GUIDA AL DEPOSITO DEL BILANCIO E DELL ELENCO SOCI - 2015 -



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GUIDA AL DEPOSITO DEL BILANCIO E DELL ELENCO SOCI - 2015-02 marzo 2015 vers. 1.0 1

BILANCIO SOGGETTI OBBLIGATI società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative società consortili società estere con sede secondaria in Italia G.E.I.E. UFFICIO COMPETENTE Registro imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale della società. TERMINI PER IL DEPOSITO bilancio (ordinario/abbreviato) di esercizio: entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio (art. 2435 c.c.) bilancio consolidato: nello stesso termine del bilancio di esercizio (art. 42 d.lgs. n. 127/1991) bilancio di esercizio per sede secondaria di società estera: non ci sono termini bilancio G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. MODALITA DI DEPOSITO Il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi non rientra nella disciplina della Comunicazione Unica d Impresa, pertanto le modalità di deposito sono le consuete: predisposizione della pratica con il programma FedraPlus u. vers. e invio con l applet Tyco dal sito webtelemaco (https://webtelemaco.infocamere.it/ - sportello pratiche spedizione spedizione pratiche di bilancio); 2

utilizzo della modalità bilanci online (https://webtelemaco.infocamere.it/ - sportello pratiche bilanci nuovo bilancio). BILANCIO ORDINARIO/ABBREVIATO DI ESERCIZIO Composizione Copia del bilancio di esercizio, composta da: - stato patrimoniale - conto economico - nota integrativa Copia del verbale di assemblea di approvazione del bilancio. Il verbale di approvazione è un allegato obbligatorio del bilancio, previsto anche per le società unipersonali. Secondo la risoluzione 174/2000 del Ministero delle Finanze, è richiesta la registrazione della deliberazione dei soci che, approvando il bilancio, decidono di distribuire gli utili ai soci stessi. Allegati eventuali Copia della relazione sulla gestione, redatta dall'organo amministrativo. Se la società è in liquidazione, la relazione deve essere redatta dal liquidatore. Sono esonerate da tale relazione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., e qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell art. 2428 c.c.. Copia della relazione del collegio sindacale (qualora esistente). Per le società quotate in borsa: copia della relazione di certificazione del bilancio redatta dalla società di revisione. BILANCIO CONSOLIDATO Deve essere presentato, contestualmente al bilancio di esercizio e con le stesse formalità, da parte della società controllante. Al fine di soddisfare la condizione di presentazione contestuale imposta dalla legge, si raccomanda di eseguire la trasmissione telematica dei due depositi entro il termine di scadenza del bilancio di esercizio. Composizione Copia del bilancio consolidato, composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Copia della relazione di gestione consolidata, redatta dall organo amministrativo della società controllante. 3

Copia della relazione dell'organo di controllo contabile della società controllante. Per le società quotate in borsa: copia della relazione di certificazione del bilancio redatta dalla società di revisione. Esonero dalla redazione del bilancio consolidato L'art. 27 del d.lgs. 127/1991, prevede casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, con obbligo di indicazione delle ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Le società controllanti esonerate, a loro volta controllate, devono: a) indicare nella nota integrativa, oltre alle ragioni dell esonero, altresì la denominazione e la sede della società controllante; b) depositare copia del bilancio consolidato della controllante. In alternativa al punto b), la società può depositare la dichiarazione di un proprio amministratore attestante l avvenuto deposito di tale bilancio, precisandone gli estremi (ufficio del registro imprese, numero di protocollo, data di deposito), compilando l allegato NOTE aggiunto al modello B, oppure su di un documento allegato firmato digitalmente. FORMATO ELETTRONICO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO (PDF/A, XBRL) Il D.P.C.M. 10/12/2008 ha imposto l obbligo dell utilizzo del formato elettronico elaborabile XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali e delle cooperative. Tale obbligo si applica a partire dai bilanci riferiti agli esercizi in corso al 31 marzo 2008, e chiusi in data successiva al 16 febbraio 2009. I bilanci da depositare nel nuovo formato XBRL sono quindi tutti quelli che riguardano gli esercizi chiusi a partire dal 17 febbraio 2009 in poi. Non è rilevante la data di approvazione del bilancio da depositare. Fase pregressa: bilanci con chiusura esercizio fino al 16/02/2009 compreso. Le società che depositassero oggi un bilancio relativo ad esercizio chiuso entro il 16/02/2009 (per deposito e/o approvazione tardiva) devono depositare il bilancio ed i relativi allegati nel formato utilizzato in precedenza, rispettando la normativa in materia di documenti elettronici (d.p.c.m. 13/01/2004), che prevede documenti contenuti in file privi di macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati in essi rappresentati. Di conseguenza tutti i file che compongono la pratica di bilancio devono essere predisposti in formato PDF/A. Bilancio XBRL E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, il comunicato del Ministero dello sviluppo economico contenente l avviso 4

relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10/12/2008 sopra citato. Con tale avviso viene reso noto che, dal 17 novembre 2014 sul sito istituzionale di AgID (Agenzia per l Italia Digitale), è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Tenuto conto dell'avviso pubblicato sul sito dell'associazione XBRL, a decorrere dal 3 marzo 2015 (quale data di approvazione del bilancio), l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie. La nuova tassonomia rappresenta l estensione di quella dei prospetti contabili precedentemente in vigore e consente di integrare in un unico file digitale elaborabile tutto il bilancio di esercizio, comprensivo anche della nota integrativa. Un aspetto peculiare del nuovo vocabolario, a vantaggio dei redattori, consiste nella capacità di parziale autocompilazione/controllo della nota integrativa: una volta inseriti di dati degli schemi quantitativi, infatti, la compilazione di parte delle tabelle previste dall art. 2427 c.c. avviene in automatico, evitando gli oneri e gli errori del reinserimento dei dati. Ai fini della successiva consultazione degli atti, in fase di archiviazione della pratica, dal file XBRL in formato elaborabile viene automaticamente generato ed allegato alla pratica il trasformato PDF per l'erogazione, riconoscibile da: stesso nome file del bilancio XBRL ma con estensione XBRL.pdf ; tipo documento PC; descrizione BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL. IIl prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all art. 2423 del codice civile. Esonero dal formato XBRL I seguenti soggetti sono esonerati dal deposito del bilancio in formato XBRL: - società quotate in mercati regolamentati; - società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali (d.lgs. n. 38 del 28/02/2005); - società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art.1 d.lgs. 07/09/2005, n. 209; 5

- istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; - società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; - società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; - società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; - società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge 19 febbraio 1992, n. 142; - società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti; - sedi secondarie di società estere; - società che depositano un consolidato redatto all'estero avvalendosi dell'art. 27 del d.lgs.127/1991, solo in relazione al suddetto bilancio. BILANCIO DI SOCIETA ESTERA AVENTE SEDE SECONDARIA IN ITALIA (ART. 2508 C.C.) Composizione Copia del bilancio della società estera. Dichiarazione del legale rappresentante, indicante gli estremi della pubblicità attuata nello Stato dove la società ha sede legale o ricevuta dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato della sede legale. Se il bilancio è redatto in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione giurata in lingua italiana (art. 101 ter disposizioni attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'ambasciata o il Consolato Italiano. BILANCIO DEL G.E.I.E. Composizione Copia del bilancio di esercizio. Copia della deliberazione di approvazione da parte dei componenti del gruppo. SOGGETTI FIRMATARI La distinta di accompagnamento e gli allegati di cui è richiesto il deposito devono essere firmati digitalmente da uno dei seguenti soggetti: 6

1) amministratore: in questo caso la distinta di presentazione deve essere intestata all amministratore e da questi firmata digitalmente; non è rilevante che si avvalga di un intermediario per la trasmissione telematica; 2) intermediario speditore: in assenza di firma digitale sulla distinta da parte dell amministratore, occorre la firma autografa dell'amministratore obbligato apposta sul modello firme o sul modello procura speciale, che deve essere scannerizzato ed allegato, unitamente ad un file separato contenente il documento di identità del firmatario autografo scannerizzato (codice E20); la distinta di presentazione va intestata al soggetto che firma digitalmente in qualità di delegato (l'intermediario speditore), che firma pure digitalmente gli allegati; 3) commercialista iscritto nel relativo albo: in questo caso la distinta di presentazione deve essere intestata al professionista incaricato, che firma digitalmente sia la distinta sia gli allegati; il commercialista deve attestare la propria condizione di professionista incaricato dall impresa e gli estremi di iscrizione all albo di appartenenza. DIRITTI DI SEGRETERIA Il diritto di segretaria dovuto, comprensivo anche del contestuale deposito (se previsto per il tipo di società) dell elenco soci, è il seguente: - nel caso di presentazione telematica: euro 62,70, da pagarsi mediante il conto prepagato telematico; - nel caso di pratica presentata su supporto informatico: euro 92,70 (da pagarsi direttamente allo sportello in contanti o tramite POS, ovvero mediante versamento su conto corrente postale n. 108126 intestato alla Camera di commercio di Cuneo, allegando l attestazione dell avvenuto versamento). Per le cooperative sociali l importo è rispettivamente di euro 32,70 e di euro 47,70. Precisazione: l'importo aggiuntivo di euro 2,70 costituisce la maggiorazione per il finanziamento dell Organismo Italiano di Contabilità, approvato con decreto dirigenziale interministeriale del MSE di concerto con il Ministero dell'economia, in data 22/12/2011 e per l'anno 2012. IMPOSTA DI BOLLO 7

