Solidarietà passiva in materia di IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente nei subappalti. di Andrea Trevisani

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1 R. De Pirro e G.M. Palladini, «Responsabilità solidale dell appaltatore nei versamenti delle ritenute e dell IVA», n. 42/2012, pag. 30 IVA Solidarietà passiva in materia di IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente nei subappalti di Andrea Trevisani Con l entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale nell ambito dei contratti di subappalti, per i versamenti di IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sono ulteriormente peggiorati i già lunghi tempi di pagamento fra imprese, in un momento in cui, peraltro, uno dei principali problemi delle aziende è rappresentato dalla grave crisi di liquidità. Con la circolare n. 40/E del 2012, l Agenzia delle entrate fornisce due importanti chiarimenti in merito: le nuove disposizioni interessano i pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 in relazione a nuovi contratti di appalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012; inoltre, l appaltatore/subappaltatore può dimostrare il regolare versamento di IVA e ritenute attraverso apposita attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oltre che mediante asseverazione rilasciata da soggetti professionali. Numerose altre problematiche restano aperte e sono auspicabili interventi normativi che semplifichino la disciplina. L art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 (cd. decreto sviluppo) (1) (2), che ha modificato la disciplina relativa alla responsabilità solidale negli appalti, continua a determinare, nonostante i primi chiarimenti dell Agenzia delle entrate (3), ritardi nel pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettuate in esecuzione di contratti di appalto. La norma, meritevole nella sua finalità in quanto tesa a contrastare il mancato versamento di tributi, di fatto, però, viene a «scaricare» su soggetti privati (committenti ed appaltatori) verifiche e controlli tipici degli organi dell Amministrazione finanziaria determinando, conseguentemente, maggiori oneri burocratici a carico delle imprese. In estrema sintesi, prima di entrare nel dettaglio della disposizione, lo schema delineato dalla norma può essere così riassunto. L appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore all Erario per le prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità viene meno se l appaltatore acquisisce la documentazione relativa all esecuzione dei versamenti. L appaltatore, sino a quando non acquisisce la citata documentazione, può sospendere (più precisamente: deve sospendere se non vuole incorrere nella responsabilità solidale) il pagamento del corrispettivo al subappaltatore. Stesso schema concerne i rapporti fra committente ed appaltatore: il committente deve sospendere il pagamento del corrispettivo fino a quando non acquisisce la documentazione dei corretti versamenti di ritenute ed IVA effettuati dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Nel caso del committente, però, non opera la solidarietà passiva ma il medesimo è passibile di sanzione amministrativa. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, operative dalla data di entrata in vigore del- Andrea Trevisani - Responsabile fiscale Confartigianato Note: (1) Il citato articolo provvede a sostituire il comma 28 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, oltre che ad aggiungerne altri due nuovi: commi 28-bis e 28-ter. (2) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n (3) Cfr. circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 3465

2 IVA la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 (12 agosto 2012), si è venuta a creare una situazione di incertezza, in parte temperata dai chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate nella circolare in commento, che ha determinato (e continua, seppur in misura minore, a determinare) un rallentamento nei pagamenti dei corrispettivi. Vale la pena ricordare che precedentemente alle ultime modifiche introdotte dal Parlamento nel corso del dibattito relativo alla conversione in legge del D.L. n. 83/2012, il comma 28 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006 era già stato interessato, all inizio del 2012, da una riscrittura ad opera del D.L. n. 16/2012 (4). In particolare, il comma 28 dell iniziale D.L. n. 223/2006 era stato sostituito con il seguente: «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, al versamento all erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell ambito dell appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l inadempimento». Veniva così modificata la disciplina della responsabilità in solido, in caso di appalto e/o di subappalto di opere e servizi. Tale solidarietà, ristretta in origine all appaltatore e subappaltatore, veniva allargata anche alla figura del committente. La disposizione, a differenza di quella precedente, estendeva la responsabilità descritta, in quanto stabiliva