n. 15, votanti n. 15, con voti favorevoli all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge: D E L I B E R A

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare l'allegato regolamento sulle sale pubbliche da intrattenimento, composto da 16 articoli.

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 18.10.2010 Il Segretario Direttore Generale f.to Foti dr. Paolo Sindaco Punto n. 7, ultimo punto: Regolamento Comunale sulle sale pubbliche da intrattenimento Approvazione. Facciamo presto. Allora, non esisteva il Regolamento Comunale sulle sale pubbliche da intrattenimento e cioè, in particolar modo per quanto concerne le richieste che in questo momento sono state più di una, per aprire sale giochi. Quindi, abbiamo messo in piedi un Regolamento, che voi avete visto di sicuro, che non sto a leggervi, vi do per letto praticamente, che essenzialmente ci interessa approvare per un motivo semplice: che tutto ciò che riguarda sale pubbliche da intrattenimento non debba trovarsi al di fuori, ma solo ed esclusivamente nelle zone di tipo D3 e D3.1, cioè zone praticamente artigianali, commerciali, ma non sicuramente nelle zone abitate, residenziali. Infatti, si scrive anche che le sale devono distare almeno 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, impianti sportivi, centri medici, cimiteri, case di riposo, centri di studio, strutture socio-sanitarie in genere, luoghi di culto. Va bene? Quindi, la sostanza che noi andiamo ad approvare oggi è questa: non vogliamo, cioè, anzi vogliamo con questo Regolamento limitare la possibilità di concedere le aperture di sale giochi o quant altro a chi ne facesse richiesta, al di fuori di zone non urbanizzate a livello abitativo. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto 7: Regolamento Comunale sulle sale pubbliche da intrattenimento. Vediamo se leggo: Delibera di considerare la premessa narrativa parte integrante sostanziale della presente deliberazione e di approvare l allegato Regolamento sulle sale pubbliche da intrattenimento, composto da 16 articoli. Presenti n. 15, votanti n. 15, voti favorevoli all'unanimità. 23:50. Grazie e buona serata a tutti quanti. La seduta è chiusa.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE PUBBLICHE DA INTRATTENIMENTO Indice Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Autorizzazioni all esercizio Art. 4 Requisiti morali Art. 5 Caratteristiche dei locali Art. 6 Caratteristiche dei giochi Art. 7 Istanza per il rilascio dell autorizzazione Art. 8 Trasferimento di sede Art. 9 Variazione nella dotazione di apparecchi da intrattenimento Art. 10 Variazioni di superficie Art. 11 Subingresso Art. 12 Durata dell autorizzazione, sua sospensione e revoca Art. 13 Orari Art. 14 Obblighi del titolare Art. 15 Sanzioni Art. 16 Norme transitorie e finali

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l apertura, il trasferimento, la cessazione e le variazioni della superficie delle sale da intrattenimento, così come definite nel prossimo articolo. Art. 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento s intendono per: 1) T.U.L.P.S., il R.D. 773/1931 (Testo Unico di Pubblica Sicurezza), il cui regolamento d esecuzione è stato approvato con R.D. 635/1940; 2) Sale pubbliche da intrattenimento, le sale da gioco, le sale scommesse, le sale biliardo e le attività ad esse assimilabili, nelle quali il gioco o l intrattenimento in generale è l attività esclusiva o prevalente; 3) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco quelli indicati nell art. 110 del T.U.L.P.S.; 4) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi, di cui al medesimo comma 6. Art. 3 Autorizzazioni all esercizio L apertura, il trasferimento, la variazione di superficie di una sala da intrattenimento sono subordinate al rilascio da parte del Comune di un autorizzazione, ai sensi dell art. 86 del T.U.L.P.S. Le autorizzazioni si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono essere trasmesse ad alcuno. Art. 4 Requisiti morali L imprenditore individuale o il legale rappresentante di società, per ottenere l autorizzazione, di cui al precedente articolo, non deve incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall art. 10 della L. 575/1969, né nelle situazioni ostative, di cui agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

E consentita la nomina di un rappresentante nominato per la diretta e personale gestione dell esercizio pubblico, nomina che deve essere fatta per iscritto, controfirmata per accettazione dal rappresentante, consegnata in copia al Comune. Anche il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti morali. Art. 5 Caratteristiche dei locali I locali da destinare a sale da intrattenimento devono: 1) avere una destinazione d uso compatibile, secondo quanto disposto dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente; 2) essere sorvegliabili, ai sensi dell art. 153 del R.D. 635/1940; 3) osservare le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche; 4) essere conformi alla normativa sull impatto acustico; 5) essere dotati di parcheggi privati, calcolati sulla base della normativa edilizia vigente; 6) non essere comunicanti con un pubblico esercizio, con un circolo privato, con qualsiasi altra attività o con qualsiasi altro locale anche in disuso; 7) conformi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) avere almeno due bagni separati per uomini e donne ed un altro adeguato alle esigenze dei diversamente abili; 9) trovarsi esclusivamente nelle zone di tipo D3 e D3.1. Le sale devono distare almeno 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, impianti sportivi, centri medici, cimiteri, case di riposo, centri di studio, strutture socio sanitarie in genere, luoghi di culto. La misurazione delle distanze, di cui al precedente comma, deve essere fatta orizzontalmente, sulla planimetria del territorio, partendo dalle pareti esterne che delimitano i locali, da personale tecnico del Comune. All interno delle sale può essere esercitata l attività di somministrazione d alimenti e bevande, previa autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del regolamento vigente in materia, purché almeno i tre quarti della superficie complessiva sia destinata all attività di intrattenimento.

Art. 6 Caratteristiche dei giochi I giochi devono essere leciti, non devono rientrare tra quelli vietati dal Questore e riportati in apposita tabella, vidimata dal Comune e da esporre in modo ben visibile nei locali delle sale. I giochi non possono essere installati all esterno dei locali. Gli apparecchi, di cui all art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono essere installati in locali separati da quelli di cui all art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. Con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze è stabilito il numero massimo di apparecchi da gioco, di cui ai comma 6 e 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S., installabili in rapporto alla superficie dei locali, intendendo per essa quella destinata ai giochi, inclusa quella occupata da scaffalature, banchi, attrezzature e simili ed esclusa quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazioni, uffici e servizi. Il contingentamento numerico dei giochi si applica ai pubblici esercizi, a tutte le attività commerciali, ai circoli privati ed alle associazioni. Il numero di apparecchi, di cui all art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non può, comunque, superare il doppio del numero degli apparecchi di altra tipologia (in quest ultima rientrano gli apparecchi di cui al comma 7 e quelli di tipo meccanico, non inclusi nell art. 110, quali flipper, calcio balilla, ecc.). Non possono essere installati esclusivamente apparecchi appartenenti all art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono vietati gli apparecchi per il gioco d azzardo. Gli apparecchi da gioco non possono essere installati nelle agenzie di scommesse e nelle sale bingo. Art. 7 Istanza per il rilascio dell autorizzazione L istanza per il rilascio dell autorizzazione, di cui al precedente articolo 3, deve essere in bollo e deve contenere: 1) le generalità complete del richiedente e i dati della ditta; 2) l ubicazione della sala e la descrizione dei locali con indicazione della superficie destinata ai giochi;

3) il numero ed il tipo di giochi da installare (o la tipologia delle scommesse); 4) la dichiarazione ai sensi dell art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti morali. All istanza devono essere allegati: 1) copia del certificato di agibilità dei locali; 2) due planimetrie timbrate e firmate da tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ogni vano e quella complessiva, evidenziando quella destinata ai giochi (e quella eventualmente destinata alla somministrazione d alimenti e bevande); 3) una relazione a firma di tecnico abilitato, indicante gli impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, di illuminazione, con relative dichiarazioni di conformità; 4) una relazione tecnica di impatto acustico, timbrata e firmata da tecnico abilitato; 5) un elaborato grafico (1:100) ed una relazione che dimostrino la disponibilità di parcheggi privati; 6) una relazione relativa all impatto sulla viabilità, la valutazione del traffico indotto e la stima delle capacità del suo assorbimento; 7) una bozza dell insegna che deve essere in lingua italiana, ai sensi dell art. 18 del R.D. 635/1940; 8) fotocopia di un documento di riconoscimento e del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all Unione Europea e residenti in Italia. In caso di parere favorevole al rilascio dell autorizzazione, ma prima del suo ritiro e, di conseguenza, prima dell inizio dell attività, il richiedente dovrà presentare ulteriormente: 1) nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per gli apparecchi di cui all art. 110 del T.U.L.P.S.; 2) copia della comunicazione presentata alla S.I.A.E.; 3) elenco dei giochi da installare con relativi regolamenti in lingua italiana e depliant illustrativi;

4) attestazione di registrazione presentata al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell Ulss di Vicenza, nel caso in cui nella sala si somministrino alimenti e bevande; 5) copia dell atto comprovante la disponibilità dei locali; 6) il certificato di prevenzione incendi, per i locali con capienza superiore alle 100 persone. Qualora l istanza o la documentazione, di cui al precedente comma, siano irregolari o incomplete, il Comune ne dà comunicazione scritta all interessato entro dieci giorni dal ricevimento dell istanza o della documentazione, concedendogli un ragionevole termine per l integrazione. Nel caso di cui al precedente comma, il termine di conclusione del procedimento è sospeso. Art. 8 Trasferimento di sede Il trasferimento dell attività in altri locali equivale ad una nuova apertura. Si applicano, pertanto, gli articoli 5 e 7 del presente regolamento. Art. 9 Variazione nella dotazione di apparecchi da intrattenimento Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella qualità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda deve essere precedentemente comunicata al Comune. Art. 10 Variazioni di superficie Nel caso di variazione della superficie della sala (riduzione o ampliamento), si applicano gli articoli 5 e 7 del presente regolamento. Art. 11 Subingresso Nel caso di trasferimento della titolarità dell azienda per qualsiasi atto tra vivi o mortis causa, si applica integralmente l art. 7 del presente regolamento, in quanto l autorizzazione di cui all art. 86 del T.U.L.P.S. è personale e non può essere trasferita ad altri. Art. 12 Durata dell autorizzazione e sua revoca L autorizzazione ha validità permanente.

