lavoro a progetto partite iva associazione in partecipazione



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MERCATO DEL LAVORO: FLESSIBILITÀ IN entrata 4 lavoro a progetto partite iva associazione in partecipazione a cura di Cristian Valsiglio IN COLLABORAZIONE CON

LA RIFORMA DEL LAVORO CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 4

LA RIFORMA DEL LAVORO continua ONLINE Il Sole 24 ORE riserva ai lettori di «La riforma del lavoro» l opportunità di approfondire online i temi trattati in questo volume. È sufficiente collegarsi all indirizzo www.ilsole24ore.com/collanariformalavoro, registrarsi gratuitamente e inserire il seguente codice di attivazione: 21R89Y77 Una volta entrati nell area riservata è possibile: consultare la normativa di riferimento; reperire le circolari applicative approfondire i contenuti del volume con articoli tratti dalle Riviste Professionali del Gruppo 24 Ore. I Manuali del Sole 24 ORE Aut. Min. Rich. Direttore responsabile: Roberto Napoletano Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Monte Rosa, 91 20149 Milano Settimanale - N. 4/2012 Volume 4 Il Sole 24 ORE a cura dell Area Tax&Legal Direttore: Paolo Poggi Redazione: Claudio Pagliara - Ermanno Salvini Progetto grafico copertine: Marco Pennisi & C. Tutti i diritti di copyright sono riservati. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge. Finito di stampare nel mese di ottobre 2012 presso: Grafica Veneta Via Malcanton, 2 35010 Trebaseleghe (PD)

CONTRATTI A PROGETTO, PARTITE IVA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DEI FATTI Tra luci e ombre la Riforma del lavoro è stata varata. Tra i - pochi - meriti della discussione che l ha preceduta, va certamente annoverato il fatto che si è potuto prendere coscienza che alcuni strumenti, come le Partite IVA e i Contratti a progetto, pensati per finalità diverse dalle forme di lavoro subordinate, nel tempo si siano purtroppo trasformati in strade che, impropriamente, hanno cercato di rispondere al peso eccessivo del costo del lavoro e alle rigidità di gestione dei contratti di lavoro subordinato nel nostro Paese. Da questo punto di vista va sottolineato che la Riforma ha posto parziale rimedio ad alcuni gravi errori del passato - nel tentativo di riportare a forme di lavoro dipendente quanto è effettivamente così - inserendo vincoli all utilizzo di Contratti a progetto e di Partite Iva, che vengono in tal modo ricondotti in maniera più oggettiva ai loro scopi, laddove siano necessarie competenze professionali specifiche in relazione a progetti chiaramente individuabili come tali. Come? Proviamo a vedere le principali novità. Partite Iva. Saranno considerate vere Partite Iva quelle con un contenuto professionale elevato e con un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663. In caso di retribuzione inferiore vi saranno altri vincoli: la durata di collaborazione non dovrà superare otto mesi all anno come media calcolata nell arco di 2 anni consecutivi; il corrispettivo pagato non dovrà essere superiore dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore, sempre come media calcolata nell arco di 2 anni consecutivi; il lavoratore non dovrà avere una postazione fissa in azienda. Lavoro a progetto. Il rapporto deve indicare un progetto specifico e non può più essere riferito ad un programma di lavoro o ad una fase dello stesso. Occorre, inoltre, che il progetto - oltre ad essere determinato dal committente e gestito in autonomia dal collaboratore - sia funzionalmente indirizzato a un risultato finale indicato nel contratto, non consista in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, non venga reso con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti salvo che per prestazioni di elevata professionalità. Vi è inoltre un aumento dell aliquota contributiva di un punto l anno a partire dal 2014 fino a raggiungere, nel 2019, il 33%. Qualcosa dunque è stato fatto, nella giusta direzione. Ma anche così rimane purtroppo aperto il grave problema dell insostenibile costo del lavoro italiano. Che può essere affrontato rendendo più conveniente il lavoro dipendente aumentandone così l area di utilizzo e riducendo la fuga dalla rigidità della normativa. Rendere più business friendly il ricorso al lavoro dipendente porterebbe ad una sua maggiore diffusione. Con norme più fruibili, minori vincoli in uscita e costi più contenuti si ri-

