Gli adempimenti di Prevenzione Incendi con l entrata in vigore del d.p.r. 151/2011 Ing. Roberta Lala Direttore Antincendi Comando Provinciale VV.F. Lecce
Contesto normativo di riferimento
Nuove regole di prevenzione incendi Tutta la disciplina vigente in materia di procedimenti di prevenzione incendi andava, pertanto, raccordata con l introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da coniugare l esigenza di semplificazione introdotta dal nuovo quadro normativo con quella di tutela della pubblica incolumità. Inoltre, occorreva dare attuazione al dettato normativo di cui all art. 16, co. 1 del d.lgs 139/06 (emanare un DM per individuare le attività soggette alle procedure di P.I.)
d.p.r. 151/2011 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed Regolamento recante semplificazione della disciplina al contenuto delle istanze e dei procedimenti delle relativi segnalazioni alla in prevenzione materia degli incendi, a norma dell articolo di prevenzione 49, incendi, comma 4-quater, del decreto-legge connessi 31 maggio ai servizi 2010, resi n. dai 78, convertito, con modificazioni, Comandi dalla legge Provinciali 30 luglio dei 2010, n. 122. Vigili del Fuoco ü Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 221 del 22.9.2011 ü Entrato in vigore il 7.10.2011
Struttura del d.p.r. 151/2011 ü Introduzione definizioni; ü Descrizione delle modalità di presentazione delle istanze e delle segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d opera, voltura; ü Raccordo con il SUAP; ü Definizione delle modalità di invio telematico delle istanze e delle segnalazioni di prevenzione incendi.
d.p.r. 151/2011 art. 1: definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente; b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d.p.r. 151/2011 art. 1: definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d.p.r. 151/2011 art. 1: definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Novità introdotte dal d.p.r. 151/2011 ü Introduzione nuove classificazioni; ü Introduzione del concetto di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio; ü Introduzione approccio ingegneristico; ü Modalità di invio delle istanze/segnalazioni.
Nuovo elenco attività soggette ai controlli di prevenzione introdotto dal dpr 151/2011
Nuovo elenco attività soggette ai controlli di prevenzione introdotto dal dpr 151/2011 Per le attività nuove introdotte con il DPR 151/11 è stata prevista una moratoria di un anno per consentire ai responsabili delle stesse di adeguarsi e di espletare i prescritti adempimenti. Quindi entro il 7 ottobre 2012 si dovranno presentare ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, direttamente o tramite gli sportelli unici per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, conseguentemente, dovranno essere già state adeguate, con la preventiva valutazione del progetto di adeguamento (per le categorie B e C),le attività alle norme o ai criteri di prevenzione incendi.
Nuove attività B/C B
Nuove attività B A/B
Nuove attività Esempio: Uffici + attività commerciali Cat. B/C Attività industriale/produttiva con esposizione e vendita
Nuove attività Non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili ma anche depositi
Nuove attività Cat. C
Nuove attività Cat. C Cat. C Cat. A
Nuove attività Cat. B/C
Attività non più soggette
Nuovo elenco attività soggette ai controlli di prevenzione introdotto dal dpr 151/2011 Il recente D.P.R. 151/11, in attuazione al principio di proporzionalità dell azione amministrativa, distingue le attività da sottoporre ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie ( A, B e C) assoggettandole ad una disciplina differenziata in ragione : - della loro complessità sotto il profilo del rischio di incendio - della sussistenza di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi - della esigenza di tutela della pubblica incolumità.
Nuova classificazione
Valutazione del Progetto (art. 3 dpr 151/2011)
Valutazione del Progetto (art. 3 dpr 151/2011)
Valutazione del Progetto (art. 3 dpr 151/2011)
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011)
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011) - ISTANZA
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011) - ASSEVERAZIONE
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011) - ASSEVERAZIONE Il tecnico consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell art. 19, co. 6 della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122 assevera la conformità dell opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi, nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011) DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
In sintesi: Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011) Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività; Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio; Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell Interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011)
Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. (art. 4 dpr 151/2011) cosa sono: visite tecniche svolte dai VVF entro 60 gg. (per le categorie A e B sono a campione) x accertare: Rispetto normativa di prevenzione incendi Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio. se requisiti carenti e/o non rispettata normativa: entro 45 gg.: adeguamento a normativa e/o requisiti sicurezza antincendio altrimenti: divieto prosecuzione attività sino a ripristino misure sicurezza antincendio certificazioni: il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell interno.
Caso particolare: modifiche alle attività
Caso particolare: modifiche alle attività
Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (art. 5 dpr 151/2011)
Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (art. 5 dpr 151/2011) L attestazione di rinnovo periodico deve essere presentata al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ogni 5 anni a decorrere dalla data della ricevuta di presentazione della prima segnalazione relativa all inizio dell attività (SCIA)
Deroghe (art. 7 dpr 151/2011) Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.
Deroghe (art. 7 dpr 151/2011)
Nulla Osta di Fattibilità (art. 8 dpr 151/2011)
Verifiche in corso d opera (art. 9 dpr 151/2011)
Raccordo con le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 10 dpr 151/2011)
Presentazione delle istanze Invio telematico
Presentazione delle istanze Invio telematico
Presentazione delle istanze Supporto Cartaceo Le istanze e le segnalazioni sono presentate, ove consentito dalle disposizioni vigenti, in forma cartacea in duplice copia. La documentazione tecnico progettuale allegata alle suddette istanze e segnalazioni è presentata in forma cartacea in singola copia. Fa eccezione il caso delle Deroghe per la quali l istanza e la documentazione deve essere presentata in duplice copia.
Sanzioni Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. Il CPI assume la valenza di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Le sanzioni penali previste per l omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.
Sanzioni (art.29 del d.lgs. 139/06) 1. Il titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI individuate dal DPR 151/2011, che omette di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro 2. Chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
Sanzioni (art.29 del d.lgs. 139/06) 3. Il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività se i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del CPI; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
Inadempienze normative Il Comando VVF può richiedere di conformare l attività alla normativa di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
Inadempienze normative Il titolare ha la possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA. Restano invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, con particolare riferimento al capo II, Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell articolo 19 del d.lgs. 139/2006.
Finalità ed ambito di applicazione (art. 2 comma 7 dpr 151/2011) Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell Interno Decreto che sarà emanato a breve
In attesa del decreto Direttive emanate dalla DCPST ai Comandi Provinciali LCMI 4865 del 05.10.2011 a firma del Capo Dipartimento LCMI 13061 del 06.10.2011 sui primi indirizzi a firma del Dirigente della DCPST Pubblicazione sul sito www.vigilfuoco.it di informazioni procedurali e modulistica
www.vigilfuoco.it