LA LIBERTA DI RELIGIONE

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Transcript:

LA LIBERTA DI RELIGIONE

Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto - di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, - di farne propaganda - e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

E un diritto universale va riconosciuto a TUTTI in eguale forma e misura Spetta a TUTTI coloro che si trovano nel territorio dello Stato italiano, prescindendo dalla cittadinanza E un diritto personalissimo e indisponibile Sottratto alle decisioni della politica o alle logiche di mercato (NO limitabile da altri soggetti come, ad esempio dallo Stato) La violazione di tale diritto può essere causa di invalidità delle leggi /provvedimenti pubblici

Facoltà legate al diritto di libertà di religione 1) Facoltà di professare liberamente il proprio credo, di mutarlo o di non professarne alcuno (ateismo) 2) Facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa 3) Facoltà di esercitare atti di culto in pubblico o in privato 4) Facoltà di costituire o appartenere ad associazioni religiose

Facoltà di professare liberamente Corrisponde alla facoltà di dichiarare liberamente la propria appartenenza religiosa Diritto di aderire liberamente ad una confessione Divieto per lo Stato di obbligare ad appartenere ad un organismo confessionale

Facoltà di fare propaganda Diritto di fare proselitismo, sia nelle sedi di culto sia al di fuori di esse, con mezzi idonei Sviluppo dell art. 21 Cost.: libertà di manifestazione del pensiero

Facoltà di esercitare il culto in pubblico o in privato I pubblici poteri non possono impedire lo svolgimento di atti di culto Diritto dei fedeli di creare luoghi di culto (chiese, moschee, sinagoghe) nel rispetto delle norme edilizie del luogo Art. 831, II comma, cc: Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano

Facoltà di costituire o appartenere ad associazioni religiose Va letto insieme all art. 20 Cost.: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività Facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad enti/ associazioni o istituzioni aventi fine di religione o di culto

UNICO limite (esplicito) alla libertà di religione I riti (comportamenti o adempimenti posti in essere durante le cerimonie) non devono essere contrati al buon costume morale / pudore Ulteriori limiti (impliciti) sono consentiti quando ricorre la necessità di tutelare diritti costituzionalmente garantiti (es. diritto alla vita, alla salute )

Art. 9 Convenzione europea dei diritti dell uomo Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti.

La libertà di pensiero libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione Libertà di coscienza libertà di formazione di convinzioni interiori, di scegliere un credo come di non scegliere (ateismo) Libertà di cambiare religione

Libertà di manifestare la propria religione - Invidualmente / collettivamente - In pubblico o in privato - Mediante il culto/l insegnamento/le pratiche/l osservanza dei riti Diritto individuale con dimensione collettiva

LIMITI (art. 9, comma 2) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui

La restrizione della libertà di religione si giustifica solo se: - Prevista dalla LEGGE - È misura necessaria in una società democratica (tutela del pluralismo / conciliazione interessi dei diversi gruppi sociali al fine di garantire il rispetto di tutti) - Persegua fini legittimi (protezione diritti e libertà altrui/ordine pubblico/ salute/ morale)

OBIEZIONE DI COSCIENZA

Definizione Rifiuto - opposto da un individuo per motivi di coscienza di assoggettarsi ad una condotta che sia giuridicamente esigibile L obbligo deriva da una norma giuridica

L obiezione di coscienza nasce da un conflitto di doveri: 1) Norma giuridica 2) Foro della coscienza dettame di carattere etico o religioso che vieta di tenere il comportamento prescritto dalla norma

Il RIFIUTO deve essere: - pubblico: l estrinsecazione della propria volontà è condizione necessaria per denunciare l iniquità dell obbligo normativo - Individuale e personale : riguarda un conflitto interno dell individuo - Deve riguardare una prestazione di fare: la condotta dell obiettore deve essere astensiva, mai commissiva

Previsioni normative 1) E garantito al personale medico e paramedico l obiezione per le pratiche di interruzione della gravidanza (legge 194/1978) astensione dalle attività specificamente e direttamente volte a determinare l interruzione della gravidanza, previa dichirazione al medico provinciale e al direttore sanitario della struttura da cui dipendono 2) Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie possono rifiutare di prendere parte alle procedure per l applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004), previa preventiva dichiarazione alla ASL di riferimento NO esonero dall attività antecedente e seguente l intervento

Lo stesso regime si applica per la pillola abortiva RU 486: - Non può essere venduto in farmacia - Può essere somministrato solo a seguito di ricovero

Resta nel silenzio della legge, in riferimento alla pillola del giorno dopo : - Per il medico si applica la clausola di coscienza - Per il farmacista, non c è possibilità di rifiutarsi alla vendita del farmaco medicinale non soggetto a prescrizione medica SOP (per le pazienti di età pari o superiore a 18 anni) e medicinale soggetto a prescrizione medica, ma da rinnovare volta per volta (per le pazienti di età inferiore a 18 anni).

ASSISTENTE SOCIALE Introduzione della norma riguardante il reato di clandestinità ipotesi di prevedere l'obbligo di denuncia del clandestino da parte dei medici e da parte degli assistenti sociali

Gli ordini professionali hanno reagito ritenendo che gli atti loro imposti (la denuncia delle persone clandestinamente immigrate) mettano profondamente in discussione le ragioni di fondo della loro stessa professione, oltre che poter risultare lesivi di valori costituzionali Il Consiglio nazionale dell Ordine degli assistenti sociali in data 7.8.2009 ha raccomandato ai propri Consigli regionali «di non avviare procedimenti disciplinari nei confronti di assistenti sociali iscritti all Albo professionale che fossero perseguiti penalmente per non aver assolto all obbligo di denuncia del reato di clandestinità, nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio».

L'obiettore, in altre parole, è considerato colui che difende l'integrità della professione così come l'ordine la intende nella sua esperienza concreta: denunciare il clandestino che si rivolge all'assistente sociale per ottenere aiuto o per sapere qual è la sua condizione giuridica, snatura il senso della professione piegandola ad esigenze di ordine pubblico e di repressione che non sembrano rientrare nelle funzioni assistenziali proprie di essa.

Sussiste nell ordinamento vigente un obbligo di denunzia in capo all assistente sociale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in ragione del suo ufficio o dello svolgimento del proprio servizio, entri in contatto con un immigrato clandestino??

MEDICI Il 27 novembre 2009 il Ministero dell'interno ha diramato la circolare n. 780/A7, nella quale vengono precisati gli obblighi che gli esercenti una prestazione sanitaria sono tenuti a rispettare a seguito dell'entrata in vigore delle legge n. 94 del 2009 ("pacchetto sicurezza"), nel caso in cui si rivolgano a loro persone non in regola con il permesso di soggiorno. nel caso in cui un medico, in ragione del proprio ufficio, venga a contatto con uno straniero irregolare, non è tenuto ad effettuare nessuna segnalazione alle autorità.

l'obbligo di segnalazione dei clandestini: - Lede il diritto alla salute degli stranieri, impossibilitati a curarsi se non ricorrendo a rimedi "fai da te", - Può generare il rischio di diffondersi di malattie infettive non prontamente diagnosticate e curate.