LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, 18

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, 18 Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo (1)(2) (BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 29 Marzo 1985 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-03-25;18 Art. 1. 1. L art. 2 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9è sostituito dal seguente: Le commissioni di prima istanza per l accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e di sordomutismo operano nell ambito di ciascuna USSL e sono nominate dal Comitato di gestione dell Ente responsabile dei servizi di zona. Esse sono composte: a) dal responsabile del Servizio di assistenza sanitaria specialistica dell USSL o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede; b) da un medico specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale; c) da un medico in possesso di diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o di diploma equipollente o affine, ovvero che abbia svolto nell ultimo decennio, presso servizi che svolgono attività continuativa di medicina legale, almeno cinque anni di ruolo o di contratto di impiego, risultante da dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della USSL e/o di enti previdenziali e/o di enti locali, ai sensi dell art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981; d) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo d invalidità da accertare; e) da un medico scelto all interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio. I medici di cui alle precedenti lett. b) e c) possono essere scelti: - tra i medici iscritti nel ruolo regionale del S.S.N., o che abbiano titolo all iscrizione medesima; - tra docenti universitari di ruolo, in mancanza dei primi; - tra i medici che esercitano la propria attività nella USSL in regime di convenzione ai sensi dell art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in mancanza dei precedenti. Il Comitato di gestione nomina altresì un medico specialista per ciascuna delle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente terzo comma; tra essi il Presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante, che risulta dalla certificazione medica presentata dall interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fine dell accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di psichiatria o neurologia, ortopedia o fisiatria, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero di discipline equipollenti od affini. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso la USSL del ruolo amministrativo o tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione.

Art. 2. 1. All art. 3 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, è aggiunto il seguente ultimo comma: Nei successivi 10 giorni il segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente. Art. 3. 1. L art. 4 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente: Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro 60 giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione di seconda istanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La commissione di seconda istanza è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: a) un medico appartenente al ruolo del personale regionale di 8 livello o altro medico di livello apicale iscritto o avente titolo all iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N. con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica che la presiede; b) due medici di cui uno specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale, uno specializzato in medicina legale e delle assicurazioni o in disciplina equipollente od affine, scelti indifferentemente tra: - medici di livello apicale iscritti o aventi titolo alla iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N.; - docenti universitari di ruolo; - primari di Istituti a carattere scientifico; - medici operanti nelle USSL della Lombardia in conformità all accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di invalidità da accertare; d) da un medico scelto all interno delle proposte degli Enti di patronato operanti a livello regionale. Per la scelta del medico legale e delle assicurazioni si applica quanto previsto dal precedente art. 2, lett. c), ai sensi dell art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981. La Giunta regionale nomina altresì medici specialisti nelle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui alla precedente lett. b); tra essi il Presidente individua, tenuto conto della natura dell infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell accertamento dell invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di ortopoedia o fisiatria, psichiatria o neurologia, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero discipline equipollenti od affini. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale, di livello non inferiore al 6., designato dalla Giunta regionale. I componenti della commissione di cui al presente articolo non possono essere componenti di commissione di prima istanza. La commissione si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo. Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario deve comunicare all interessato ed alla competente

