REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE IN GESTIONE ALLA SOCIETA DI SCOPO PARMABITARE

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COMUNE DI LANGHIRANO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE IN GESTIONE ALLA SOCIETA DI SCOPO PARMABITARE (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 de 15/03/2007) (modificato con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 17/9/2007)

INDICE Articolo 1 Scopo e campo di applicazione...3 Titolo 1...3 Articolo 2 - Norme per l emanazione delle graduatorie...3 Articolo 3 Contenuto e presentazione delle domande...3 Articolo 4 Requisiti per la presentazione della domanda...3 Articolo 5 Punteggi di selezione della domanda...4 Articolo 6 Formazione della gradutoria...5 Articolo 7 Aggiornamenti della graduatoria...5 Articolo 8 Verifica dei requisiti prima dell assegnazione...6 Articolo 9 Disponibilità degli alloggi da assegnare...6 Articolo 10 Assegnazione e standard dell alloggio...6 Articolo 11 Scelta e consegna degli alloggi...7 Articolo 12 Contratti di locazione...7 Articolo 13 Verifica sui pagamenti...7 Articolo 14 Controlli e verifiche...8

Articolo 1 Scopo e campo di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni relative alla modalità di presentazione delle domande e dell aggiornamento delle graduatorie per l assegnazione degli alloggi di proprietà comunale in gestione alla società di scopo ParmAbitare. Titolo 1 Accesso e permanenza negli alloggi Articolo 2 - Norme per l emanazione delle graduatorie 1. Al fine dell assegnazione degli alloggi in locazione il Comune forma una graduatoria aperta. 2. Le domande di assegnazione sono inserite nella graduatoria con cadenza semestrale in base ai punteggi attribuiti. 3. Ogni persona in possesso dei requisiti può essere inserito nella graduatoria e in ognuno dei suoi aggiornamenti, all'interno di un solo nucleo familiare richiedente. Articolo 3 Contenuto e presentazione delle domande 1. La domanda, redatta su apposito modulo, deve indicare: a. la cittadinanza; b. la composizione del nucleo familiare corredata dagli elementi anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente; c. i valori I.S.E. e I.S.E.E. del nucleo determinato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni; d. le condizioni utili ai fini dell attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria; e. il luogo in cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso. 2. Il richiedente deve altresì dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti prescritti dal presente regolamento. 3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell art. 18 della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione. Il richiedente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la Pubblica Amministrazione, che attesti le condizioni, ritenute utili ai fini della stesura e/o dell aggiornamento della graduatoria. Articolo 4 Requisiti per la presentazione della domanda 1. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: α. la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di un paese aderente all Unione Europea, ovvero la cittadinanza straniera. I cittadini stranieri extracomunitari devono risultare titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Il requisito deve essere in possesso del solo richiedente. Se però il nucleo richiedente è composto da almeno due persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo richiedente; β. essere residenti nel comune di Langhirano da almeno 4 anni; χ. non essere titolari essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un immobile; δ. non avere avuto negli ultimi cinque anni precedenti assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o di altri alloggi pubblici cui è seguito il riscatto o l acquisto; ε. il possesso del requisito economico valutato tramite Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), vale a dire: 1. il valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente non deve essere inferiore a Euro 10.000,00 e non deve superare Euro 60.000; 2. il valore I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente non deve essere inferiore a Euro 6.000,00 e non deve superare Euro 25.000,00 ; 3. il valore del patrimonio mobiliare dello stesso nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 50.000,00 al lordo della franchigia di Euro 15.493,71; 4. nel caso di nuclei richiedenti composti da nubendi e fidanzati conviventi, l accertamento del requisito economico si valuta in forma cumulativa prescindendo dai nuclei familiari di provenienza. Nel caso di nuclei

