Risoluzione n. 327/E. Oggetto: XZ di.. - Istanza di interpello preventivo ai sensi dell art. 21, comma 9, della legge n. 413/91.

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Risoluzione n. 327/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 ottobre 2002 Oggetto: XZ di.. - Istanza di interpello preventivo ai sensi dell art. 21, comma 9, della legge n. 413/91. Il dott. XZ di, in qualità di unico socio della KY Società.. srl - Socio Unico (di seguito KY srl), ha inviato alla scrivente, in data 14/08/2002, per il tramite della Direzione Regionale competente, un istanza di interpello formulata ai sensi dell art. 21, comma 9, della legge n. 413/91 concernente un operazione di scissione parziale proporzionale. Fatto La società KY srl di cui il soggetto istante è socio unico è intestataria di beni immobili. E intenzione dell istante operare una disposizione in vita del proprio patrimonio ricorrendo ad una donazione, avente ad oggetto alcuni di tali immobili, a favore di una comunione di tre figli. Atteso che l unico socio non intende far partecipare i donatari alle altre attività della KY srl e che è civilisticamente precluso alle società di capitali l istituto della donazione, l istante prospetta l ipotesi di una scissione parziale

2 proporzionale, mediante la quale alcuni degli immobili facenti parte del patrimonio aziendale della KY srl verrebbero trasferiti ad una società di nuova costituzione. L assegnazione delle quote avverrebbe, nel rispetto del criterio proporzionale, a favore dell unico socio della KY srl. Ad operazione ultimata quest ultimo provvederebbe a donare la totalità delle quote della società beneficiaria ai tre soggetti donatari anzi detti, in misura paritetica, secondo le previsioni del combinato disposto d. lgs. n. 346/90 e degli artt. n. 13-17 della legge n. 383/2001. Quesito Il soggetto istante chiede il preventivo parere ai sensi dell art. 21, comma 9, della legge 413/91, affinché venga riconosciuta la legittimità fiscale dell operazione di scissione parziale proporzionale sopra prospettata. A tal proposito afferma che l operazione non assume caratteri di elusività, essendo preordinata al raggiungimento di una legittima e libera potestà di disposizione del proprio patrimonio in vita, in un ottica di contenimento dei costi relativi alla sua realizzazione. Normativa di riferimento L operazione di scissione è disciplinata dall art. 123 bis del TUIR, così come modificato dal d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Al comma 1, detto articolo prevede la neutralità dell operazione, disponendo che essa non dà luogo né a realizzo, né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze della società scissa. L art 37- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che sono inopponibili all amministrazione finanziaria gli atti, fatti ed i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall ordinamento tributario, ed a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

3 Con tale disposto, l Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari indebiti realizzati nell ambito di una delle operazioni elencate dal comma 3 del medesimo articolo, tra cui rientrano le scissioni. Parere dell Agenzia delle Entrate L operazione di scissione non è di per sé elusiva. Perché la fattispecie rientri nelle previsioni della norma antielusiva che trova fondamento nell art. 37 bis del DPR n. 600/73, occorre che si verifichino simultaneamente tre condizioni: - l assenza di valide ragioni economiche - l aggiramento di un obbligo o divieto previsto dall ordinamento - il risparmio di imposta conseguente. Inoltre, dalla Relazione ministeriale al d. lgs. n. 358/97 si evince che, più del singolo comportamento, è rilevante, in un ottica elusiva, il disegno complessivamente ideato dal contribuente, composto di una pluralità di atti fra loro coordinati, diretti esclusivamente, in assenza di valide ragioni economiche, all ottenimento di un risultato disapprovato dai principi ispiratori dell ordinamento giuridico tributario. Di conseguenza, il vantaggio tributario potrebbe non derivare necessariamente dalla singola operazione di scissione ma, verosimilmente, dalla realizzazione di eventi prodromici o consequenziali ad essa, come l acquisto o la cessione di partecipazioni sociali. Nella fattispecie prospettata occorre pertanto verificare se sussistono le condizioni sopra elencate idonee a segnalare la presenza di un intento elusivo. In merito alla rilevanza delle ragioni economiche, l istante non adduce alcuna valida motivazione ed, anzi, pone l accento sulla sussistenza di un mero interesse dell unico socio di separare il patrimonio sociale con il fine ultimo di destinarne una parte ai figli della propria moglie, attraverso la donazione delle quote di partecipazione nella società beneficiaria neo-costituita.

4 Si evince, pertanto, l assenza di una concreta motivazione economicogestionale di natura produttiva o organizzativa volta, proprio attraverso la divisione del patrimonio originario ed una modifica degli assetti societari, a consentire il mantenimento di stabili condizioni di vita aziendale per entrambi gli organismi derivanti dall operazione. Da quanto rappresentato in istanza non si evince affatto l intenzione del socio totalitario della società beneficiaria di intraprendere alcuna attività economica diretta allo sfruttamento del patrimonio ad essa destinato con la prospettata scissione. L operazione di scissione de qua si sostanzia invece nella creazione di una mera società contenitore destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. L unica ragione sottesa ad una siffatta operazione è la convenienza fiscale, così come peraltro affermato dall istante, atteso che l istituto alternativo dell estromissione dei beni immobili dall esercizio di impresa con conseguente assegnazione degli stessi all unico socio- che sarebbe successivamente libero di provvedere alla donazione a favore dei figli - genererebbe consistenti plusvalori, tassabili ipso facto. Viceversa, la scissione è operazione fiscalmente neutrale e priva di costi nell immediato. Del resto, l alternativa di adottare una delle due soluzioni non è fisiologica al sistema, attesa l assoluta mancanza di ragioni economiche che giustifichino, nella fattispecie rappresentata, l utilizzo della scissione rispetto al più adeguato ma meno conveniente, istituto sopra ricordato. Dall operazione come prospettata emerge, peraltro, che la scissione - in regime di neutralità - e la successiva donazione delle quote sociali - sono realizzate al solo fine di aggirare l ordinario ambito impositivo delle plusvalenze conseguite in regime di estromissione dei beni dall impresa così come disciplinato dall art. 54 lett. d) del TUIR. Il requisito dell indebito risparmio d imposta è pertanto senz altro integrato nella misura in cui l operazione consente di evitare la tassazione sul

5 plusvalore realizzabile in caso di assegnazione al socio dei beni immobili di cui è questione e di avvalersi artificiosamente, senza valide ragioni economiche, della neutralità della scissione combinata con l istituto della donazione. In conclusione, sulla base di quanto sin qui argomentato, la scrivente ritiene che l operazione di scissione prospettata è diretta unicamente a conseguire un indebito risparmio d imposta in quanto posta in essere in assenza di valide ragioni economiche, e pertanto, ai sensi dell art. 37-bis del D.P.R n. 600/73, la stessa è da considerarsi elusiva.