Il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 17/05/2002 n. 127, in vigore dal 17/07/2002, prevede che le domande, le denunce e gli atti presentati all ufficio del registro imprese telematicamente ovvero su supporto informatico, scontino un imposta di bollo forfetaria. Attualmente l importo dovuto è di euro 65. Per l assolvimento dell imposta di bollo devono essere indicati gli estremi dell autorizzazione alla riscossione in entrata, in modo virtuale, ottenuta dalla Camera di commercio di competenza, e rilevabile dall apposita tabella informatica. Gli estremi dell autorizzazione della Camera di commercio di Cuneo sono: autorizzazione n. 11981/2000/2 del 29/12/2000. Per i seguenti soggetti è prevista l esenzione totale dall imposta di bollo: - cooperative sociali ed O.N.L.U.S. in genere (d.lgs. 4/12/1997, n. 460). SANZIONI I termini per il deposito del bilancio di esercizio decorrono dal momento dell approvazione da parte dell assemblea dei soci. La presentazione in ritardo del bilancio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per ogni amministratore (art. 2630 cod. civ.), con pagamento liberatorio di euro 91,56 se il deposito avviene entro i trenta giorni successivi alla scadenza, ovvero di euro 274,66 nel caso di deposito oltre trenta giorni successivi alla scadenza; sono inoltre dovuti euro 20,00 per ogni verbale di notifica (sono gratuite le notifiche effettuate via PEC). CASI PARTICOLARI Trasferimento sede in altra provincia Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, il bilancio deve essere presentato alla Camera di commercio della provincia nella quale si trova la sede legale se, alla data del deposito, la domanda di iscrizione dell atto di trasferimento è già stata presentata. Trasformazione o fusione Le società di capitali che, prima dell'approvazione del bilancio, iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone o in soggetto dotato di forma giuridica diversa o che vengono incorporate per fusione, non sono tenute al deposito 8

dello stesso, in quanto è venuto a mancare l'organo assembleare competente per l approvazione, ovvero la società si è estinta. Società in liquidazione Le società in stato di liquidazione sono tenute esclusivamente al deposito del bilancio annuale, per il periodo corrispondente al normale esercizio della società. In questo caso si applicano le regole ordinarie di redazione ed approvazione del bilancio di esercizio. S.r.l.: approvazione del bilancio con modalità referendaria Secondo quanto previsto dall art. 2479 c.c., nella s.r.l. l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che qualora sia previsto dall atto costitutivo -può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci (art. 2478 c.c.). Per attestare l approvazione del bilancio, occorre quindi allegare il testo della decisione, così come trascritto sul libro, in luogo del tradizionale verbale di assemblea. Nel compilare la modulistica informatica, tale allegato viene comunque considerato come verbale di approvazione. Gruppi societari Le società soggette all attività di direzione e coordinamento altrui (art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercitano su di esse l attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell esercizio. Patrimoni destinati ad uno specifico affare Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Bilancio non approvato Il deposito del progetto di bilancio non approvato dall assemblea dei soci può essere effettuato presentando il mod. S2, compilato negli estremi dell atto (codice atto A99), con l indicazione nel modello NOTE che trattasi di deposito di progetto di bilancio non approvato. 9

Il diritto di segreteria dovuto è di euro 90 (euro 120 nel caso di domanda presentata su supporto informatico). E inoltre dovuto il bollo forfetario. Non ci sono termini. 10

