REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO



Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2597

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

Roma, 26 novembre 2013 n. 31

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Roma, 15 febbraio Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N /2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

RISOLUZIONE N. 90 /E

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa

Indagini bancarie aperte a tutti.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

Art. 54 decreto legge

RISOLUZIONE N. 105/E

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

1. PREMESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE

contro nei confronti di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

RISOLUZIONE N. 211/E

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio Estensore Tortorici

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all'applicazione della disciplina

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Cassazione Penale in materia di rifiuti ospedalieri interrati

RISOLUZIONE N. 195/E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il gravame è fondato.


Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Transcript:

Cassazione civile, Sezione lavoro, Sentenza 7 giugno 2013, n. 14471 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sul ricorso 15124/2010 proposto da: sentenza T.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESTER CARLO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCIARO MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/06/2009 R.G.N. 606/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO; udito l'avvocato COSSU BRUNO; udito l'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO per delega MICHELE ACCARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 1.6.2009, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame della società Poste Italiane ed, in riforma della decisione impugnata, respingeva la domanda proposta da T. F. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al predetto con missiva del 4.7.2002 dalla società. Rilevava che, con telegramma del 18.3.2002, il T. aveva chiesto il prolungamento delle ferie arretrate di un'altra settimana per visite mediche e che la società aveva comunicato il rigetto della richiesta, invitando il dipendente ad attivarsi per programmare la fruizione dell'intero periodo di spettanza. Osservava che il lavoratore non aveva contestato in modo specifico e puntuale la sussistenza delle esigenze di servizio enunciate, sostenendo, invece, la tesi secondo cui, qualora il lavoratore assente per malattia avesse maturato il diritto ad un periodo di ferie, la scadenza del periodo di comporto era prorogata sino all'esaurimento dei giorni di ferie maturati e non goduti, tanto più se vi era una espressa richiesta di fruizione delle ferie, e che il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattia in ferie e nell'esercitare il potere di stabilire la collocazione temporale delle ferie armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, era tenuto ad una considerazione e ad una vantazione adeguate alla posizione del lavoratore esposto alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Evidenziava che ciò, tuttavia, non equivaleva ad affermare che il lavoratore avesse un diritto incondizionato a sostituire alla malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute e che, di fronte all'invito di Poste a programmare la fruizione dell'intero periodo di ferie di spettanza, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere di concordarne una diversa programmazione e che l'onere del datore di specificare le esigenze aziendali sussisteva solo se il lavoratore ne avesse fatto puntuale e specifica contestazione in sede di ricorso introduttivo. In ogni caso, in ordine alla regolarità delle ricevute di accettazione delle raccomandate rilasciate dall'ufficio Postale, relative a domande inoltrate rispettivamente il 10.9.2001 ed il 18.2.2002, la prima delle quali mancante del timbro di accettazione dell'ufficio e la seconda del numero identificativo della raccomandata, era stata fornita dalla società la prova finalizzata a vincere la presunzione, solo relativa, dell'arrivo a destinazione, in mancanza di avviso di ricevimento ma in presenza di attestazione della consegna. Ed invero, non poteva esigersi dalla società Poste Italiane una prova ulteriore rispetto alle deposizioni degli addetti alla segreteria e rispetto alla accertata mancanza di