porterebbe il contratto a tempo indeterminato al centro del lavoro. Bisogna inoltre uscire dal concetto di job property, tanto radicato nel nostro Paese, e puntare sulla flessibilità buona, creando percorsi di employability capaci di garantire continuità nell impiegabilità ai lavoratori e flessibilità competente alle imprese. Da questo punto di vista siamo certi che le agenzie per il lavoro - anche se non adeguatamente riconosciute e incentivate dalla Riforma - saranno in grado di fornire un grande, decisivo, contributo al miglior funzionamento del mercato del lavoro: le attendiamo alla prova dei fatti. Detto tutto ciò, riteniamo però che ora il compito di chi opera sia quello di testare la Riforma - non di discuterla in continuazione e spesso ideologicamente - e, sulla base degli effetti che produrrà, darne un giudizio approfondito. Ed eventualmente proporre, a suo tempo, le debite correzioni. Anche grazie alla nostra fondazione GiGroupAccademy - che ha come mission quella di promuovere la cultura del lavoro, intesa come educazione al valore personale e sociale del lavoro, contribuendo in tal modo al miglior funzionamento dei mercati in cui agisce - saremo in prima fila nel monitoraggio degli esiti della Riforma, nello svolgimento dei necessari approfondimenti e nella proposizione di strumenti o esempi positivi già capaci di sviluppare un mercato del lavoro più funzionale alle esigenze di persone, aziende e società. Stefano Colli-Lanzi, CEO Gi Group e Presidente Gi Group Academy www.scolliniamo.it @collilanzi

PREMESSA La legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153 - Supplemento Ordinario, n. 136, entrata in vigore il 18 luglio 2012, è stata definita da tutti quale una vera e propria riforma del lavoro. A distanza di solo poco settimane dall entrata in vigore della riforma del lavoro, inoltre, in fase di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187 - Supplemento Ordinario, n. 171, sono intervenute sostanziali modifiche già dichiarate necessarie e indispensabili in occasione della stessa approvazione parlamentare della L. 92/2012. La riforma del lavoro incide su diversi aspetti collegati al mondo del lavoro con il principale obiettivo di eliminare il forte dualismo tra lavoratori dipendenti, fortemente garantiti, e lavoratori precari. Per raggiungere il predetto obiettivo il governo ha proposto una riforma che sostanzialmente tocca aspetti principali nel rapporto lavoratore (dipendente o autonomo), azienda e Stato. Se è possibile rintracciare le linee guida della L. 92/2012 si può così identificare tre aree di intervento: il lavoro in uscita, il lavoro in entrata e la riforma degli ammortizzatori sociali. Congiuntamente a tali aree di intervento il governo ha prodotto una serie di norme interpretative, si dovrebbe dire manualistiche, al fine di ristringere, prendendo spunto dalle interpretazioni giurisprudenziali degli ultimi anni, i principali dubbi applicativi delle norme. Proprio nell intento di ridurre, se non apparentemente limitare, il dualismo tra figure altamente garantite e figure scarsamente garantite, il Governo unitamente al Parlamento, con la riforma del lavoro, hanno modificato aspetti qualificanti di quelle figure non subordinate spesso utilizzate da imprenditori. Così la riforma del lavoro: modifica la disciplina della collaborazione a progetto, rendendo più stringente l apparato sanzionatorio e delimitando il concetto di progetto tramite l eliminazione della figura ibrida e impalpabile di programma o fasi di esso ; introduce un modello totalmente nuovo di figure autonome che rischiano di rientrare, tramite un apparato giuridico sanzionatorio del tutto sui generis, nelle categorie delle collaborazioni coordinate e continuative con o senza progetto o addirittura nella categoria del lavoro subordinato; delimita la figura dell associazione in partecipazione. La tenuta del predetto impianto normativo e i risultati in materia di politica del mercato economico del lavoro dovranno essere verificati nel tempo sul piano pratico, eventualmente correggendo il tiro su alcuni aspetti vincolanti ma di scarsa efficacia; nella consapevolezza che ogni novità (riforma) porta in grembo elementi di giudizio positivi, spesso scarsamente evidenziati, ed elementi di perplessità, sempre più valorizzati. L Autore

CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE di Cristian Valsiglio INDICE GENERALE Capitolo 1 - Lavoro subordinato e lavoro autonomo...1 1.1 Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato...1 Capitolo 2 - Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto...5 Capitolo 3 - Collaborazioni non a progetto e con partita IVA...9 3.1 Collaborazioni occasionali e disciplina fiscale...9 3.1.1 Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c....9 3.1.2 Collaborazioni occasionali ai sensi dell art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (c.d. mini-cococo)... 10 3.2 Lavoratori autonomi con partita IVA a rischio...11 3.2.1 Presunzione...13 3.2.2 Effetti previdenziali...19 3.2.3 Periodo transitorio...19 Capitolo 4 - Collaborazioni coordinate e continuative a progetto...21 4.1 Linee guida in materia di lavoro a progetto...21 4.2 Riforma del lavoro e lavoro a progetto...25 4.2.1 Eliminazione del concetto di programmi o fasi del progetto...25 4.2.2 Progetto coincidente con l oggetto sociale - Esclusione...26 4.2.3 Lavoro a progetto e compiti esecutivi e ripetitivi Esclusione...26 pag. pag. 4.2.4 Contratto e forma...27 4.2.5 Corrispettivo...29 4.2.6 Diritti e obblighi del collaboratore a progetto...30 4.2.7 Risoluzione del rapporto...33 4.2.8 Regime sanzionatorio e impugnazione...38 Primo comma...39 Seconda comma...40 Terzo comma...41 Impugnazione della cessazione delle collaborazioni...41 Capitolo 5 - Regime fiscale delle collaborazioni anche a progetto... 43 5.1 Collaborazioni coordinate e continuative e a progetto...43 5.1.1 Collaborazioni tipiche...44 5.1.2 Collaborazioni Atipiche...45 5.2 Imponibilità fiscale...46 5.2.1 Determinazione dell imponibile...46 5.3 Modalità di tassazione dei compensi erogati a collaboratori Tassazione ordinaria...49 5.3.1 Determinazione dell imposta lorda...49 5.3.2 Detrazioni di imposta...54 5.3.3 Operazioni di conguaglio...57 5.3.4 Versamento dell imposta...58 5.3.5 Addizionale regionale e comunale...58 5.4 Tassazione dei compensi di fine rapporto per i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto)...59 5.4.1 TFR e TFM oltre euro 1.000.000...60

VIII segue INDICE GENERALE pag. 5.4.2 TFM e altre somme collegate alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto...62 5.4.3 Adempimenti del sostituto...62 Capitolo 6 - Gestione previdenziale e assicurativa dei collaboratori a progetto...71 6.1 Obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS...71 6.1.1 Soggetti obbligati ed esclusi...71 6.1.2 Denuncia di iscrizione...72 6.1.3 Collaboratori cittadini UE non residenti...72 6.1.4 Imponibile e aliquote contributive...73 6.1.5 Aumento contributivo...75 6.1.6 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio...75 pag. 6.1.7 Omesso versamento delle ritenute...76 6.1.8 Collaborazione coordinate e continuativa e UniEmens...76 6.2 Gestione assicurativa INAIL...84 6.2.1 Premio assicurativo e rapporto con più committenti..84 Capitolo 7 - Associazione in partecipazione...87 7.1 Presupposti giuridici e natura del contratto...88 7.2 Parti e diritto alla gestione...89 7.3 Partecipazione agli utili e alle perdite...90 7.4 Associazione e lavoro subordinato...90 7.5 La riforma Biagi...92 7.6 Associazione in partecipazione e Riforma del Lavoro...93 7.7 Trattamento fiscale e previdenziale...102 7.7.1 Aumento contributivo...104 7.8 Trattamento assicurativo...105 Capitolo 8 - Le norme di riferimento...107