commissione di prima istanza l esito dell accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui l invalidità, dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l esito dell'accertamento medico-legale dovrà essere comunicato, a cura del segretario della commissione di prima istanza, entro 10 giorni dal ricevimento alla Prefettura territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido. Entro il termine di cui al precedente comma lo stesso segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente. La commissione ha sede in Milano; in relazione al flusso dei ricorsi e ferma restando la composizione della commissione, la Giunta regionale può deliberare la costituzione di più sezioni, determinandone altresì la sede e l ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più enti responsabili dei servizi di zona. Art. 4. 1. L art. 5 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente: Per ciascun membro effettivo delle commissioni di prima e di seconda istanza, ivi compresi i membri di cui ai precedenti articoli 2, secondo comma e 4, secondo comma, devono essere nominati, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, due supplenti, uno dei quali partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo. Le dimissioni di un componente devono essere presentate all organo che ne ha deliberato la nomina, il quale provvede alla sostituzione con le stesse modalità; le commissioni durano in carica 5 anni e i loro membri possono essere riconfermati. Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro sessanta giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti commissioni. Le commissioni deliberano con la presenza di tutti i componenti; ogni decisione è espressa a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le commissioni possono incaricare due propri componenti medici di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente all invalidità in esame, di procedere alla visita medica e di predisporre una relazione scritta; qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, le commissioni, su richiesta documentata dell'interessato, possono disporre che detta visita medica sia effettuata presso il domicilio dello stesso. Nella prima seduta successiva, le commissioni, valutate le relazioni di cui al comma precedente, decidono sull'accertamento delle condizioni di invalidità, con la presenza di tutti i loro componenti. Per l accertamento davanti alle predette commissioni il cittadino interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Art. 5. 1. L art. 13 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente: I collegi medici indicati dall art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 sono nominati dall Assemblea generale dell Ente responsabile dei servizi di zona di Milano e dal Comitato di gestione degli Enti responsabili degli ambiti territoriali n. 3, 11, 22, 29, 51, 41, 47, 77, di cui all allegato A) alle LL.RR. 5 aprile 1980, nn. 35 e 36, sentiti i Comitati di gestione delle

altre USSL interessate. Ciascun collegio è composto: a) dal responsabile del Servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della USSL o, per sua delega, da un medico del predetto Servizio, che la presiede; b) da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro; c) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti) operanti a livello provinciale, il quale partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare; d) da un medico scelto all interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente in servizio presso la USSL, del ruolo amministrativo, tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione. Il funzionamento dei collegi medici è disciplinato dalle norme relative alle commissioni di prima istanza e, per quanto non previsto, secondo quanto contenuto nell'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482. Art. 6. 1. L art. 15 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9è sostituito dal seguente: Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, ai componenti gli organismi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 13, vengono corrisposti le indennità ed i rimborsi spese nella misura prevista dall art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63, ove ciò sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno, ma senza le limitazioni annue di sedute previste dall art. 2, primo comma, della citata legge regionale. Tali compensi spettano altresì per le visite domiciliari, nonché per le riunioni dei componenti le commissioni che la Giunta regionale indice al fine di favorire il coordinamento delle attività delle commissioni stesse e di assicurare l omogeneità dei criteri tecnici di accertamento degli stati di invalidità. Il compenso per il medico designato dal datore di lavoro ai sensi della lettera b) del precedente art. 13, primo comma, è a carico del datore di lavoro medesimo. 1. È abrogato l art. 10 della l.r. 5 febbraio 1982, n. 9. Art. 7. Art. 8. 1. Dopo l art. 16 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9, è inserito il seguente art. 16/bis: Il Comitato di gestione dell Ente responsabile dei servizi di zona, qualora accerti l impossibilità di costituire la commissione di cui al precedente art. 2, promuove le opportune intese con altro Ente responsabile dei servizi di zona viciniore al fine di garantire l esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità dei cittadini residenti nel proprio territorio. L accertamento degli stati di invalidità civile dei cittadini residenti nel territorio dell Ente responsabile dei servizi di zona n. 80 (Campione d Italia) è effettuato dall'ente responsabile dei servizi di zona n. 11 (Como).

Art. 9. 1. Dopo l art. 17 della L.R. n. 9/82è aggiunto il seguente art. 17/bis: Il comitato di gestione dell Ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima dell entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge. Art. 10. 1. La giunta regionale e i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 2, 4 e 13 della l.r. 5 febbraio 1982, n. 9, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge. 2. In ogni caso, fino all insediamento delle nuove commissioni, restano in funzione le commissioni attualmente operanti. 3. Il comitato di gestione dell ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima della entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge. Art. 11. 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall attivazione della commissione di prima istanza e dei collegi medici salvo quanto disposto dal precedente art. 6, terzo comma si provvede mediante impiego delle somme assegnate della quota corrente del fondo sanitario nazionale e sono a carico delle U.S.S.L. ove sono istituiti detti organismi. 2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall attivazione della commissione di seconda istanza si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 1984 e successivi. Art. 12. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 43 dello stat uto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. NOTE: 1. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 2. Vedi art. 134, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia