COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO PROVINCIA DI AREZZO



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COPIA Deliberazione n. 31 in data 29-08-2014 COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO PROVINCIA DI AREZZO Croce di Guerra al Valore Militare Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Oggetto: Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Testamento Biologico) e del relativo Regolamento L anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di agosto alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all Ordine del Giorno. All appello risultano presenti i Signori: Bragagni Albano Sindaco Presente Calchetti Francesca Consigliere Presente Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente Venturi Chiara Consigliere Presente Mormii Massimo Consigliere Presente Bubbolini Lorenzo Giuseppe Consigliere Presente Cavalli Federico Consigliere Presente Gradi Luca Consigliere Presente Gregori Paolo Consigliere Presente Pellegrini Miriam Consigliere Presente Palazzeschi Arman Consigliere Presente Benedetti Giacomo Consigliere Presente Marri Claudio Consigliere Assente Totali presenti n. 12 Totali assenti n. 1 Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell odierna adunanza.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO *** L argomento introdotto dal Sindaco Albano Bragagni viene pienamente condiviso anche dai Consiglieri di Minoranza, ritenendolo un atto di grande civiltà, ponendo il Comune di Pieve all avanguardia; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - per Testamento Biologico si intende un documento legale, che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di inconscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. È conosciuto anche come Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari. La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad indicare sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi; - il Testamento Biologico è uno strumento di decisione, che può consentire al medico di avere un supporto per orientare le proprie decisioni sull effettiva volontà del paziente, quando questi non è più in grado di esprimerla, nella fase finale della propria esistenza od in caso di malattie destinate a peggiorare con la perdita della capacità di intendere e di volere; - l Amministrazione comunale, in attesa di una disciplina normativa che regolamenti la materia, intende istituire il Registro del Testamento Biologico, al fine di garantire il diritto dei cittadini residenti a manifestare preventivamente la propria volontà circa l accettazione od il rifiuto di taluni trattamenti sanitari o terapie; CONSIDERATO che: - l articolo 13, della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che la libertà personale è inviolabile, riconoscendo la libertà e l indipendenza dell individuo nelle scelte personali che lo riguardano, nonché nel successivo articolo 32, che statuisce che: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ; - la carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3 Diritto all integrità personale); - la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28/3/2001, sancisce all articolo 9 che: i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione ;

PRESO ATTO che il nuovo codice di deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all articolo 16 che il medico deve astenersi dall ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, all articolo 35 sancisce che: il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Inoltre all articolo 38 si afferma che: il medico deve attenersi, alla volontà liberamente espressa di curarsi il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato ; VALUTATO che il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che: appare non più rinviabile un approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina. Inoltre, il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che: le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall interessato ed i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà ; CONSTATATO che: - la tematica del Testamento Biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell ordinamento giuridico italiano; - nel 2005 il disegno di legge definisce il Testamento Biologico come: l atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura ed all assistenza religiosa. Si tratta quindi di dichiarazioni scritte che possano riguardare tutta la fase fine-vita, sia prima che dopo la morte, come per esempio il desiderio di donare i propri organi; - in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate. Le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto, in caso di malattie o traumatismi celebrali, che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici comprese l idratazione e l alimentazione forzate ed artificiali, in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia. In questo scenario al Comune ed al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria, possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario; - il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla Comunità Locale ai sensi dell articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000; RITENUTO di dover disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Pieve Santo Stefano, siano registrati i testamenti biologici, ordinati per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in calce alla presente; CON VOTI UNANIMI; D E L I B E R A 1. di istituire, in attesa dell approvazione di un apposita normativa nazionale in materia, un Registro che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà (Testamento Biologico); 2. di dare atto che tale Registro è riservato ai cittadini residenti a Pieve Santo Stefano e ha come finalità di consentire l iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; 3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Regolamento Comunale per il Registro dei Testamenti Biologici composto da n. 5 articoli; 4. di demandare alla Giunta Municipale l adozione di successivi provvedimenti per l organizzazione del Registro e le relative modalità operative; 5. di individuare nel Responsabile dell Ufficio Anagrafe il referente per la tenuta del Registro ed incaricato di ricevere il Testamento Biologico. MGB/pb VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell articolo 49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale dei Testamenti Biologici. Finalità Il Comune di Pieve Santo Stefano, nell ambito della propria autonomia e potestà regolamentare, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro Comunale dei Testamenti Biologici, con l obiettivo di garantire a ciascun individuo la libertà di scelta, indipendentemente da ispirazioni etiche e/o ideologiche. Il Registro ha lo scopo di garantire la certezza della data di deposito del Testamento Biologico e la fonte di provenienza. Art. 2 - Definizioni Con l espressione Testamento Biologico è da intendere un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica anticipatamente i trattamenti terapeutici o di sostegno cui non vuole essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza, definibile come permanente ed irreversibile. Le espressioni testamento di vita e dichiarazione anticipata di trattamento sono da intendersi quali sinonimi di Testamento Biologico. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà per quanto riguarda il fine-vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione, la tumulazione del proprio corpo e l eventuale dispersione delle ceneri. Per Dichiarante è da intendere colui che manifesta la volontà di depositare il Testamento Biologico. Per Fiduciario è da intendere colui che, nominato dalla persona che redige il Testamento Biologico, diviene, nel caso appunto di perdita di coscienza permanente ed irreversibile e quindi, nel caso in cui la persona divenga incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà del dichiarante, per ciò che concerne le decisioni depositate nel Testamento. Art. 3 - Caratteristiche del Registro Il Registro, per garantire la certezza della data di deposito e la fonte di provenienza, deve riportare: 1. la numerazione progressiva da assegnare alle istanze con contestuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 2. i dati anagrafici del Dichiarante; 3. i dati anagrafici del Fiduciario e dell eventuale Fiduciario supplente; 4. la data dell avvenuta registrazione e deposito del Testamento Biologico; 5. la firma del funzionario/incaricato ricevente. Art. 4 - Modalità applicative Possono iscriversi al Registro Comunale dei Testamenti Biologici i cittadini residenti nel Comune di Pieve Santo Stefano che abbiano compiuto i 18 anni d età. L iscrizione nominativa al Registro avviene su istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposita modulistica predisposta dall Amministrazione Comunale, da parte del cittadino che ha redatto un Testamento Biologico e deve necessariamente contenere l indicazione di un Fiduciario, quale soggetto esecutore della volontà del Dichiarante, qualora lo stesso si trovasse nell incapacità di manifestare la propria volontà circa i trattamenti medici cui sottoporsi.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente, che assolverà le funzioni sopra indicate qualora il Fiduciario si trovi nell impossibilità di assolvere alle stesse. Il Dichiarante, il Fiduciario ed eventualmente il Fiduciario supplente debbono rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, nella quale debbono dare atto di aver compilato (il Dichiarante) e sottoscritto (il Fiduciario) il Testamento Biologico. Il funzionario/incaricato accettante non conosce il contenuto del Testamento Biologico, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso. Art. 5 - Modalità di deposito del Testamento Biologico e di iscrizione nel Registro Comunale Per consegnare il proprio Testamento Biologico il cittadino deve fissare un appuntamento con i Servizi Demografici. Deve presentarsi a tale appuntamento unitamente alla persona nominata Fiduciario nel proprio Testamento Biologico ed eventualmente al Fiduciario supplente, se nominato. I soggetti tutti debbono presentarsi muniti di documento d identità, in corso di validità. Il Testamento Biologico deve essere redatto e consegnato in busta chiusa, all interno della quale va inserita una copia fotostatica dei documenti d identità del Dichiarante e del Fiduciario, nonché dell eventuale Fiduciario supplente. La busta chiusa precedentemente dall interessato e contenente il Testamento Biologico e le copie dei documenti d identità viene, a cura del funzionario/incaricato comunale, inserita in una busta più grande insieme ad una copia fotostatica dei documenti d identità del Dichiarante e del Fiduciario, nonché dell eventuale Fiduciario supplente. Detta busta viene poi sigillata con il timbro del Comune e controfirmata dal funzionario/incaricato, dal Dichiarante e dal Fiduciario, nonché dall eventuale Fiduciario supplente. Sulla busta viene riportato il numero progressivo del Registro. Il Dichiarante, dinanzi al funzionario/incaricato comunale, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sul modulo predisposto dall Amministrazione, da cui si evincano i seguenti necessari dati: - espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico; - nominativo del Fiduciario; - eventuale nominativo del Fiduciario supplente; - completezza della documentazione inserita nella busta chiusa (Testamento Biologico e copia dei documenti d identità); - eventuale consegna di un secondo originale al Fiduciario; - autorizzazione alla consegna della busta contenente il Testamento Biologico al Fiduciario ed al supplente, su semplice loro richiesta scritta, con esonero di qualsiasi accertamento e/o verifica e di restituzione in merito. Il Fiduciario e l eventuale Fiduciario supplente, dinanzi al funzionario/incaricato comunale, compilano e sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui dichiarano di aver controfirmato il Testamento Biologico depositato dal Dichiarante. L istanza contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà viene numerata con lo stesso numero assegnato alla busta chiusa e spillata esternamente alla busta sigillata e controfirmata. Il funzionario/incaricato del Comune provvede quindi ad effettuare la registrazione sul Registro Comunale dei Testamenti Biologici. Al Dichiarante ed al Fiduciario viene rilasciata copia dell istanza medesima, completa di numero e firma del funzionario/incaricato del Comune, quale attestazione di avvenuta registrazione e deposito.

La busta sigillata e numerata, unitamente all istanza ad essa spillata, viene archiviata e conservata a cura dei Servizi Demografici del Comune di Pieve Santo Stefano. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi sempre secondo le modalità sopra riportate, in ogni momento è possibile modificare il Testamento Biologico già depositato; in tal caso si provvede alla restituzione della busta precedentemente depositata. Il Dichiarante può in qualsiasi momento, con semplice richiesta scritta, presentata personalmente o tramite servizio postale o fax, allegando fotocopia del documento d identità, provvedere al ritiro della busta già depositata. Nel caso di trasferimento della residenza anagrafica è facoltà del Dichiarante mantenere il Testamento Biologico in deposito presso il Comune di Pieve Santo Stefano o provvedere al ritiro dello stesso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE F.to Albano Bragagni IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, CHE la presente deliberazione: ATTESTA è stata pubblicata all Albo Pretorio il 24-09-2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; è stata trasmessa, con lettera n......., in data..... al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il.. Prot. n..... ; non è soggetta al controllo preventivo; CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-10-2014: decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; decorsi 30 giorni dalla ricezione dell atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000); avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n......... del..... Lì, 04-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, 24-09-2014 Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE