Con la ordinanza che segue, il Giudice di Pace ha rigettato la eccezione di incompetenza per territorio atteso che il locus solutionis delle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni che devono avvalersi del servizio di tesoreria per i loro pagamenti s individua sempre e comunque presso la sede del servizio medesimo, data la loro natura querable e non già portable, come per costante insegnamento dottrinario e per granitico orientamento giurisprudenziale. Conseguentemente tale obbligazione deve essere adempiuta - ex art. 1182 cod. civ. - al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza che, peraltro, potrebbe non coincidere con quello attuale (Giudice di Pace di Ottaviano - ordinanza 26.03.2012) ; IL GIUDICE DI PACE D OTTAVIANO 1 / 5
- dott. Antonio Fuscellaro - ha reso la seguente ORDINANZA FUORI DELL UDIENZA nella causa civile iscritta al n. 503/2012 del ruolo generale degli affari civili, TRA - AAA Ggg (Avv. CCC Vvv) - attore - E - Comune AAA, nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i (Avv. DDD Ppp) - convenuto - sciogliendo la riserva assunta nell udienza del 26 marzo 2012, attinente all eccezione preliminare d incompetenza per territorio del Giudice di Pace d Ottaviano sollevata dal convenuto, sul rilievo che sarebbe competente sempre e comunque il Giudice di Pace AAA, vuoi per il criterio generale del forum rei (art. 19 del c. p. c.), con riferimento alla luogo della sede legale del convenuta stesso (per l appunto, AAA, CE), vuoi per il criterio concorrente del forum commissi delicti (art. 20 del c. p. c.), che effettivamente sta alle obbligazioni extracontrattuali come il forum contractus 2 / 5
sta alle obbligazioni contrattuali, essendosi l incidente che occupa (asseritamente) verificato ad AAA (CE), vuoi per il criterio concorrente del forum destinatae solutionis (art. 20 del c. p. c.), atteso che l'obbligazione dedotta dall attore dovrebbe essere adempiuta dal convenuto ( rectius, dal suo tesoriere), quale presunto debitore, (sempre) ad AAA (CE): e ciò, poi, a prescindere dal fatto che l obbligazione stessa sia da configurare come avente per oggetto una somma di denaro, giusta la previsione dell art. 1182, 3 c. del Cod. Civ., o come rientrante negli altri casi, giusta la previsione dell art. 1182, 4 c. del Cod. Civ., perché il locus solutionis delle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni che devono avvalersi del servizio di tesoreria per i loro pagamenti (e l amministrazione convenuta è tra queste) s individua sempre e comunque presso la sede del servizio medesimo (che nel caso di specie, per l appunto, si trova ad AAA, CE, essendo svolto dalla locale filiale dell istituto Banca S. p. A., sita nella Piazza <...>), data la loro natura querable e non già portable, come per costante insegnamento dottrinario e per granitico orientamento giurisprudenziale; - esaminati attentamente gli atti processuali tutti hic et inde, i documenti tutti hic et inde ed i verbali tutti d udienza; - posto che, a prescindere dal fatto che l obbligazione dedotta dall attore sia da configurare come avente per oggetto una somma di denaro, giusta la previsione dell art. 1182, 3 c. del Cod. Civ., o come rientrante negli altri casi, giusta la previsione dell art. 1182, 4 c. del Cod. Civ., essa deve comunque adempiersi al tempo della scadenza ; - considerato che il tempo della scadenza dell'obbligazione dedotta nel presente giudizio è l 1 gennaio 2003 ovvero la data stessa dell'incidente stradale di cui si discute, atteso che le obligati ones ex delicto (e l obbligazione dedotta è tra queste) maturano istantaneamente, ex art. art. 1219, 2 c., n. 1 del Cod. Civ. (è il noto principio per il quale fur semper moram facere videtur ); - rilevato che il convenuto non ha dedotto e, comunque, non ha provato che l 1 gennaio 2003 il 3 / 5
suo servizio di tesoreria veniva già svolto (dall istituto Banca S. p. A. o da qual si voglia altro ente) ad AAA (CE): anzi, la prodotta deliberazione ad hoc contempla l affidamento del servizio di tesoreria alla locale filiale dell istituto Banca S. p. A. ovvero presso la sede di Piazza <...> solo dal 3 luglio 2009; - aggiunto che la costituzione del convenuto è avvenuta sulla base di deliberazione (della Giunta Municipale n. 73 del 25 marzo 2011) nella quale si fa riferimento ad un giudizio intrapreso dall Aaa nei confronti del convenuto medesimo, ma, si badi, davanti al Giudice di Pace d AAA e non già davanti al Giudice di Pace d Ottaviano, per il che si profila quanto meno dubbia la sua riferibilità alla presente causa e, quindi, la regolarità della costituzione medesima, tanto più che nella deliberazione stessa è detto che l Avv. Ddd Ppp era stato assunto per la durata contrattuale di mesi 10 dal 16 marzo 2011 ovvero fino al 16 gennaio 2012, per il che si profila quanto meno dubbia la legittimità del suo patrocinio alla data della ripetuta costituzione, avvenuta il 26 marzo 2012; - atteso che né l attore, né il convenuto hanno ancora compiutamente articolato le rispettive istanze istruttorie; P. Q. M. 1) rigetta l eccezione d incompetenza per territorio sollevata dal convenuto; 2) fissa per il prosieguo della causa l udienza del 16 aprile 2012, ex art. 320, 4 c. del c. p. c. - Si comunichi a: a) Avv. Ccc Vvv, via <...>, anche per fax (al seguente numero: 081/000000) ovvero per posta elettronica certificata (al seguente recapito: ccc.vvv@avvocati.it); 4 / 5
b) Avv. Ddd Ppp, c/o la Casa Comunale, <...>, anche per fax (al seguente numero: <...> o per posta elettronica certificata (al seguente recapito: postacertificata@comune<...>.it). Ottaviano (NA), 26 marzo 2012. Il Giudice di Pace Dott. Antonio Fuscellaro 5 / 5