che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro era responsabile in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA relativa alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell ambito dell appalto. Tale responsabilità, precisava la previsione normativa, veniva meno qualora il committente avesse dimostrato di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l inadempimento. Tale ultima clausola si caratterizzava per l eccessiva indeterminatezza ed ampiezza della formulazione, rendendo necessario, quindi, un nuovo intervento legislativo sulla disciplina. Data di entrata in vigore delle nuove disposizioni Il primo dubbio risolto con la circolare in commento concerne l individuazione del momento dal quale le nuove norme producevano effetto. A tal riguardo, come detto prima, le nuove disposizioni sono in vigore dal 12 agosto 2012 senza, però, nessuna indicazione in merito agli effetti delle stesse in relazione ai rapporti giuridici già in essere. L Agenzia, al riguardo, interviene precisando che le disposizioni trovano applicazione solo per i nuovi contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto Sulla considerazione, inoltre, che la norma in argomento introduce, sia a carico dell appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l Agenzia ritiene che, in base all art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano dovuti a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la documentazione può essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012, e, come prima affermato, concernente contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto Alla base di tale ragionamento vi è la considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. A parere dell Agenzia, la norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali. In pratica, quindi, la norma, sino all 11 ottobre 2012, non modifica i comportamenti assunti dagli operatori. Responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore L art. 13-ter del citato decreto, come prima affer- Nota: (4) Più precisamente dall art. 2, comma 5-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n

3 IVA mato, ha previsto, nei contratti di appalto di opere, forniture e servizi (5) (6), la responsabilità in solido dell appaltatore in relazione ai versamenti dovuti all Erario dai subappaltatori per ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed IVA. Tale responsabilità opera, come precisato dalla norma, in caso di mancato versamento (la condotta da seguire per limitare la responsabilità solidale sarà analizzata infra) delle ritenute e dell IVA relative alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto, limitatamente ai versamenti scaduti alla data in cui interviene il pagamento del corrispettivo. Inoltre, la responsabilità solidale viene meno se l appaltatore, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce la documentazione comprovante il corretto adempimento dei citati versamenti. La norma prevede espressamente che l attestazione dell avvenuto adempimento può avvenire anche mediante acquisizione di apposita asseverazione rilasciata dai soggetti di cui all art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (CAF imprese) ovvero dai professionisti indicati all art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro). Criticità nella verifica del corretto adempimento In pratica, provando ad esplicitare con un esempio il contenuto della norma, nel caso in cui un subappaltatore abbia emesso fattura, datata 15 ottobre per euro oltre l IVA del 21% e l appaltatore intenda saldare la medesima il 5 dicembre 2012, tale ultimo soggetto dovrà verificare, prima di effettuare il pagamento, che l IVA relativa alla citata fattura sia stata correttamente versata per evitare di incorrere nella solidarietà passiva. Solidarietà passiva che, come specificato dalla norma, in ogni caso non può essere di ammontare superiore al corrispettivo dovuto. Supponendo che il subappaltatore LA PRASSI AMMINISTRATIVA Entrata in vigore Le nuove disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti si applicano solo ai nuovi contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto Poiché sono introdotti, a carico sia dell appaltatore che del subappaltatore, adempimenti di natura tributaria, l Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40/E del 2012, ritiene che tali adempimenti sono dovuti a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma; la documentazione può essere richiesta solo in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012 e concernenti contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto sia un soggetto che liquida mensilmente l IVA, l appaltatore dovrà chiedere conto della regolare liquidazione del tributo avvenuta in data 16 novembre. Notevoli sono le criticità riscontrabili per la verifica del corretto adempimento in materia di IVA in quanto difficilmente (o, più pragmaticamente, quasi mai) vi è coincidenza fra versamento dell IVA e importo indicato in fattura. Va, infatti, ricordato che alla liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) concorrono