Capitolo 1 LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO Gli artt. 61 e ss D.Lgs. 276/2003, così come modificati dalla riforma del lavoro 2012, definiscono il lavoro a progetto quale la collaborazione coordinata e continuativa fornita con la necessità di un progetto specifico, requisito fondamentale della predetta tipologia di rapporto di lavoro. L orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza (v. Tribunale Milano Sez. Lavoro 3 novembre 2010) conferma la centralità del progetto escludendo che la fattispecie delineata negli artt. 61 e ss. D.Lgs. 276/2003 costituisca un tertium genus tra la subordinazione e l autonomia, costituendo una forma di lavoro autonomo che si risolve in una prestazione d opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad un progetto. Nel diritto del lavoro è noto che i due pilastri fondamentale di regolamento e della gestione del rapporto di lavoro sono: - il rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum); - il rapporto di lavoro autonomo (locatio operis). Accanto ad essi si pone una terza tipologia che si colloca in posizione non equidistante tra i due e che si definisce lavoro parasubordinato. Il prefisso para sta ad indicare che essa, pur collocandosi indubbiamente al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, ne rimane comunque vicino per le sue caratteristiche e per le modalità di esplicitazione. In realtà il lavoro parasubordinato resta inglobato nell alveo del lavoro autonomo, anche se presenta alcuni segni distintivi propri che lo differenziano leggermente dalla versione per così dire classica del lavoro autonomo e lo pongono appunto vicino a quello subordinato. L attenzione al lavoro parasubordinato ha avuto un particolare interesse del legislatore partendo da una disciplina processuale, passando per i contenuti di carattere previdenziale, contributivo e assicurativo, delineando i contenuti tributari, per terminare con la riforma dei caratteri giuridici ad opera del D.Lgs. 276/2003: Art. 409 c.p.c. L. 335/1995: iscrizione dei collaboratori parasubordinati alla Gestione Separata all INPS; L. 38/2000: iscrizione dei collaboratori parasubordinati all INAIL; L. 342/2000: passaggio dai redditi di natura autonomi ai redditi di natura assimilata a quelli di lavoro dipendente; L. 276/2003: disciplina del lavoro a progetto. 1.1 Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato Il lavoro autonomo dal punto di vista civilistico è inquadrabile nella categoria dei contratti d opera, in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera

2 Capitolo 1 - Lavoro subordinato e lavoro autonomo od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 e seguenti del codice civile). Il contratto d opera è un contratto sinallagmatico, non formale, a titolo oneroso per la cui realizzazione è sempre dovuto un facere. Il contratto d opera consiste infatti nella promessa, anzi nell obbligazione, di un risultato (c.d. opus), laddove invece il lavoro subordinato si fonda sulla promessa di una pura e semplice attività lavorativa, ossia nell obbligo di messa a disposizione di energie lavorative. L autonomia, se da un lato attribuisce al lavoratore il potere di determinare soggettivamente il corrispettivo, dall altro lato porta la conseguenza che il prestatore deve sopportare il rischio inerente il risultato. Personalità ed autonomia costituiscono pertanto i due aspetti sui quali da sempre la dottrina civilistica ha cercato di puntare i propri sforzi interpretativi, nel tentativo di distinguere il lavoro autonomo dalle altre tipologie di lavoro. Non sempre però tali elementi distintivi risultano sufficienti e facilmente individuabili ai fini della collocazione di un determinato rapporto di lavoro nell una o nell altra tipologia: questo perché in astratto una qualsiasi attività può essere legittimamente svolta secondo le specifiche modalità dei due modelli lavorativi (sentenze della Corte di Cassazione dell 11 novembre 1983, n. 6701, del 9 giugno 1998, n. 5710 e dell 11 febbraio 2004, n. 2622). A titolo esemplificativo un consulente del lavoro potrà indifferentemente esercitare la libera professione, aprendo una partita iva e fatturando ai propri cliente ovvero essere assunto alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, pur dovendo in ambedue i casi mantenere l iscrizione al relativo albo professionale. Ma se l opera lavorativa può essere svolta sia in modalità autonoma sia in modalità subordinata, quali sono gli indici che identificano l una o l altra tipologia? Sul predetto punto è necessario valutare gli indici della subordinazione così come delineati dalla giurisprudenza; la quale, sostanzialmente, partendo dalla concreta manifestazione delle parti (c.d. nomen iuris) ha analizzato gli elementi che di fatto caratterizzavano l esecuzione della prestazione lavorativa. Vanno così puntualmente definiti e rilevati i seguenti contenuti peculiari della prestazione lavorativa: autonomia della gestione da valutarsi attraverso l assenza di controlli sull attività lavorativa e le modalità di esercizio dei poteri disciplinare, direttivo e organizzativo; l inserimento organico in forma di coordinamento in base alla effettiva distinguibilità dell attività del collaboratore e, quindi, alla non coincidenza organica fra l attività lavorativa resa in collaborazione e il complesso più generale delle attività aziendali; nonché sulla scorta delle modalità di lavoro con una presenza non imposta nei locali aziendali e con l utilizzo autonomo della strumentazione lavorativa assegnata; l individuazione delle prestazioni lavorative nelle loro modalità di svolgimento riguardo alla corrispondenza delle mansioni svolte ai contenuti del progetto, alla prevalenza del carattere personale del lavoro svolto dal collaboratore e all irrilevanza dell orario di lavoro e dei tempi di esecuzione. Da ultimo rileverà anche l eventuale sussistenza di elementi circostanziali di una qualche importanza per la corretta qualificazione del rapporto:

Capitolo 1 - Lavoro subordinato e lavoro autonomo 3 - facoltà di pluricommittenza al collaboratore ovvero rapporto di monocommittenza con o senza diritto di esclusiva; - previsione di una clausola di sostituibilità; - pattuizione di un periodo di prova; - svolgimento dell attività lavorativa insieme ad altri collaboratori o unitamente a dipendenti del committente; - eventuale proroga o rinnovo del contratto di collaborazione. Una volta che si sia sviluppata l indagine sotto tutti i predetti profili, il lavoro a progetto risulterà sottoposto ad una attenta radiografia, dalla quale, perché la diagnosi deponga per la genuinità dell autonomia, sarà indispensabile che il collaboratore goda effettivamente della sua capacità personale e libera di determinare tempi e modi dell agire lavorativo e che le prestazioni rese corrispondano, in termini di incidenza, di congruità e di coerenza, ai contenuti specifici del progetto/programma di lavoro. La giurisprudenza maggioritaria è proprio volta a identificare nell elemento della eterodirezione l elemento distintivo tra subordinazione e autonomia. In sostanza il collaboratore non deve sottostare a: - direttive specifiche da parte del committente, potendo eseguire la prestazione in maniera autonoma e non mettendo a disposizione semplicemente le energie fisiche; - controlli invasivi della prestazione sfocianti in provvedimenti disciplinari. Elementi sussidiari di identificazione della collaborazione autonoma sono inoltre: - il rischio di impresa, - la localizzazione della prestazione, - l inosservanza di un orario di lavoro preciso (che tuttavia non significa che il collaboratore debba avere delle fasce in cui prestare la propria opera), - un compenso variabile.