trascrizione in apposito registro protocollo delle istanze di aspettativa pervenute, a meno di non insinuarne la soppressione o il boicottaggio. Per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l'impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Resiste la società, con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 2110 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che, con telegramma del 18.3.2002, allorchè il periodo di comporto non era ancora scaduto, aveva richiesto il prolungamento del periodo di ferie arretrate e che l'azienda aveva risposto negativamente invitando esso istante a programmare la fruizione dell'intero periodo di spettanza. Osserva al riguardo che la sentenza aveva rilevato il prevalere delle esigenze aziendali sulla base della asserita mancata contestazione delle stesse da parte del lavoratore, ma che una corretta interpretazione dell'art. 2019 c.c., in connessione con l'art. 2110 c.c., avrebbe imposto una vantazione conforme a quanto sancito dalla S.C. che, pure negando il meccanismo di automatico prolungamento del comporto per i giorni corrispondenti alle ferie residue, per altro verso aveva ritenuto che su richiesta del lavoratore si produca l'obbligo del datore di prendere in considerazione l'ipotesi di accordare al medesimo le ferie durante un periodo di malattia, con ciò palesandosi l'insufficienza del richiamo alle esigenze aziendali, in contrasto con il principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.. Con quesito domanda se, in presenza di una espressa richiesta del lavoratore, il datore possa legittimamente rifiutare il computo come ferie ancora spettanti di un periodo di malattia ed addurre generiche esigenze aziendali o se debba, anche in attuazione del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c., fornire una giustificazione specifica e circostanziata al diniego di computo. Sostiene che non debba essere il lavoratore a contestare la sussistenza delle esigenze aziendali, osservando di avere precisato in ricorso che la richiesta era stata respinta per esigenze aziendali insussistenti, che non potevano neanche essere conosciute dal lavoratore. Con il secondo motivo, il T. lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando la decisività della questione relativa alla richiesta dell'aspettativa, che avrebbe determinato il mancato scadere del comporto. Sostiene che la sentenza motivi in modo insufficiente in ordine al superamento della presunzione di ricevimento delle raccomandate, in base alla mera affermazione della mancata ricezione, e che non possa rilevare la prova testimoniale espletata al riguardo, visto che la stessa introduce un mero fatto negativo

inidoneo a vincere la presunzione, tanto più in presenza di un principio secondo cui l'eventuale malfunzionamento del servizio postale non può pregiudicare colui il quale invii un certo atto tramite il servizio stesso, non potendo sicuramente essere onerato il mittente di attivarsi di fronte al silenzio del destinatario. Il primo motivo di ricorso è fondato. E' principio già affermato da questa Corte quello secondo il quale il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia (cfr. Cass. 3 marzo 2009 n. 5078). E' stato osservato che in tali casi non sarebbe, invero, costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perchè si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie e che w spetti, poi, al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto (cfr. Cass. 5078/2009 cit. e, nello stesso senso, Cass. 9 aprile 2003 n. 5521). E' stato evidenziato, altresì, che un tale obbligo del datore non è configurabile solo allorquando il lavoratore possa usufruire di altre regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto, e in particolare del collocamento in aspettativa, ancorchè non retribuita (cfr,, sul punto, Cass. 8 novembre 2000 n. 14490). Nella specie deve ritenersi che la Corte del merito non abbia fatto corretta applicazione del menzionato principio, laddove, pur richiamando il potere, conferito dalla legge (art. 2109 c.c., comma 2) al datore di lavoro, di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale, armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore e pur negando la sussistenza di un incondizionato diritto di quest'ultimo alla sostituzione alla malattia delle ferie maturate e non godute, ha ritenuto, nel negare il diritto, che il lavoratore fosse gravato, oltre che dell'onere di inoltrare una richiesta di fruizione, anche di quello di contestare la sussistenza delle esigenze aziendali, e che solo in tale ipotesi il datore sarebbe stato tenuto ad una dettagliata specificazione delle esigenze aziendali. Tale aggravamento dell'onere probatorio non è in linea con le finalità evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che valorizza anche in tale ambito gli "obblighi di buona fede e correttezza" cui sono tenute le parti, obblighi che trovano la relativa formulazione positiva nell'art. 1175 c.c., a tenore del quale "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza" ed un ulteriore supporto nel successivo art. 1375 c.c., ove si sancisce che "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Nel caso concreto, il

Giudice d'appello, pur dando atto correttamente che non esisteva nessuna norma che imponesse l'accoglimento delle ferie - rimesse ad una vantazione discrezionale del datore di lavoro chiamato a bilanciare esigenze contrapposte -, non ha, tuttavia, considerato che, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, fonte di reddito per il T. e la sua famiglia, l'ordinamento, in ossequio alle clausole generali della correttezza di buona, fede e correttezza, avrebbe imposto alla società di venire incontro alla richiesta del lavoratore, una volta ponderati i contrapposti interessi. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte d'appello non ha proceduto in modo congruo a valutare se il comportamento della società fosse stato improntato all'applicazione del criterio del bilanciamento, ritenendo, in modo assorbente, che la necessità di esplicitazione delle esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie residue fosse conseguenza unicamente di una specifica contestazione del lavoratore, nella specie non avanzata dall'interessato. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, che determina l'assorbimento delle ulteriori questioni prospettate con l'altro motivo di impugnazione, consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello designata in dispositivo, che dovrà procedere a nuovo esame secondo i principi giurisprudenziale enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2013