richiedenti composti da almeno due persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, l accertamento del requisito economico si valuta in forma cumulativa prescindendo dai nuclei familiari di provenienza. Articolo 5 Punteggi di selezione della domanda 1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di condizioni oggettive e soggettive del nucleo richiedente. a. CONDIZIONI OGGETTIVE Incidenza del canone di locazione degli alloggi da assegnare sull I.S.E. e sull I.S.E.E. Il punteggio è attribuito in forma inversamente proporzionale rispetto all incidenza del canone di locazione sull I.S.E. e sull I.S.E.E.: maggiore punteggio in caso di bassa incidenza e minore punteggio in caso di alta incidenza applicando la seguente formula: incidenza più alta : incidenza più bassa = 10 : X Punti 10 Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per cessata locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell alloggio Punti 5 b. CONDIZIONI SOGGETTIVE Nucleo familiare comprendente uno o più soggetti nelle seguenti condizioni certificate: - soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica; - soggetti con invalidità certificata al 100%; - handicap permanente e grave ai sensi della L. 104/92; - minore di anni 18 in condizione di handicap ai sensi della L. 104/92; Punti 5 Nucleo familiare monogenitoriale nel quale sia presente uno o più figli minori di 18 anni. Si intende per nucleo familiare monogenitoriale quello nel quale sia presente un solo genitore e uno o più figli di età minore a 18 anni, in assenza di convivenza con terze persone Punti 4 Nucleo familiare composto da max 5 unità con presenza di minori Punti 2 Nuclei familiari composti da uno o più soggetti di cui almeno uno con età non inferiore a 60 anni. Punti 6 Nucleo familiare composto da una coppia di giovani. Si intende per nucleo familiare composto da una coppia di giovani il nucleo composto da: - coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni; - nubendi in procinto di unirsi in matrimonio o conviventi more uxorio; - coppia intenzionata a convivere more uxorio in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 40 anni. Punti 2 Articolo 6 Formazione della gradutoria 1. Il Comune dovrà assicurare la massima pubblicizzazione delle disponibilità degli alloggi, delle modalità di presentazione delle domande e dell aggiornamento delle graduatorie.

2. Il Comune, o suo delegato procede: a. all istruttoria delle domande presentate dai richiedenti verificandone la completezza e la regolarità; b. all attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle condizioni dichiarate dall interessato; c. alla verifica delle domande, acquisendo dati, documenti anche attraverso opportuni accertamenti. La graduatoria definitiva viene approvata dalla Commissione all uopo nominata. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Articolo 7 Aggiornamenti della graduatoria 1. Le domande già ammesse nella prima graduatoria, alle quali non è seguita l assegnazione di un alloggio, entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e/o vi permangono qualora integrate, unitamente alle nuove domande. 2. I richiedenti che ritengono di avere diritto ad una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare domanda di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione in graduatoria al primo aggiornamento della graduatoria medesima. 3. Le nuove domande e/o le integrazioni alle domande già presentate possono essere presentate dal giorno successivo alla formulazione della graduatoria. 4. La graduatoria viene aggiornata ogni 6 mesi dalla data di entrata in vigore della precedente graduatoria. L ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. Articolo 8 Verifica dei requisiti prima dell assegnazione 1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune, o suo delegato, verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della documentazione acquisita. 2. E necessaria la permanenza dei requisiti e delle condizioni in capo al nucleo richiedente per tutto il periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla data di assegnazione dell alloggio. 3. In sede di assegnazione dell alloggio è inoltre richiesto il possesso di un ulteriore importante requisito: l incidenza percentuale del canone di locazione non deve essere superiore al 42% sul valore I.S.E. del nucleo familiare, calcolato utilizzando il valore del canone di locazione dell alloggio in assegnazione, così come specificato al successivo articolo 12. 4. Qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza, nonché la non sussistenza delle condizioni oggettive o il mutamento delle condizioni oggettive e/o soggettive il Comune, o suo delegato, comunica all interessato l esclusione dalla graduatoria o il mutamento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria. 5. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell ultimo nominativo con pari punteggio. In caso di parità di punteggio sarà considerata come elemento discriminante la data di presentazione della domanda. Articolo 9 Disponibilità degli alloggi da assegnare 1. La Società ParmAbitare è tenuta a comunicare al Comune l elenco di tutti gli alloggi da assegnare. 2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, ParmAbitare è tenuta a comunicare al Comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra, i cui tempi non possono essere superiori a giorni 90. Articolo 10 Assegnazione e standard dell alloggio 1. L assegnazione in locazione degli alloggi è effettuata dal Comune, o suo delegato, agli aventi diritto in base all ordine di graduatoria e comunque a nuclei familiari composti da non più di cinque persone, considerato che le singole unità abitative non superano i 75 mq. 2. Il Comune può effettuare di volta in volta, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in graduatoria.

3. Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo stesso, pur essendo la metratura dell alloggio idonea alla composizione del nucleo stesso, può effettuare, dietro documentata relazione, assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui al comma 1. Articolo 11 Scelta e consegna degli alloggi 1. Il Comune, o suo delegato, informa dell assegnazione gli aventi diritto con lettera Raccomandata AR, nella quale sono indicati il giorno e l ufficio comunale dove l interessato deve presentarsi per la scelta dell alloggio. 2. La scelta dell alloggio deve essere effettuata dall assegnatario o da persona all uopo delegata. In caso di mancata presentazione l assegnatario decade dal diritto di scelta. 3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. 4. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all interessato ad accettare l alloggio propostogli, dichiara la decadenza dall assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria. 5. La Società ParmAbitare, sulla base dei provvedimenti di assegnazione, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata AR, degli assegnatari per la stipulazione dei contratti, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell alloggio. 6. L assegnatario che, previa diffida del Comune, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto dall assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria. 7. Qualora non si proceda all assegnazione definitiva, l alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune. Articolo 12 Contratti di locazione 1. I contratti di locazione per gli alloggi disponibili di cui al presente avviso pubblico, finalizzati alla locazione a canone concordato, vengono stipulati dal soggetto gestore degli alloggi, sulla base della disciplina di cui all art. 2 comma 3 e 5 della L. 9/12/1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi e vigenti accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, o sulla base di specifiche normative di riferimento. 2. Si tratta di alloggi a canone concordato o a canone libero calmierato in quanto, sebbene finalizzati anche alla parziale copertura delle spese di costruzione, i canoni risultano sulla base della metratura disponibile, inferiori a quelli della locazione a libero mercato. 3. Al momento dell'ingresso all'assegnatario viene richiesto il versamento di una cauzione pari a tre mensilità anticipate del canone di locazione; 4. I canoni di locazione sono aggiornati annualmente sulla base dell applicazione dell indice ISTAT di riferimento. 5. Gli alloggi disponibili per la locazione, sulla base della graduatoria formata secondo le indicazioni del presente regolamento, verranno disciplinati con contratti di locazione di durata di anni 4, prevedendo che alla prima scadenza del contratto venga di norma prorogato di diritto per uguale periodo. 6. Per quanto riguarda la durata e l eventuale proroga dei contratti è prevista la facoltà di disdetta del locatore che intenda effettuare sullo stesso le opere di cui all art. 3 della L. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 13 Verifica sui pagamenti 1) È fatta salva la facoltà di verificare eventuali insolvenze nel pagamento del canone e delle spese accessorie. 2) In caso di mancato pagamento del canone superiore a due mensilità, dopo diffida ad adempiere, l'ente gestore attiverà la procedura di sfratto per morosità. Articolo 14 Controlli e verifiche

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e degli articoli 4 comma 2 del D. Lgs. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01. 2. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione famigliare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, 3. Saranno oggetto di controllo le dichiarazione sostitutive che risultino: a. palesemente inattendibili; b. contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nella domanda. 4. In particolare, verranno sottoposte a controllo le dichiarazioni sostitutive nei seguenti casi: a. valore I.S.E. inferiore al canone annuo; b. redditi IRPEF (e IRAP ai fini I.S.E.E.) inferiori al canone annuo. 5. Si procederà all esclusione delle domande per l accesso alla graduatoria ed in sede di eventuale assegnazione dell alloggio nei seguenti casi: a. accertamento di dichiarazione sostitutive non veritiere; b. assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo; c. assenza di esaustive motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione ed a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare nella misura di almeno il 30% superiore all importo del canone di locazione attualmente corrisposto; d. accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda alla graduatoria.