ELENCO SOCI SOGGETTI OBBLIGATI società per azioni società in accomandita per azioni società consortili per azioni SOGGETTI ESCLUSI società quotate in Borsa società a responsabilità limitata società consortili a responsabilità limitata società cooperative consorzi G.E.I.E. UFFICIO COMPETENTE Registro imprese della provincia dove si trova la sede legale della società. TERMINI PER IL DEPOSITO Entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio. ELENCO SOCI INVARIATO Le società per azioni, s.a.p.a. e consortili per azioni il cui assetto societario risulta invariato* rispetto all ultimo elenco soci depositato al registro imprese, sono tenute ad effettuarne la riconferma; *(per elenco soci invariato si intende quello della società che non ha avuto ulteriori movimentazioni di azionisti). DIRITTI DI SEGRETERIA Per l elenco soci presentato al registro imprese contestualmente al bilancio di esercizio il diritto di segreteria è unico, pari a quello dovuto per il bilancio. 11

RETTIFICA - REINVIO REINVIO Nel caso di semplice errore materiale, tempestivamente rilevato prima dell evasione del deposito bilancio/iscrizione elenco soci, occorre effettuare un reinvio della pratica, al fine di evitare una doppia protocollazione, citando gli estremi del protocollo automatico già attribuito alla pratica da rettificare. L apposita funzione è prevista nella modulistica elettronica e in Telemaco. La pratica corretta viene così agganciata a tale protocollo originario, non ancora evaso. DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO E/O ELENCO SOCI GIA PRESENTATO ED EVASO Nel caso di bilancio già depositato ed evaso, quindi consultabile dal registro imprese, per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile procedere come segue. a) Qualora il bilancio approvato dall'assemblea agli atti della società sia corretto e risulti errata la copia presentata dall'amministratore al registro imprese, si deve effettuare un nuovo deposito del bilancio (senza eventuale elenco soci e quindi senza codice 508), con tutta la documentazione. Nel modello Note allegato occorre precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo n. del (indicarne gli estremi). Va inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, redatta secondo il modello camerale pubblicato sul sito, firmata da un soggetto dell impresa avente titolo o dal professionista incaricato che aveva già firmato la pratica ora rettificata. Il contenuto della dichiarazione deve fornire una spiegazione sintetica del motivo per cui necessita la rettifica del deposito a registro imprese. La dichiarazione comporta assunzione di responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del d.p.r. 445/2000). Il deposito a rettifica sostituisce il precedente, e l ufficio rende consultabile soltanto il bilancio corretto. I diritti di segreteria e l imposta di bollo previsti ammontano rispettivamente ad euro 30/50 ed euro 65. 12

b) Nel caso in cui l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio in quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili da rettificare, si effettua un nuovo deposito completo del bilancio (compreso l'eventuale elenco soci se previsto per la tipologia societaria, riferito alla nuova data di approvazione), con tutta la documentazione. Nelle note della pratica si deve precisare che trattasi di nuova approvazione del bilancio a rettifica del precedente. I diritti di segreteria e l imposta di bollo sono quelli previsti per il normale deposito del bilancio. Analogamente, nel caso di deposito di elenco soci già iscritto a registro imprese (solo per s.p.a., s.a.p.a, soc. consortili per azioni), per il quale si accerti successivamente l errata o omessa compilazione di parti dello stesso, va effettuato un nuovo deposito dell elenco soci (senza bilancio e quindi senza codice 7XX). Nelle note della pratica si deve precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con protocollo n. del. (indicarne gli estremi) e il motivo della rettifica. I diritti di segreteria e l imposta di bollo previsti ammontano rispettivamente ad euro 30/50 ed euro 65 per bollo forfetario. 13

CONSORZI CONTRATTI DI RETE CONSORZIO (ARTT. 2612 E SS. C.C.) I consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2612 e seguenti del codice civile, sono tenuti a depositare al registro imprese la situazione patrimoniale (art. 2615 bis c.c.) entro due mesi dalla chiusura dell esercizio annuale; l obbligo è a carico delle persone che hanno la direzione del consorzio. Come evidenziato nella nota di Unioncamere Area Diritto d Impresa e Finanza - del 23 dicembre 2009, prot. n. 18751, l obbligo di adottare la modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi iscritti al registro imprese. In base alla formulazione dell'articolo 2615 bis del codice civile, a decorrere dall'anno 2016, per SITUAZIONE PATRIMONIALE si intende il bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - redatti secondo la nuova tassonomia XBRL. L'unica differenza rispetto al bilancio della società di capitali / cooperativa è l'assenza del verbale di approvazione. Non è prevista l allegazione dell elenco dei consorziati. Nel corso dell esercizio, ai sensi dell art. 2612 c.c., gli amministratori devono depositare a registro imprese entro 30 giorni dalla formalizzazione la domanda di iscrizione della variazione dei consorziati. Questo ufficio registro imprese dall'anno 2004 ha ritenuto applicabile - a titolo facoltativo e per analogia - la normativa speciale prevista per i confidi a tutti i consorzi iscritti a registro imprese, Tuttavia, stante le difficoltà operative ed i dubbi interpretativi legati all applicazione analogica della normativa sui confidi a tutti i consorzi, l ufficio registro imprese ha deciso di ripristinare a partire dal 2010 un unica modalità valida per i consorzi, cioè quella prevista dall art. 2615-bis del codice civile (v. sopra). In tale caso il deposito del bilancio di esercizio approvato costituisce un ulteriore eventuale adempimento facoltativo. In base a quanto sopra, a decorrere dal 2010, tutti i consorzi iscritti a registro imprese devono esclusivamente seguire le disposizioni del codice civile: - art. 2615 bis c.c.: deposito della situazione patrimoniale (v. sopra) entro due mesi dalla chiusura dell esercizio; 14

