così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili Dott.ssa Clelia Buonocore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA presidente giudice giudice rel. nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 46441 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell anno 2015 R.G. e vertente TRA PIETROFORTE MARCO, nato a Cerveteri (RM) il 16.12.1958 (C.F. PTR MRC 58T16 C552Y), elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. 54, presso lo studio dell Avv. Siro Bargiacchi, rappresentato e difeso dall Avv. Maria Antonia Caredda, per mandato a margine dell atto di citazione. E Attore AGATA s.r.l., con sede legale in Roma, alla Via Livorno n. 45 (C.F. 04091051005), in persona dell Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio degli Avv.ti Maria Clelia Chinappi e Fabrizio Mollica, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
NONCHE PIETROFORTE STEFANIA, nata a Cerveteri (RM) il 26.12.1954 (C.F. PTR SFN 54T66 C552V), elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio degli Avv.ti Mario Valentini e Mariano Davoli, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Convenute Con atto di citazione ritualmente notificato Pietroforte Marco, premessa la propria qualità di socio della Agata s.r.l. con una quota di partecipazione rappresentativa del 33% del capitale sociale impugnava le deliberazioni con cui l assemblea dei soci della predetta società, all adunanza del 24 aprile 2015, aveva approvato il bilancio relativo all esercizio 2014 e disposto che la perdita accertata, pari ad euro 30.713,00 venisse riportata a nuovo per la successiva copertura mediante utilizzo delle riserve. Pietroforte Marco chiedeva, poi - in via subordinata e fatta salva l introduzione di specifica azione di responsabilità da esperirsi con separato giudizio che, accertate le condotte di mala gestio addebitabili a Pietroforte Stefania, in qualità di amministratrice unica della Agata s.r.l., si pervenisse alla condanna della Stessa al risarcimento dei danni cagionati ad esso attore, da liquidare in via equitativa. Instaurato il contraddittorio si costituiva la Agata s.r.l. la quale, nel dedurre e documentare che, medio tempore, le deliberazioni oggetto di impugnazione erano state sostituite, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La società convenuta contestava, comunque, nel merito le avverse deduzioni e doglianze, chiedendo in ogni caso l integrale rigetto delle domande proposte da Pietroforte Marco. Con comparsa depositata in data 11 febbraio 2016 si costituiva anche Pietroforte Stefania, la quale, nel contestare gli addebiti formulati al suo indirizzo, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da Pietroforte Marco. Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all udienza del 7 febbraio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ************************************** Ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla definizione in rito del presente giudizio, con la declaratoria della estinzione ex art. 306 c.p.c.. Invero risulta dagli atti che dopo la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio per la decisione, Pietroforte Marco ha depositato uno scritto contenente una sua inequivoca dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. Risulta parimenti documentato che anche Pietroforte Stefania, in proprio ed in nome e per conto della Agata s.r.l., ha sottoscritto la cennata dichiarazione, associandosi alla rinuncia agli atti del giudizio rassegnata dall attore, sul riferito presupposto che tra le parti sono intervenute trattative per la positiva risoluzione della lite. Ciò posto, va rammentato che, a norma dell art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla relativa prosecuzione. La medesima norma prevede, poi, che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali verbalmente all udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, e che il giudice, se la rinuncia e l accettazione sono regolari, dichiara l estinzione del processo.
Va, peraltro, rammentato che come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ai fini della declaratoria della estinzione del procedimento ai sensi dell art. 306 c.p.c., la formale accettazione dell avversa rinuncia agli atti è necessaria solo con riferimento alla parte che possa avere interesse alla prosecuzione del giudizio (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850). Per quanto, poi, di specifico interesse in relazione alla fattispecie concreta, va rimarcato che come pure evidenziato dalla Suprema Corte la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 agosto 1997, n. 7565). Nel caso di specie, dunque, sono senz altro ravvisabili i presupposti per la declaratoria della estinzione del giudizio, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio risulta rassegnata con dichiarazione congiunta di tutte le parti del presente giudizio, trasfusa in uno scritto depositato in via telematica e recante la sottoscrizione sia di Pietroforte Marco e Pitroforte Stefania (quest Ultima in proprio e nella qualità) sia dei rispettivi Procuratori (i quali, peraltro, risultano muniti anche del potere di rinunciare agli atti ed accettare le avverse rinunce, loro espressamente conferito con le procure speciali ad litem). Va, infine, rilevato che le parti, nel rassegnare la rinuncia congiunta agli atti del giudizio, hanno chiesto disporsi l integrale compensazione delle spese processuali (evidentemente alla luce di quanto concordato in sede di transazione). Pertanto, nulla va disposto in ordine alle spese di lite che restano a carico delle parti che le hanno anticipate atteso l accordo in tal senso raggiunto tra i contendenti. P.Q.M. Il Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 46441/2015 R.G., così provvede:
- Dichiara l estinzione del giudizio. - Dispone l integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2017. Il Giudice estensore Clelia Buonocore Il Presidente Stefano Cardinali