una serie di elementi (fatture emesse e ricevute, pro rata di indetraibilità, indetraibilità oggettive, ecc.) che difficilmente permettono di «agganciare» al risultato del ver- Note: (5) L ambito di applicazione della nuova disposizione risulta molto ampio, in quanto parrebbe abbracciare tutti i settori senza nessuna limitazione. Soggiacciono a tale disciplina, ad esempio, i contratti aventi ad oggetto la costruzione e la ristrutturazione di immobili (settore, quello edile, a cui senz altro la norma sembra ispirarsi) ma anche quelli aventi ad oggetto la manutenzione periodica di impianti o la pulizia di uffici e opifici industriali. Dovrebbero restare esclusi dalla disciplina in oggetto i contratti di compravendita con posa in opera. Al riguardo, in tema di reverse charge, l Agenzia delle entrate, nella risoluzione 10 agosto 2007, n. 220/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, ha affermato che si rientra nella compravendita con posa in opera quando lo scopo principale è la cessione di un bene, mentre l esecuzione dell opera è esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura. Viceversa, si è in presenza di un contratto di appalto se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione dell opera, in quanto la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato. (6) Vengono avanzati dubbi circa l ambito di applicazione delle nuove disposizioni (G. Giuliani, in Il Sole - 24 Ore del 21 ottobre 2012, pag. 17). In particolare, andrebbe chiarito se le disposizioni si rendono applicabili ai soli contratti di appalto stipulati nell ambito dell edilizia in quanto l art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 è contenuto nel titolo I che reca «Misure urgenti per le infrastrutture l edilizia ed i trasporti» e precisamente nel Capo III a sua volta dedicato alle «Misure per l edilizia». Al riguardo sarebbe auspicabile, in tutti i modi, un intervento normativo che limiti la portata della disposizione al solo settore edile. 3467

4 IVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA Limitazione alla responsabilità solidale L Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40/E del 2012, ha precisato che la responsabilità solidale dell appaltatore viene meno come pure l illecito amministrativo punibile in capo al committente, non solo nei casi in cui venga acquisita l asseverazione, ma anche in presenza di attestazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale l appaltatore/subappaltatore dichiari l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. samento, in modo univoco, l importo dell IVA addebitata in fattura. Quando poi non accada che, a seguito della liquidazione, il contribuente presenti una situazione creditoria del tributo. Inoltre, l art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, nel caso di prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di altro subappaltatore, si rende applicabile il meccanismo del reverse charge. L applicazione del citato meccanismo, teso a contrastare il mancato riversamento all Erario dell IVA incassata dai subappaltatori, risolve a monte il problema in quanto il tributo non viene addebitato in fattura dal prestatore, per cui, in capo al medesimo, non si manifesta nessun debito d imposta. In tale situazione (assenza di imposta addebitata) non sorge, logicamente, nessuna solidarietà passiva in relazione al comportamento omissivo del subappaltatore (che di fatto non può esserci). Ulteriori incognite si manifestano in presenza di subappaltatori che hanno adottato il regime dell IVA per cassa disciplinato dall art. 7 del D.L. n. 185/2008 ovvero che, dal 1 dicembre 2012, utilizzeranno il nuovo analogo regime (7). Il citato regime (sia nella vecchia che nella nuova versione) prevede, in buona sostanza, che l IVA sulle fatture emesse diviene esigibile all atto dell incasso del corrispettivo. In tale situazione, è del tutto evidente che l appaltatore, nel momento in cui salda una fattura, non potrà verificare il regolare versamento dell IVA che, stando alle prescrizioni normative, dovrà confluire nella liquidazione relativa al periodo in cui avviene l incasso. Per quanto concerne, inoltre, le ritenute operate dal subappaltatore in relazione ai redditi di lavoro dipendente, le complessità non sono minori rispetto a quello viste in materia di IVA. Supponiamo che un subappaltatore per il compimento di un determinato appalto si avvalga, per un periodo limitato, dell apporto lavorativo di parte dei propri dipendenti. Anche per tale ipotesi, essendo il versamento delle ritenute effettuato, a cadenza mensile, cumulativamente in relazione a tutti i dipendenti dell impresa, è impossibile verificare, attraverso il Mod. F24, la correttezza dell adempimento in relazione ai singoli dipendenti che hanno prestato la propria attività nell ambito di quello specifico contratto di appalto. Limitazione alla responsabilità solidale Come prima anticipato la responsabilità solidale viene meno se l appaltatore acquisisce l attestazione dell avvenuto adempimento ovvero asseverazione, rilasciata da CAF imprese o professionisti abilitati (vedi supra). Sul tema è intervenuta l Agenzia delle entrate che con la circolare in esame ha precisato, sgombrando il campo da iniziali equivoci, che la responsabilità solidale dell appaltatore viene meno come pure l illecito amministrativo punibile in capo al committente, non solo nei casi in cui venga acquisita (da parte del committente o dell appaltatore) l asseverazione, ma anche in presenza di attestazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale l appaltatore/subappaltatore dichiari l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. In base al tenore letterale della norma, la citata attestazione deve riguardare esclusivamente i versamenti i cui termini sono già scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, essendo, pertanto, ininfluenti gli accadimenti successivi. Per focalizzare il problema collegato a tale affermazione, si pensi al caso in cui il subappaltatore operi nel regime dell IVA per cassa: in tale ipotesi il debito d imposta confluisce nella liquidazione relativa al periodo in cui avviene l incasso del corrispettivo che, pertanto, non potrà che essere successiva all incasso del pagamento. La circolare in commento, affrontando il te- Nota: (7) Nuovo regime previsto dall art. 32-bis del D.L. n. 83/

5 IVA ma dell autocertificazione, precisa, in linea generale, che nella dichiarazione sostitutiva va indicato «il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata» e successivamente che vanno riportati «gli estremi del Mod. F24 con il quale i versamenti dell IVA... sono stati effettuati», aggiungendo, però, che l appaltatore può specificare se «dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa (art. 7 del D.L. n. 185/2008) oppure la disciplina del reverse charge». L Agenzia, quindi, si è preoccupata di affermare che nei casi in cui non sia scaturito nessun debito IVA in relazione a specifiche modalità di liquidazione del tributo, il subappaltatore o l appaltatore attesterà tale situazione liberando, rispettivamente, il proprio appaltatore o committente dall applicazione di possibili sanzioni (responsabilità solidale ovvero sanzione amministrativa). Sostanzialmente, quindi, appaiono non coerenti, in primis, con il disposto normativo e, poi, con l interpretazione fornita dall Agenzia, situazioni di blocco dei pagamenti sino al momento in cui non venga dimostrata l avvenuta liquidazione e (l eventuale) versamento del tributo. Non è pensabile che il legislatore abbia voluto, peraltro in un momento in cui le azioni del Governo sono orientate a velocizzare i pagamenti fra imprese, allungare ulteriormente i termini di pagamento arrivando all assurdo che, in presenza di contribuenti con liquidazione dell imposta trimestrale o, peggio ancora, annuale come nel caso dei contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (8), il committente/appaltatore possa (o più correttamente debba, per evitare sanzioni) sospendere i pagamenti sino ad intervenuta liquidazione e versamento del tributo. Stesso ragionamento vale anche per le ritenute: se alla data del pagamento del corrispettivo non sono IL PROBLEMA APERTO Rapporti fra committente e appaltatore Il committente, oltre a dover verificare la correttezza del comportamento del suo appaltatore, deve porre attenzione anche al fatto che gli eventuali subappaltatori del medesimo abbiano regolarmente versato l IVA e le ritenute. In pratica, tutti coloro che intervengono nella filiera dell appalto devono essere in regola con il Fisco con i versamenti di IVA e ritenute. Il committente, prima di pagare, deve farsi dichiarare, al fine di evitare la specifica sanzione, che il suo appaltatore ha regolarmente versato l IVA e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative agli adempimenti già scaduti; ma non basta: dovrà anche acquisire l attestazione degli eventuali subappaltatori di cui si è servito l appaltatore provante la medesima situazione. ancora scaduti i termini per il versamento delle medesime, l appaltatore/subappaltatore non potrà che attestare tale situazione e tale attestazione libererà da responsabilità il committente/appaltatore. È del tutto evidente che interpretazioni che colleghino il venir meno della responsabilità alla materiale verifica dei versamenti di IVA e/o ritenute sono assolutamente non in linea con il dettato normativo. Rapporti fra committente e appaltatore Analizziamo, ora, i riflessi della nuova norma nei rapporti fra committente ed appaltatore chiarendo da subito che la sanzione in capo al committente non si spinge sino alla responsabilità solidale dell IVA e delle ritenute eventualmente non versate dall appaltatore o dai subappaltatori ma viene, dalla legge, determinata nella misura minima di euro sino ad un massimo di euro. La norma, per il resto, conferma l impianto della disposizione che regola i rapporti fra appaltatori e subappaltatori: il committente, anche in questo caso, può sospendere il pagamento sino al momento in cui non verifica (mediante attestazione rilasciata dall appaltatore ovvero mediante asseverazione redatta dai soggetti specificatamente individuati) che al momento del pagamento del corrispettivo, relativamente agli adempimenti fiscali scaduti, sia stata correttamente versata l IVA e le ritenute in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di appalto. Per il committente le cose si complicano in quanto, oltre a dover verificare la correttezza del comportamento del suo appaltatore, deve porre attenzione anche al fatto che gli eventuali subappaltatori del medesimo abbiano regolarmente versato Nota: (8) Art. 13 della legge n. 388/

6 IVA l IVA e le ritenute. In pratica, tutti coloro che intervengono nella filiera dell appalto devono essere in regola con il Fisco con i versamenti di IVA e ritenute. È subito evidente che le criticità rappresentate prima si amplificano notevolmente. Infatti il committente, prima di pagare, deve farsi dichiarare, al fine di evitare la specifica sanzione, che il suo appaltatore ha regolarmente versato l IVA e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative agli adempimenti già scaduti; ma non basta: dovrà anche acquisire l attestazione degli eventuali subappaltatori di cui si è servito l appaltatore provante la medesima situazione. Tutto si semplifica in assenza di subappalti: si suggerisce, però, a scanso di equivoci, che tale situazione venga esplicitata dall appaltatore all interno della dichiarazione resa al proprio committente. SOLUZIONI OPERATIVE Mancato versamento di ritenute e IVA contestato al subappaltatore Il mancato versamento di ritenute e IVA contestato al subappaltatore formerà oggetto di analoga contestazione nei confronti dell appaltatore che dovrà provare il suo esonero da responsabilità fornendo, all Agenzia delle entrate, l apposita documentazione. Si ritiene che la documentazione fornita all Agenzia possa formare oggetto per la richiesta di autotutela nella quale l appaltatore dimostri di essersi attenuto al disposto normativo, prima ancora che di utile elemento per l impugnazione dell atto dinnanzi alle Commissioni tributarie. Notifica degli atti L ultimo periodo del comma 28 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006 precisa che gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza nei confronti del subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Concretamente, quindi, il mancato versamento di ritenute ed IVA contestato al subappaltatore formerà oggetto di analoga contestazione nei confronti dell appaltatore che dovrà provare il suo esonero da responsabilità fornendo, all Agenzia delle entrate, la documentazione prima analizzata. Si ritiene che la documentazione fornita all Agenzia possa formare oggetto per la richiesta di autotutela nella quale l appaltatore dimostri di essersi attenuto al disposto normativo, prima ancora che utile elemento per l impugnazione dell atto dinnanzi alle Commissioni tributarie. Stessa situazione si verifica nei rapporti fra committente ed appaltatore. In tal caso, infatti, l ultimo paragrafo del comma 28-bis prevede che «ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall appaltatore». Quindi, l Agenzia notificherà nei confronti del committente, entro il termine di decadenza dell azione accertatrice nei confronti dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori, l eventuale atto di irrogazione sanzioni. Una disciplina da riformare La nuova formulazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti e subappalti presenta profili di forte criticità, come abbiamo già visto, soprattutto in ambito IVA. Se la finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di utilizzo di personale non regolare, si ritiene che l estensione della responsabilità solidale anche ai versamenti IVA rappresenti un appesantimento a carico delle imprese non giustificato dalla necessità di far emergere e sanzionare le situazioni di personale irregolare. Va, inoltre, considerata l estrema difficoltà per il soggetto obbligato a produrre adeguata documentazione, tenuto conto, proprio, delle modalità di liquidazione del citato tributo. Alla luce delle considerazioni prima svolte, andrebbe valutata la possibilità di limitare la solidarietà passiva (ovvero l applicazione di sanzioni in capo ai committenti) solo in relazione alle irregolarità in materia di versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, come pure andrebbe evitato che il committente sia costretto, prima di corrispondere il corrispettivo al proprio appaltatore, a dover richiedere la documentazione oltre che all appaltatore (unico soggetto con il quale il medesimo ha stipulato un regolare contratto) anche agli eventuali subappaltatori (che non hanno rapporti contrattuali «diretti ma solo mediati» con il committente). Infine, andrebbe circoscritto il campo di applicazione delle disposizioni ai soli contratti posti in essere nel campo dell edilizia o, in alternativa, sempre nell ottica di evitare eccessivi appesantimenti burocratici per le imprese, ai soli contratti che superano importi ragguardevoli. 3470

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