STUDIO CONSONNI NADIA

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Cernusco Lombardone, 10 dicembre 2014 I RISCHI DELL UTILIZZO CONTINUATIVO DI LAVORATORI CON PARTITA IVA In questa informativa s intendono rappresentare i presupposti (e i relativi rischi) connessi all utilizzo di lavoratori con partita IVA, laddove questi, in base all articolo 69-bis del D.Lgs. 10-9-2003, n. 276, come modificato a seguito della Legge n. 92/2012 - Riforma Fornero, si configurano collaboratori a progetto, o in mancanza di progetto, ancor peggio, lavoratori subordinati. LA PRESUNZIONE DI CO.PRO Le prestazioni lavorative rese da una persona fisica titolare di partita IVA sono considerate collaborazione coordinata e continuativa se ricorrano almeno 2 dei seguenti 3 presupposti: 1. la prestazione verso lo stesso committente dura più di 8 mesi per 2 anni consecutivi; 2. il corrispettivo fatturato allo stesso committente (o a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione d interessi) è maggiore dell 80% dei corrispettivi fatturati dal suddetto titolare di partita IVA per 2 anni solari consecutivi; 3. il predetto soggetto utilizza una postazione di lavoro fissa presso il committente (a prescindere dalla durata e dalla frequenza). DECORRENZA DELLA NORMA E DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN CORSO. La suddetta presunzione (regola del 2 su tre) si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (18 luglio 2012). Per i rapporti in essere la norma, dà tempo 12 mesi dall entrata in vigore della norma per consentire gli opportuni adeguamenti ; in questo caso le disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla loro entrata in vigore. In definitiva la norma è pienamente operativa già dal 18 luglio 2013. LA REGOLA DEL 2 SU TRE La circolare Min.lavoro n. 32 del 2012 ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla regola del 2 su 3. 1) Durata della collaborazione La durata di 8 mesi (anche non continuativi si tratta, di fatto, di 241 giorni per ogni anno) di rapporto va riferita a ciascun anno civile (1 gennaio 31 dicembre). La suddetta condizione deve essere verificata a partire dal biennio 2013-2014. Ne consegue che: se il rapporto è iniziato prima del 2 maggio 2013, il presupposto va verificato nel biennio 2013-2014. se il rapporto è iniziato a decorrere dal 2 maggio 2013 (o dopo) il presupposto nel biennio 2013-2014 non può essersi realizzato ed occorre fare riferimento al biennio 2014-2015.

2) Corrispettivo derivante da prestazioni autonome Il parametro dell 80% dei corrispettivi va valutato nei 2 anni a partire dall inizio della prestazione. In questo caso i 2 anni di riferimento sono da intendersi solari, ossia 2 periodi di 365 giorni, che non devono coincidere tassativamente con l anno civile (1.1-31.12). Tuttavia, se al fine del 2 su 3 s intende far valere questa condizione (80% dei corrispettivi) insieme a quella riferita alla durata della prestazione professionale (8 mesi), allora, per uniformità, anche il presente presupposto va analizzato con riferimento al biennio civile. Sarà questa sostanzialmente la regola, dal momento che il terzo presupposto è facilmente eludibile (vedi oltre). Devono, a questo fine, essere considerati i corrispettivi fatturati dal lavoratore con partita IVA indipendentemente dall effettivo incasso delle somme pattuite (deroga per i lavoratori autonomi e per i soggetti cd. superminimi, al criterio di cassa). Posto che questo dato solo il lavoratore è in grado di fornirlo, è importante sin da ora comprendere quale sia la situazione prospettica al 31/12/2014 acquisendo dal titolare di partita IVA idonee informazioni (vedi oltre fac simile di attestazione). 3) Postazione fissa La postazione fissa di lavoro non deve necessariamente essere di suo uso esclusivo al lavoratore (ad esempio, può essere assegnata nei soli giorni di lunedì e martedì, essendo la predetta postazione nei restanti giorni della settimana assegnata ad altri). Tale condizione è indipendente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell attività. Merita di essere segnalato che tale presupposto è, oggettivamente, alquanto arduo da verificarsi in sede ispettiva. DEROGHE ALLA PRESUNZIONE DEL 2 SU 3 - LAVORATORI ISCRITTI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI La presunzione del 2 su 3 non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. In questo caso, dunque, il soggetto dotato di partita IVA, anche se realizza il presupposto del 2 su 3, non è considerato un collaboratore/dipendente, salvo che il concreto svolgimento del rapporto contenga gli elementi tipici della subordinazione.

