COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL INTERNO DELL ARO DI ISOLA DELLE FEMMINE - codice CIG: 6129130E11 codice CUP E69D15000340004 Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell interno, le Prefetture dell Isola, l Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l INPS e l INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a...... nato a... il... e residente a...via... nella qualità di... della ditta... iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di... partecipante all asta pubblica sopra indicata. Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l oggetto, l importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Dichiara espressamente ed in modo solenne di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola od associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; che l offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l impresa verrà esclusa. Firma leggibile Timbro e firma

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI CAPITOLO I FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Isola delle Femmine (di seguito Comune ) adotta il presente Codice Etico (di seguito Codice ) al fine di: a) Assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi; b) Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini; c) Garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di Isola delle Femmine. 2. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice: a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore, ovvero le aziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi; b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attengono alle gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi. 3. Il presente codice costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e l'espressa accettazione da parte delle Imprese costituisce condizione di 'ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori o alla fornitura di beni e servizi. CAPITOLO II Norme di Comportamento per le Imprese Art. 3 Dovere di correttezza 1. L azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte. Art. 4 Concorrenza 1. La Ditta che partecipa a gare d appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

2. Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti che propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto; tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta. Art. 5 Collegamenti 1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di fornitura. Art. 6 Norme antiracket ed anticorruzione 1. Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune. Art. 7 Rapporti con gli uffici comunali 1. Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o 'prendono decisioni per conto del Comune. 2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. 3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. Art. 8 Dovere di segnalazione 1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione. Art. 9 Doveri nei confronti dei cittadini-utenti

1. Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei confronti dei cittadini-utenti: non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose; sia tutelata la loro privacy; sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi. Art. 10 Mancata accettazione 1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara. Art. 11 Violazioni del codice etico da parte delle imprese 1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l annullamento dell'aggiudicazione. 2. La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto per colpa della Ditta. 3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione delle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni. CAPITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI Art. 12 Dovere di imparzialità 1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, a violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. 2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Art. 13 Riservatezza 1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso. 2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione. Art. 14 Indipendenza

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune. 3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio. Art. 15 Obbligo di astensione 1. Il dipendente i astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, sull'astensione decide il dirigente. Art. 16 Regali ed altre utilità 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali. 2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio. Art. 17 Attività collaterali 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali. Art. 18 Contratti con appaltatori 1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. 2. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per iscritto il dirigente. Art. 19 Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. 2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa. Art. 20 Doveri del dirigente 1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti. 2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare. 3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria. Art. 21 Inosservanza 1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali. 2. L inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici. Per incondizionata accettazione

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo Tra il Comune di Isola delle Femmine CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA e il sottoscritto/a.nato a il. e residente a via.nella qualità di dell Impresa. iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di partecipante alla procedura di gara per l affidamento del servizio di SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL INTERNO DELL ARO DI ISOLA DELLE FEMMINE - codice CIG: 6129130E11 codice CUP E69D15000340004 1. In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal Sindaco, il Comune di Isola delle Femmine e la sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l affidamento dell appalto di cui sopra e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto. 2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Isola delle Femmine, impiegati ad ogni livello nell espletamento della gara in argomento e nel controllo dell esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso. 3. Il Comune di Isola delle Femmine, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura in oggetto: l elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l elenco delle offerte respinte con la motivazione dell esclusione e le ragioni specifiche per l assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando. Si impegna, altresì, a verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare, per le quali non opera l obbligo delle informazioni del Prefetto ex art. 10 della L. N. 575/65, attraverso controlli anche a campione non inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00. 4. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell Autorità dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l integrità e l inalterabilità. 5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e i modo solenne: - Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare; - Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata-- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; - Quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza.

6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo solenne: - Di obbligarsi a segnalare al Comune di Isola delle Femmine qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in argomento; - Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di subappalti a determinare imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). - Di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell Amministrazione. La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi precisi e concordanti, l impresa verrà esclusa. 8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e all Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l oggetto, l importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 9. La sottoscritta impresa, si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noi, su richiesta del Comune di Isola delle Femmine, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il con gru ammontare dovuto per servizi legittimi. 10. La sottoscritta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio. 11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il presente Accordo, e qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, saranno applicate le seguenti sanzioni: - Esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; - Escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva; - Responsabilità per danno arrecato al Comune di Isola delle Femmine nella misura dell 8% del valore del contratto, impregiudicata la prova di esistenza di un danno maggiore; - Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell 1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; - Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Isola delle Femmine per 5 anni nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare d appalto bandite in ambito regionale; - Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall art. 11 comma 3 del DPR 3 giugno 199, n. 252: Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000,00 il Comune di Isola delle Femmine si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto sia preventivamente all autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell art. 10 del DPR n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 252/98, che a

carico dei soggetti interessi emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub. appalto. 12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di appalto. La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare d appalto, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre l applicazione di tutte le sanzioni elencate al precedente punto 11). Le clausole del presente Accordo, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in argomento. 13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all esecuzione del presente Accordo fra il Comune di Isola delle Femmine e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario. DATA PER IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE PER L IMPRESA Il Sindaco

MODELLO G.A.P. (Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL INTERNO DELL ARO DI ISOLA DELLE FEMMINE - codice CIG: 6129130E11 codice CUP E69D15000340004 IMPRESA PARTECIPANTE Partita IVA (*) Ragione Sociale (*) Sede Legale (*): Codice attività Tipo impresa Singola Consorzio Raggr. Temporaneo Imprese Volume Affari Capitale sociale N.B.: 1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu