REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO

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COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO Provincia di Teramo Via Poliseo De Angelis, 24 64046 Montorio al Vomano CAP 64046 P. IVA 00580460673 Tel. 0861/5021 Fax 0861/592509 Sito Web: www.comune.montorio.te.it REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO Approvato con deliberazione del C.C. n 30 del 08 giugno 2017 Entrato in vigore in data il 15 giugno 2017

Art. 1 Finalità e ambiti territoriali Il presente regolamento ha lo scopo di favorire una più ampia partecipazione dei commercianti che hanno la loro attività nel territorio comunale di Montorio al Vomano alla vita democratica del Comune per una più efficace e moderna funzionalità amministrativa, nonché per favorire lo sviluppo del commercio fisso. Art. 2 Organi della consulta Gli organi della consulta sono: il Presidente del Direttivo della Consulta del Commercio; il Vice Presidente del Direttivo della Consulta del Commercio; il Direttivo della Consulta del Commercio l Assemblea della Consulta del Commercio; Art. 3 Composizione ed elezione del Direttivo della Consulta del Commercio Il Direttivo della Consulta si compone di n. 9 membri compreso il Presidente, di cui 3 rappresentanti eletti tra i commercianti del Centro Storico di Montorio al Vomano e n. 6 rappresentanti eletti tra i commercianti che esercitano l attività fuori dal Centro Storico di Montorio. Essi vengono eletti secondo la seguente procedura. Il Sindaco convoca l Assemblea della Consulta dei Commercianti della quale fanno parte tutti i commercianti che hanno un attività sul territorio comunale. L Assemblea della Consulta del Commercio elegge i membri del Direttivo della Consulta del Commercio con due distinte votazioni: - la prima per eleggere i 6 componenti del direttivo e aventi l attività commerciale fuori dal Centro Storico di Montorio al Vomano; - la seconda per eleggere i 3 componenti del Direttivo tra i commercianti che hanno l'attività nel Centro Storico di Montorio al Vomano. L Assemblea della Consulta del Commercio elegge, inoltre, n. 4 componenti supplenti (di cui 2 eletti tra i Commercianti del Centro Storico di Montorio al Vomano e n. 2 eletti tra i commercianti che esercitano l attività fuori dal Centro Storico di Montorio al Vomano) per eventuali sostituzioni in caso di dimissioni, decadenza o morte, seguendo lo stesso criterio sopra indicato. In caso di parità di voti deve considerarsi eletto il commerciante con maggiore anni di attività. L assemblea è valida se interviene almeno la maggioranza dei componenti, in prima convocazione o almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche nell arco della medesima giornata fissata per la prima convocazione. Art. 4 Durata della Consulta del Commercio La Consulta del commercio resta in carica per la durata del mandato del Sindaco e, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, fino al giorno precedente l affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 5 Requisiti del Direttivo della Consulta del commercio Sono eleggibili a membro del Direttivo della Consulta del commercio tutti i commercianti che hanno l attività nel Comune di Montorio al Vomano. Non possono essere eletti: - Deputati e Senatori; - Consiglieri e membri delle Giunte Regionali, Provinciali; - Consiglieri, membri della Giunta e dipendenti del Comune di Montorio al Vomano; Il Direttivo della Consulta del commercio verifica nella sua prima riunione le condizioni di eleggibilità dei propri membri. La sussistenza di cause di ineleggibilità comporta la decadenza. Il trasferimento dell attività in altro Comune comporta la decadenza dalla carica. Così come, vi è la decadenza qualora vi sia il trasferimento dell'attività fuori dal Centro Storico e viceversa. Qualora cause di ineleggibilità sopravvengano dopo l elezione, esse costituiscono cause di incompatibilità che devono essere contestate all interessato dal relativo Direttivo della Consulta del commercio nella prima seduta utile. Il permanere della causa di incompatibilità per un periodo di 30 giorni, successivi alla contestazione, comporta la decadenza. Art. 6 Funzioni del Direttivo della Consulta del commercio Il Direttivo della Consulta del commercio può promuovere iniziative atte allo sviluppo del tessuto commerciale e verificare le problematiche che interessano i commercianti del territorio comunale. Il Direttivo della Consulta del commercio, inoltre, tende a stimolare e sviluppare la partecipazione di tutti i commercianti, recepisce le loro esigenze e collabora al loro soddisfacimento sottoponendole e rappresentandole all amministrazione comunale. Le riunioni del Direttivo della Consulta del commercio sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Al Direttivo della Consulta del commercio può essere richiesto un parere consultivo su atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio inerenti problematiche legate al commercio; Il Direttivo della Consulta del commercio deve esprimere il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta formulata dal Sindaco al Presidente del Direttivo della Consulta. I pareri non pervenuti in forma scritta al protocollo dell Ente, entro il termine di cui sopra, non vengono presi in considerazione. Al presidente del Direttivo della Consulta del commercio è inviata copia dell ordine del giorno del Consiglio comunale qualora in esso vi siano attività legate al commercio. Il Direttivo della Consulta del Commercio relaziona all Assemblea della Consulta, alla fine dell anno, le attività svolte. Art. 7 Funzioni dell Assemblea della Consulta del commercio Il Sindaco o suo delegato ricopre il ruolo di Presidente dell Assemblea. Fanno parte dell Assemblea della Consulta del Commercio tutti i commercianti che hanno la loro attività sul territorio comunale;