ULTERIORI DEROGHE ALLA PRESUNZIONE DEL 2 SU 3 Nonostante il realizzarsi del 2 su 3 la presunzione non opera e, dunque, il rapporto resta confermato a partita IVA, se la prestazione lavorativa presenta congiuntamente i requisiti che seguono. 1) Elevate competenze del lavoratore La prestazione deve essere connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività. La predetta Circolare n. 32 del 2012 ha segnalato che il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze possono essere comprovate attraverso: il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea); il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell istruzione e formazione professionale); possesso di qualifiche o diplomi al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca); il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato o in applicazione di un contratto collettivo di riferimento (solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni può garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze ); lo svolgimento dell attività autonoma in questione (con P. IVA), in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni. La circolare ha precisato che i certificati, i diplomi e i titoli devono evidentemente essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore (rectius, lavoratore autonomo) per poter essere considerati utili ai fini dell esclusione. 2) Reddito annuo minimo da lavoro autonomo Inoltre, oltre a quanto sopra il soggetto deve anche dichiarare un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale INPS : per l anno 2013 tale minimale è pari a 15.357 che, moltiplicato per 1,25 da 19.196,25. per l anno 2014 tale minimale è pari a 15.516 che, moltiplicato per 1,25 da 19.395,00 Come ha precisato la circolare n. 32 del 2012, il reddito in questione, da intendersi come lordo, è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio.

CONSEGUENZE DEL VERIFICARSI DELLA PRESUNZIONE Il realizzarsi della presunzione determina l integrale applicazione della disciplina ivi compresa la disposizione dell articolo 69, comma 1. ARTICOLO 69, COMMA 1 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. omissis Ne consegue che: in mancanza di un contratto scritto tra committente e lavoratore; ovvero, in presenza di un contratto scritto dal quale però non risulti un progetto, non è possibile ricondurre il rapporto alla collaborazione e, conseguentemente, il rapporto medesimo è attratto alla ancor più penalizzante disciplina del lavoro subordinato (vale a dire riconoscimento di 13ª e, ove previste, 14ª mensilità, TFR, diritto alle ferie, scatti di anzianità, etc.) sin dalla data di costituzione del rapporto. ATTESTAZIONE DEL TITOLARE DI PARTITA IVA In allegato inviamo due fac simili di attestazione che potete far sottoscrivere ai soggetti titolari di partita IVA con cui intrattenente rapporti, laddove riteniate che si possano verificare i presupposti di riqualificazione del rapporto in Co.Pro. o lavoro subordinato. 1. Attestazione non superamento reddito per collaboratori con P. IVA; 2. Attestazione reddito presunto per collaboratori con P. IVA. Va precisato, tuttavia, che al momento non si hanno precedenti riferiti a verifiche INPS e/o Ministero del lavoro che possano far comprendere l atteggiamento degli ispettori del lavoro di fronte alla presentazione della suddette attestazioni del titolare di partita IVA. In particolare, laddove il soggetto titolare di partita IVA attesti il falso, non è dato comprendere se il committente sia comunque escluso dall applicazione della disciplina del Co.Pro o se la suddetta liberatoria non abbia efficacia. Si conclude questa informativa facendo presente che da più parti si sta spingendo affinché la normativa oggetto della presente informativa venga abrogata. Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Consonni Nadia