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29/11/2012 Lavoro Appalti Responsabilità solidale La norma introdotta dall articolo 13-ter del Decreto Crescita (Dl n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012) stabilisce rispettivamente per il committente e per l appaltatore l obbligo di verificare l esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell Iva da parte dell appaltatore o del subappaltatore. Sul tema della responsabilità solidale negli appalti l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 40/E che fornisce dei chiarimenti sui due aspetti maggiormente critici della disposizione: la decorrenza dei relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'iva.

Purtroppo nel nostro distretto si sta diffondendo a macchia d'olio la richiesta di committenti o appaltatori della certificazione o asseverazione anche da parte di ditte collegate al settore tessile. Non essendo chiaro e nemmeno tutt ora chiarito quali settori sono interessati a questa normativa, poiché nella legge si parla di - misure urgenti per l'edilizia ed i trasporti e secondo tale lettura vada applicato esclusivamente a questi settori, si consiglia nel dubbio di seguire tale comportamento e quindi fornire o richiedere quanto sotto esposto La norma prevede la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell Iva da parte, rispettivamente, dell appaltatore o del subappaltatore nell ambito del contratto, ma allo stesso tempo esclude dalla responsabilità l appaltatore/committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti.

Entrata in vigore della disposizione Dato che gli adempimenti previsti sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall entrata in vigore della norma, la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall 11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della norma. Valide anche le dichiarazioni sostitutive Come afferma la norma, gli adempimenti fiscali in questione possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato. In alternativa, precisa la circolare, è valida anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l appaltatore/subappaltatore garantisce l adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell Iva per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati contenere l affermazione che l Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa A tal fine si ritiene utile fornire un fac-simile di autocertificazione che le imprese possono farsi rilasciare dai propri appaltatori prima di pagar loro il corrispettivo. A disposizione, Mauro D'Elia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL APPALTATORE resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e conforme alla circolare dell Agenzia delle Entrate n.40/e dell 8.10.2012 Il sottoscritto........... nato a........... il.... residente a..... in qualità di rappresentante legale della società... (appaltatore) consapevole delle sanzioni penali richiamate dall articolo 76 del DPR 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi con riferimento al contratto di appalto stipulato con la società...... (committente) il. PREMESSO CHE In base al comma 28 bis del D.L. n.223/2006 convertito nella L. n.248/2006, così come sostituito dall articolo 13-ter del D.L. n.83/2012 convertito nella L. n.134/2012 1. l appaltatore ha il dovere di dimostrare al committente di aver correttamente effettuato i versamenti dovuti in relazione alle prestazioni eseguite nell ambito dell appalto relativamente alle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e all Iva; 2. il committente può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore solo dopo aver acquisito dall appaltatore stesso la prova dei versamenti di cui al punto precedente; 3. l Agenzia delle Entrate con circolare n.40/e/2012 ha chiarito che la prova di cui ai punti precedenti può essere costituita da un autocertificazione dell appaltatore; DICHIARA a) di aver computato l IVA relativa alla fattura n..... del.... concernente l esecuzione dell appalto nella liquidazione periodica IVA del........ (indicare il periodo mensile o trimestrale) da cui è scaturita un imposta a debito a credito che l imposta a debito è stata versata col modello F24 del prot. telematico n.. ; ovvero presentato presso..... (indicare l Istituto Bancario dove il modello è stato presentato per il pagamento) che le fatture sono state emesse applicando il regime Iva per cassa SI NO b) di aver versato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente per i lavoratori impiegati dell appalto del mese di col modello F24 del.prot. telematico n.. ; ovvero presentato presso..... (indicare l Istituto Bancario dove il modello è stato presentato per il pagamento) che il versamento delle ritenute è avvenuto mediante scorporo NO SI, totale SI, parziale La dichiarazione riguarda i versamenti dell Iva e delle ritenute scaduti alla data di pagamento del corrispettivo da parte del committente. Data Firma appaltatore