ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA RICORRE



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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA RICORRE NAPOLI La prof.ssa LANDOLFI Fabrizia (C.F. LND FRZ 69C68 F839I), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine, dall'avv. Maurizio Russo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Teresa al Museo n. 8, CONTRO - il Ministero dell Istruzione in persona del Ministro, legale rapp.te p.t.; - l Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., PER L ANNULLAMENTO, PREVIA EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI, del decreto, adottato in data 10/07/06, prot. n. 15189/P, del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale -Ufficio V - Dirigenza Scolastica, a firma del Direttore Generale p.t., di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella degli ammessi al corso di formazione dei candidati che hanno superato la fase di selezione per titoli del concorso ordinario a Dirigente Scolastico e le prove d esame per la scuola primaria e secondaria di primo grado (1 settore formativo), nonchè di ammissione al corso di formazione, nelle parti in cui: a) non si è provveduto all inserimento nelle graduatorie degli ammessi al corso di formazione, dopo i candidati utilmente classificati, anche di coloro che, come la ricorrente, sono stati ammessi alla partecipazione alla procedura concorsuale per mezzo di ordinanza del T.A.R.; b) si è proceduto all ammissione al corso di formazione di 43 candidati per il 1 settore formativo in aggiunta al numero di posti messi a concorso, con esclusione della ricorrente nonostante che questa abbia conseguito un punteggio superiore ad alcuni di essi; nonchè della graduatoria degli ammessi al corso di formazione del 1 settore ed eventuali ulteriori atti e provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi, conseguenti e/o comunque connessi. 1

E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad essere ammesso al corso di formazione per il 1 settore. FATTO La ricorrente è docente in possesso dei requisiti di accesso al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici. Con Decreto adottato in data 22/11/04 dal M.I.U.R. Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola, pubblicato sulla G.U. 4 serie speciale n. 94 del 26/11/2004, il Ministero ha indetto il concorso ordinario per Dirigenti scolastici. La ricorrente, ha presentato, presso il MIUR Campania, regolare domanda di partecipazione a tale concorso, e segnatamente per la Scuola primaria e secondaria di primo grado. Successivamente intervenne decreto con il quale l Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dispose l ammissione alle prove concorsuali dei soli candidati che avessero raggiunto, nella fase di selezione per titoli, un determinato punteggio minimo, escludendo, quindi, la ricorrente che aveva conseguito un punteggio inferiore a quello individuato dall amministrazione. Di qui, la necessità di proporre ricorso al TAR Lazio (R.G. 8196/05). Ed il TAR, con ordinanza n. 5880 del 13.10.2005, ha ammesso con riserva la ricorrente all intera procedura concorsuale. Senonchè, all esito delle prove scritte ed orali finalizzate all ammissione al corso di formazione, il Dirigente Generale della Campania, nell approvare la graduatoria degli ammessi a tale corso, ha ritenuto di non inserire, oltre a coloro che si sono classificati utilmente, coloro che sono stati ammessi con riserva alla procedura concorsuale mediante ordinanza del TAR. ed hanno anche essi regolarmente superato le prove. Con la conseguenza che, nel procedere ad un incremento ai fini cautelari del numero degli ammessi al corso di formazione, ha escluso la ricorrente che vanta un punteggio superiore a quello in possesso di alcuni candidati ammessi. In particolare, tale allargamento ha interessato i candidati classificati dal 150 al 228 posto. Ebbene, già al 160 posto risulta collocato un candidato che ha 2

conseguito punti 45, e cioè un punteggio pari a quello conseguito dalla ricorrente. Pertanto si rende necessario proporre ricorso avverso l ingiusta esclusione del ricorrente dalla partecipazione al corso di formazione per i seguenti motivi in DIRITTO ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DI GIUDICATO ILLOGICITA CONTRADDITTORIETA INGIUSTIZIA MANIFESTA DISPARITA DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE. Come ricordato in fatto, la ricorrente è stata ammessa a sostenere in soprannnumero le prove concorsuali in forza di odinanza del TAR del Lazio (n. 5880/05) pienamente valida ed efficace per ampio decorso del termine di impugnativa. Ne consegue, con tutta evidenza l assoluta illegittimità della sua non ammissione al corso di formzione oggetto di causa, per chiara violazione del suddetto ordine del magistrato. Peraltro, a rendere ancor più eclatante la illegittimità di detta esclusione, risiede la circostanza che nella graduatoria per l ammissione al corso, mentre nell assegnarsi i posti orgininariamente previsti dal bando sono stati regolarmente computati ed inseriti anche i candidati ammessi con riserva al prosieguo della procedura, inopinatamente, nel procedersi, peraltro contestualmente all approvazione di tale graduatoria, all incremento ai fini cautelari del numero degli ammessi, e dunque ad un vero e proprio scorrimento della graduatoria stessa, si è deciso di non inserire i candidati ammessi con riserva, tra i quali l attuale ricorrente. Risultandone gli impugnati provvedimenti palesemente viziati anche sotto il profilo della illogicità, della contraddittorietà, della ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Con l ulteriore e paradossale conseguenza che l attuale ricorrente si è vista scavalcare da un certo numero di docenti, che pure avendo conseguito alle prove scritte ed orali per l ammissione al corso di formazione un punteggio pari o addirittura inferiore a quello che ella ha riportato, parteciperanno a detto corso e lo porteranno regolarmente a compimento, conseguendo 3

comunque, nella più riduttiva delle ipotesi, una idoneità certamente spendibile ai fini di carriera. ISTANZA DI SOSPENSIONE I motivi addotti fondano l accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall esecuzione dei provvedimenti impugnati è in re ipsa, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera. Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e segnatamente per l ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione, anche al fine di non vanificare gli effetti del provvedimento caurtelare già concessole dal TAR Lazio. A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR PER LA CAMPANIA - NAPOLI DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE Il sottoscritto avv. Maurizio Russo, nell interesse e per conto della ricorrente, in virtù di quanto precede e considerato che il danno paventato è imminente giacchè il corso di formazione oggetto di causa avrà inizio il 20 luglio 2006, FA ISTANZA alla S.V. Ill.ma affinché disponga con Decreto Presidenziale inaudita altera parte, l ammissione con riserva della ricorrente a tale corso di formazione. P.Q.M si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari. Avv. Maurizio Russo RELATA DI NOTIFICA 4

Ad istanza della ricorrente, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia dell antescritto ricorso a: 1) Ministero dell'istruzione in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Diaz 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso l Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Diaz 3) AMENDOLA Antonio domiciliato in Caserta alla Via San Donato n. 22, c.a.p. 81100 5