LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22 novembre 2010 TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA IL CONSIGLIO REGIONALE

Documenti analoghi
IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga SOMMARIO

REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

al COMU E di CASTELFRA CO in MISCA O c.a. del Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI

Art. 1 (Finalità e oggetto del regolamento)

MODULO AUTOCERTIFICATIVO SCARICO SUL SUOLO (ai sensi dell art. 47 del DPR , n. 445) (da utilizzare nel caso di scarichi sul suolo)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Regolamento regionale 9 Febbraio 2015 n. 1

Allegato B DOCUMENTI E MODULISTICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Legge 11 novembre 1996, n. 574

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Tratto dal D.Lgs 152/06 CAPO III CONTROLLO DEGLI SCARICHI. ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)

SETTORE DIRETTIVE EUROPEE NORMATIVA NAZIONALE NORMATIVA REGIONALE NOTE

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2011 n. 1494

ALLEGATO 1 NOTIZIE GENERALI

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n (2) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 6 luglio 2005 e l'art. 112, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud ) , n

Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata

DECRETO N Del 13/11/2018

ADEMPIMENTI PER L UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO

DECRETO N Del 27/10/2015

FOA/SOA-BUONE PRATICHE AGRONOMICHE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 05/12/2017

Bur n. 17 del 28/02/2012

- SEMINARIO - La tutela delle acque dall inquinamento

REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DAL D.LGS.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA E NELLE ACQUE SUPRFICIALI

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 28 NOVEMBRE 2007 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L ANNO FINANZIARIO 2007.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Area Ambiente e Territorio. Avv. Maria Adele Prosperoni

FERTILIZZAZIONE ORGANICA E DIRETTIVA NITRATI in Emilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 10 LUGLIO 2012

DELIBERAZIONE N. 21/34 DEL

DELIBERAZIONE N X / 5171 Seduta del 16/05/2016

Condizionalità e attuazione direttiva nitrati in Puglia

Allegato 2 FERTILIZZANTI

DIRETTIVA NITRATI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Parte seconda - N. 41 Euro 2,46. Anno marzo 2008 N. 52

Applicazione della Direttiva Nitrati in Liguria: aziende non zootecniche

TABELLA RIFERIMENTI PER LE AUTORIZZAZIONI

Allegato tecnico. Allegato A

Allegato tecnico. Allegato A

Allegato A alla deliberazione n... del.

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

Provincia di Asti Normativa AUA per le autorizzazioni allo scarico

Delibera della Giunta Regionale n. 56 del 07/03/2013

D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4#LR-ER #

SCHEDA B UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

/10/2013. Identificativo Atto n. 641 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Autorizzazione Integrata Ambientale - ALLEVAMENTI INTENSIVI - Pescara, 24 novembre 2016

BOLLETTINO NITRATI. ALLEGATO A Bollettino Nitrati. Riferimenti normativi

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA (ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA (ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

SCHEDA B UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI Area: CONSERVAZIONE E TUTELA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

SCHEDA B UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 3

Gli scarichi industriali nell'autorizzazione Unica Ambientale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Settima Commissione consiliare

Legge regionale PIEMONTE , n. 13 [1] [2]

/D /6/2013

Allegato 10 Divieti allo spandimento in ZVN (DM Allegato X - Tabella 3)

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LAZIO

Assessorato Agricoltura e Foreste Distretto Etna

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 14 APRILE 2008


Ufficio Ecologia Ambiente Prot. n /01/06/01 del Ordinanza n 22 del

Decreto 6 luglio 2005

ALLEGATOA alla Dgr n del 28 ottobre 2014 pag. 1/5

P.O.R. Campania Complemento di programmazione allegati. Allegato 7. Requisiti minimi per il benessere degli animali

MODULO PER LA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE. Sezione 1 Dati anagrafici titolare dello scarico

REPUBBLICA ITALIANA DELLA REGIONE UMBRIA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2005, n

ALLEGATOA alla Dgr n del 16 settembre 2010 pag. 1/5

BOLLETTINO NITRATI E LE APP DI ERSAF

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 14/12/2007

DIRETTIVA NITRATI UN RUOLO PER LE PROVINCE? Milano 17 Novembre 2009 Andrea Azzoni

Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Il Programma d Azione per zone vulnerabili del Veneto L attenzione sul bilancio aziendale dell azoto: cenni sul Registro delle Concimazioni

PARTE SECONDA. 2. Integrazione del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) e definizione delle modalità di attuazione

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 10 NOVEMBRE 2011

DELLA REGIONE DELL UMBRIA

Parte 1 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/06/2017. Regione Basilicata. Legge Regionale 29/05/2017, n.9

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

ALLEGATO B. Standard minimi riguardo ad ambiente, igiene e benessere degli animali

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA (ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005

R E G O L A M E N T O IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20

DECRETO N Del 12/02/2015

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n 59

Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014) già Provincia Regionale di Trapani

Transcript:

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22 novembre 2010 TUTELA DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 Finalità 1.La Regione ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente; la tutela delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un obiettivo prioritario.

Art. 2 Oggetto 1.La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo quanto disposto dal Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con delibera di Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 209, disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche intervenute, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. 2.Nell ambito delle misure obbligatorie presenti nel Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai fini di una idonea prevenzione da tali inquinanti, il Piano di concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, è redatto prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale. 3.I fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi. 4.Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per l'acquisto dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il Piano di concimazione aziendale di cui al comma 2. Art. 3 Disposizioni regionali 1.E' disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 2, comma 1, il divieto di spandere i liquami zootecnici: a) dall' 1 dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi; b) entro dieci metri dalle strade ed entro cento metri dalle unità abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non siano interrati contestualmente allo spandimento; c) su terreni con pendenza media superiore al dieci per cento, salvo che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento. 2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con apposita delibera, la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'articolo 2, comma 1. 3.E' confermato quanto disposto dal Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, redatto in conformità all'allegato 7/A-IV della

parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. 4.Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvedono all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalle suddette designazioni. Art. 4 Competenze della Regione 1.E di competenza della Regione: a) la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di concerto con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania (ARPAC); b) la valutazione dell'efficacia del Programma d'azione di cui all'articolo 3, comma 3; c) l invio ai ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della presente legge; d) la programmazione degli interventi di formazione e informazione. Art. 5 Competenze dei Comuni 1.Sono di competenza dei Comuni: a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento; b) l'imposizione di prescrizioni; c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento; d) i controlli; e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione; f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza. Art. 6 Sanzioni 1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del decreto legislativo 152/2006, a chiunque contravviene alle disposizioni regolamentari dettate dalla presente legge si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal Comune.

Art. 7 Entrata in vigore 1.La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Caldoro

LEGGE REGIONALE: Tutela n. 77 delle 24 acque Novembre dall'inquinamento 2010 provocato dai nitrati di origine agricola. Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Comma 1 Nota all art. 2 Delibera di Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 209: Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delib.G.R. n. 182/2004. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. Art. 101: Criteri generali della disciplina degli scarichi. Comma 7: 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. Decreto Ministeriale 7 aprile 2006: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Comma 3 Nota all art. 3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo precedente. Allegato 7 alla parte III Parte A - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Parte AIV - Indicazioni e misure per i programmi d'azione. Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 già citato nella nota all'articolo precedente. Titolo V - Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.

Nota all art. 6 Comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2. Art. 137: Sanzioni penali. Comma 14: 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.