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S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2617 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) di concerto col Ministro della pubblica istruzione e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) col Ministro dell interno (NAPOLITANO) col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) col Ministro di grazia e giustizia (FLICK) col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI) e col Ministro per le pari opportunità (FINOCCHIARO) (V. Stampato Camera n. 3238) approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 1997 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 luglio 1997 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 2617 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell infanzia e dell adolescenza, privilegiando l ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali in base all ultima rilevazione dell ISTAT;

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 2617 c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall ISTAT; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell interno, nonchè dall Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall anno 1998. Art. 2. (Ambiti territoriali di intervento) 1. Le regioni, nell ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l efficienza e l efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 2617 ritoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province. 2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonchè il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l infanzia e per l adolescenza. 3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all articolo 1, nonchè di interventi non finanziati dallo stesso Fondo. Art. 3. (Finalità dei progetti) 1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità: a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 2617 re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri; b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche; d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, per l esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche; e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione. Art. 4. (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali) 1. Le finalità dei progetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) l erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati; b) l attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l accesso ai servizi di assistenza alla

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 2617 famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni; c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali; e) l accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative; f) l attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori; g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonchè la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito; h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori; i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali; l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato. 2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 2617 Art. 5. (Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia) 1. Le finalità dei progetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità; b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. 2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi. Art. 6. (Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero) 1. Le finalità dei progetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonchè occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare. 2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell ambito dell at-

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica 2617 tuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. Art. 7. (Azioni positive per la promozione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza) 1. Le finalità dei progetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) interventi che facilitano l uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi; b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell infanzia e dell adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità; c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa. Art. 8. (Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico) 1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l infanzia. 2. Il servizio svolge le seguenti funzioni: a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell infanzia e dell adolescenza;

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica 2617 b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi; c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee. 3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l attuazione del servizio. 5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997. Art. 9. (Valutazione dell efficacia della spesa) 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica 2617 provveduto all impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all articolo 1 ed all individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all articolo 2. Art. 10. (Relazione al Parlamento) 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell articolo 9. Art. 11. (Conferenza nazionale sull infanzia e sull adolescenza e statistiche ufficiali sull infanzia) 1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull infanzia e sull adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l infanzia e della Conferenza dei presi-

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica 2617 denti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all articolo 1. 2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all infanzia e all adolescenza, l ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all interno del Sistema statistico nazionale di cui all articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell infanzia e dell adolescenza nell ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società. Art. 12. (Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216) 1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 2. Per il finanziamento dei progetti di cui all articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 3. Agli oneri derivanti dall attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l accantonamento relativo al Ministero dell interno. 4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica 2617 cui all articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell interno. Art. 13. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall Unione europea. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.