L Assemblea della Consulta del Commercio si riunisce, di norma, almeno una volta l anno su convocazione scritta del Presidente dell Assemblea o quanto lo richiede il Presidente del Direttivo o su richiesta di un terzo dei componenti dell Assemblea stessa. L Assemblea della Consulta del Commercio elegge i componenti del Direttivo e nella riunione annuale si rende promotore delle linee di indirizzo. L Assemblea della Consulta del Commercio valuta annualmente le attività svolte dal Direttivo della Consulta del Commercio. L Assemblea della Consulta del commercio è convocata dal Presidente. L Assemblea della Consulta del commercio può riunirsi altresì su richiesta del Sindaco o di almeno 1/3 dei membri con l indicazione delle questioni da porre all ordine del giorno. Le riunioni dell Assemblea della Consulta del Commercio sono valide se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri. L Assemblea della Consulta del Commercio delibera a maggioranza dei votanti non computandosi tra essi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quando il Presidente è impedito l Assemblea della Consulta è presieduta dal membro più anziano di attività. Di ogni seduta viene compilato un verbale a cura del Segretario che riporta i presenti e gli assenti e, in sintesi, illustra il contenuto della discussione, indica gli intendimenti del consesso e le sue decisioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, copia dello stesso è trasmessa entro 7 giorni all Amministrazione Comunale. I membri dell Assemblea della Consulta del commercio, ivi compreso il Presidente, esercitano il loro mandato senza avere diritto ad alcuna retribuzione o indennità. Art. 8 Presidente del Direttivo della Consulta del commercio Il Presidente del Direttivo della Consulta del commercio è individuato automaticamente in colui che, tra i componenti eletti nel Direttivo, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti, sarà Presidente il commerciante con il maggior numero di anni d attività o, in subordine, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età anagrafica. Qualora il Presidente del Direttivo della Consulta sia stato individuato tra i commercianti del Centro Storico di Montorio al Vomano il Vice Presidente del Direttivo della Consulta viene individuato automaticamente in colui, tra i componenti del Direttivo eletti tra i commercianti che esercitano l attività fuori dal Centro Storico di Montorio al Vomano, che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei suddetti voti, sarà Vice Presidente il Commerciante con il maggior numero di anni di attività, o in subordine, in caso di ulteriore parità il più anziano di età anagrafica. Ai fini dell individuazione del Vice Presidente della Consulta del Commercio, un meccanismo inverso a quello sopradescritto, si applica nel caso in cui il Presidente del Direttivo della Consulta del Commercio sia stato individuato tra i Commercianti esercenti l attività fuori dal Centro Storico di Montorio al Vomano. Il Presidente del Direttivo della Consulta resta in carica per il periodo di cui all art. 4. Il Presidente del Direttivo della Consulta del commercio può essere revocato per giustificato motivo con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti. Il Presidente non partecipa alla votazione relativa alla sua revoca.

Il Presidente del Direttivo della Consulta del commercio, o un membro del Direttivo della Consulta dal medesimo delegato, oltre alle altre attività descritte nel presente regolamento, svolge i seguenti compiti: - convoca e presiede il Direttivo della Consulta del commercio dirigendone i lavori; - predispone l ordine del giorno del Direttivo della Consulta del commercio; - firma i verbali delle sedute e li trasmette all amministrazione comunale; - recepisce gli indirizzi dell Assemblea della Consulta del Commercio e la volontà del Direttivo e se ne fa portavoce presso l Amministrazione comunale; - espone al Sindaco e/o all Assessore/Consigliere competente per materia i problemi della consulta che siano a sua diretta conoscenza; Il Presidente del Direttivo della Consulta del commercio, ha come referente nell ambito dell Amministrazione comunale un Assessore/Consigliere individuato dal Sindaco che potrà indirizzarlo agli uffici, volta per volta competenti, al fine di acquisire informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Art. 9 Segretario dell Assemblea della Consulta e del Direttivo del commercio Svolge le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali delle riunioni un dipendente del Comune con almeno la qualifica di Cat. C. Fanno parte della Consulta del Commercio, senza diritto di voto e non contribuiscono a formare il quorum, anche i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentativi. Art. 10 Oneri a carico del Comune Il Comune mette gratuitamente a disposizione dell Assemblea e del Direttivo della Consulta del commercio, limitatamente alle necessità delle loro riunioni e compatibilmente alle esigenze dell Ente, i locali del Municipio al momento disponibili. Oltre a quanto previsto dal presente articolo nessun ulteriore onere o spesa per il funzionamento della Consulta del commercio può essere a carico del Comune. Art. 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera di approvazione all Albo Pretorio Comunale. Art. 12 Disposizioni transitorie e finali Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.