- art. 2612 c.c.: comunicazione delle variazioni dei consorziati nel termine di trenta giorni da ogni modifica (di norma con verbale di presa d atto da parte dell organo competente, secondo le previsioni statutarie). CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI ( CONFIDI ) Il d.l. n. 269/2003 (art. 13, rubricato "Disciplina dell attività di garanzia collettiva dei fidi"), convertito con modifiche dalla legge 326/2003 (G.U. 25/11/2003 n. 274, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione) art. 13, commi 34, 35, 36 - ha introdotto una disciplina speciale riguardante i consorzi di garanzia collettiva fidi (c.d. confidi ). Essa prevede, in sintesi: - obbligo a carico degli amministratori di redigere il bilancio di esercizio (con l osservanza delle disposizioni previste per le s.p.a.); esso deve essere approvato dall assemblea dei consorziati entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, e depositato a registro imprese entro 30 giorni dall approvazione; - obbligo di aggiornare l iscrizione a registro imprese dei consorziati soltanto una volta l anno, depositando l elenco aggiornato riepilogativo dei consorziati contestualmente al bilancio, riferito alla data di approvazione del bilancio stesso; quindi gli amministratori non sono più tenuti a depositare a registro imprese le comunicazioni di variazioni dei consorziati ogni volta che avvengono; - obbligo di tenuta - fra l altro - del libro dei consorziati, che può essere esaminato dai creditori che intendano fare valere la responsabilità vero i terzi dei singoli consorziati, che deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato dall ufficio registro imprese o da un notaio. CONSORZIO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE L'art. 42 del "decreto sviluppo" d.l. n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134/2012) ha definito la fattispecie dei "consorzi per l'internazionalizzazione", ed ha stabilito (al comma 7) che ad essi si applicano le disposizioni dei "consorzi fidi" (confidi v. sopra) relativamente all'aggionamento dei consorziati, al deposito del bilancio e alla tenuta dei libri e delle scritture contabili (art. 13, commi 34, 35, 36 legge n. 326/2003, di conversione del d.l. n. 269/2003). 15

I consorzi per l internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile (o in forma di società consortile o cooerativa). Essi hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività dei consorzi per l internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell oggetto, sono ricomprese le attività relative all importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi. CONTRATTO DI RETE Il deposito della situazione patrimoniale di un contratto di rete è stabilito dall'art. 3, comma 4 ter numero 3) del D.L. 10/02/2009, n. 5, che prevede l'obbligo - per i contratti di rete con organo comune e dotati di un fondo patrimoniale di deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (come avviene per i consorzi). Non è rilevante se il contratto di rete è dotato o meno della personalità giuridica. Il deposito deve essere effettuato presso l'ufficio registro imprese in cui il contratto di rete ha sede, ed a cura dell'organo comune (es. il presidente della rete ). Dal 2014, limitatamente al deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete di imprese privo di personalità giuridica (codice atto 722), è stato eliminato il controllo di congruenza del codice fiscale indicato nel modello B, con il codice fiscale riportato negli allegati. Questo si è reso necessario per consentire la spedizione della pratica di deposito della situazione patrimoniale per la rete di impresa priva di personalità giuridica e quindi senza una posizione autonoma al registro imprese, in quanto il modello B riporta i dati dell impresa di riferimento che provvede al deposito, mentre gli allegati contengono il codice fiscale e i dati identificativi della rete. 16