E revocata nei seguenti casi: 1) abuso del titolare (art. 10 del T.U.L.P.S.); 2) chiusura dell esercizio per un periodo superiore agli otto giorni, senza averne data comunicazione al Comune (art. 99 del T.U.L.P.S.); 3) decorrenza del termine di chiusura comunicato al Comune, senza che l esercizio sia stato riaperto. Questo termine non può superare i tre mesi, salvo il caso di forza maggiore; 4) la perdita, da parte del titolare, dei requisiti di cui all art. 4, comma 1, del presente regolamento; 5) su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 100 del T.U.L.P.S.); 6) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità, di cui all art. 153 del R.D. 635/1940; 7) mancato inizio dell attività entro 90 giorni dal rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore. L esercizio dell attività può essere sospeso da un minimo di quarantotto ore ad un massimo di un mese, nel caso in cui dall esercizio dell attività o dall assembramento esterno di persone e mezzi derivi disturbo della quiete pubblica. In caso di recidiva, l autorizzazione sarà revocata. Art. 13 Orari L orario di apertura al pubblico è fissato con ordinanza del Sindaco. Le sale non possono aprire al pubblico prima delle ore 15.00. E obbligatorio esporre, in modo che sia ben visibile dall esterno della sala, un cartello indicante gli orari. Gli apparecchi da gioco installati in strutture diverse dalle sale giochi possono essere utilizzati esclusivamente durante l orario di apertura dell attività principale.

Art. 14 Obblighi del titolare L esercente, oltre al dovere di rispettare la normativa in materia di gioco ed il presente regolamento, ha i seguenti obblighi ulteriori la cui violazione costituisce abuso (art. 10 del T.U.L.P.S.): 1) tenere esposti in luogo ben visibile al pubblico l autorizzazione comunale, la tariffa dei prezzi praticati, la tabella dei giochi proibiti (vidimata dal Comune), il regolamento di ciascun gioco, l avviso scritto sull età minima di utilizzo apposto su ciascun gioco, il cartello indicante il divieto di fumo; 2) consentire l accesso ed il gioco soltanto ai maggiori di 14 anni; i minori di tale età devono essere accompagnati da un maggiorenne; 3) non consentire ai minori di 18 anni di utilizzare gli apparecchi, di cui all art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. che devono essere installati in locali nettamente separati da quelli ospitanti gli altri giochi; 4) non utilizzare nell insegna o nelle forme pubblicitarie il termine casinò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d azzardo; 5) vigilare in modo che anche all uscita del locale non si creino disturbi alla quiete pubblica; 6) nel caso in cui nella sala sia stata autorizzata anche l attività secondaria di somministrazione d alimenti e bevande, deve essere esposto un cartello con l avviso che la somministrazione è a favore esclusivamente dei giocatori; 7) comunicare al Comune le chiusure della sala superori agli otto giorni; 8) apporre su ciascun apparecchio da gioco, di cui ai comma 6 e 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S., il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; 9) rifiutarsi di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16; 10) non adibire i minori di anni 18 alla somministrazione di alcolici e superalcolici. L esercente è tenuto a vigilare attivamente sull età dei giocatori, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. L esercente che si limita ad apporre un avviso sui limiti d età non ottempera al proprio dovere di vigilanza.

Art. 15 Sanzioni Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite dalla L. 689/1981. Nel caso in cui un pubblico esercizio adibito alla somministrazione d alimenti e bevande o una struttura ricettiva o un locale destinato a pubblici spettacoli e trattenimenti o un esercizio commerciale o una tabaccheria installi un numero di giochi leciti superiore a quattro, si considera una sala giochi abusiva. Art. 16 Norme transitorie e finali Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività esistenti, ma che dovranno conformarsi a quanto stabilito nell art. 14 del presente regolamento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Le domande di apertura in corso d istruttoria, il cui procedimento è stato sospeso e della cui sospensione è stata data comunicazione all interessato, saranno esaminate alla luce del presente provvedimento una volta entrato in vigore. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

FOGLIO PARERI Atto di CONSIGLIO COMUNALE Proposta n.20680 del 12/10/2010 OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE PUBBLICHE DA INTRATTENIMENTO - APPROVAZIONE - Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi dell art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; - Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. Altavilla Vicentina, lì 12-10-2010 Il Responsabile del Servizio F.to MARTELLO DR.SSA EVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 del 18/10/2010 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente f.to CATAGINI CLAUDIO Il Segretario Direttore Generale f.to DR. FOTI PAOLO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio. Altavilla Vicentina, li 22-10-2010 Il Segretario Direttore Generale f.to DR. FOTI PAOLO SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 11)è stata pubblicata all'albo pretorio dal 22-10-2010 al 12)è stata letta ed approvata con deliberazione consiliare n. del 13)è divenuta esecutiva il Altavilla Vicentina, li Il Segretario Direttore Generale Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Altavilla Vicentina, li IL FUNZIONARIO DELEGATO