Capitolo 2 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E COLLABORAZIONI A PROGETTO Il Libro bianco dell ottobre 2001 a proposito di collaborazioni coordinate e continuative affermava: Le proposte discusse nel corso della passata legislatura con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative suscitano ad avviso del Governo profonde perplessità di metodo e di merito. È bene, infatti, non dimenticare che la cosiddetta parasubordinazione appartiene pur sempre all area del lavoro autonomo e, almeno in certi casi, della autoimprenditorialità (non si tratta quindi di un tertium genus, ibridamene collocato in una grigia zona di frontiera, intermedia fra lavoro autonomo e subordinato) e come tale deve essere trattata. Il legislatore, preoccupato dell abuso delle collaborazioni coordinati e continuative sempre più volto ad un risparmio dei costi piuttosto che ad un utilizzo proprio di una modalità autonoma ma coordinata di lavoro autonomo, con il d.lgs. 276/2003 ha cercato di delineare e a disciplinare in modo rigoroso le collaborazioni che più preoccupavano in questo contesto introducendo la figura del lavoro a progetto. COLLABORAZIONI CHE NON DESTANO PREOCCUPAZIONE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 61, co. 3. D.Lgs. 276/2003 ante riforma Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Art. 61, co. 3, D.Lgs. 276/2003 modificato dalla L. 92/2012 e L. 134/2012 idem Sono escluse dal campo di applicazione del lavoro a progetto:

6 Capitolo 2 - Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto 1) gli agenti e i rappresentanti di commercio che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali (v. art. 61, co. 1, D.Lgs. 276/2003); 2) attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound nei limiti di cui all art. 61, co. 1, D.Lgs. 276/2003; 3) e professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione ad un albo professionale; 4) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; 5) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; 6) i partecipanti a collegi e commissioni; 7) coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Tali categorie di soggetti, pur restando nell alveo del lavoro autonomo, sono escluse dall applicazione dell art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003 e di tutte le successive regole disciplinate dai successivi articoli relativi al lavoro a progetto. Per tali soggetti esclusi, peraltro, permane legittimo il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, che resta legata ai criteri fissati dall art. 409, n. 3, cod. proc. civ., e più dettagliatamente alla pur scarna disciplina dettata dall art. 34 legge 342/2000 in tema di gestione fiscale dei redditi prodotti, secondo cui il limite posto alle collaborazioni di cui trattasi è che le stesse non attengano a mansioni tipicamente inerenti al lavoro subordinato: rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente. Pertanto, in via generale, perché si abbia una vera e propria collaborazione coordinata e continuativa, dove in ogni caso prestatore è colui che svolge un attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri, vanno accertati e conclamati alcuni specifici elementi qualificanti: a) continuità: nel senso che la prestazione deve risultare non occasionale, ma prolungata nel tempo; se si vuole anche per un periodo determinato, ma sufficientemente lungo per il raggiungimento del risultato finale; b) coordinamento: vale a dire che l attività del prestatore deve risultare coordinata con la struttura organizzativa (commerciale e/o produttiva) del committente, quindi il soggetto che propone e promuove collaborazioni coordinate e continuative per la propria impresa deve necessariamente avere una propria struttura e organizzazione, mancando le quali non si potrà trattare di collaborazioni coordinate e continuative, ma di lavoro subordinato. Il coordinamento non deve tradursi in ordini e controlli penetranti, riguardo alle modalità di esecuzione della prestazione, che al contrario deve essere svolta in piena autonomia dal prestatore. Ben può verificarsi, legittimamente una «connessione funzionale» (Cass. civ., n. 6752 del 26 luglio 1996), vale a dire una ingerenza del committente nell autonoma attività del prestatore, ma questa non deve e non può debordare nell assoggettamento alla subordinazione del committente; c) personalità: nel senso che la prestazione deve essere personale, l apporto altrui non potrà che essere secondario e marginale (Cass. civ., 23 gennaio 1990 n. 392).

Capitolo 2 - Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto 7 Le norme sopra richiamate non prevedono, per la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alcuna forma specifica. Tuttavia, anche in assenza di obbligo, vi è una sostanziale opportunità di redigere il contratto in forma scritta. D altronde, il contratto, che può essere sottoposto a registrazione entro 20 giorni o assumere data certa con invio all altra parte come plico raccomandato senza busta o per autopresentazione, dovrà fondarsi necessariamente su alcuni requisiti essenziali: 1) Accordo fra le parti - dovranno essere evidenziate: la proposta del committente o del collaboratore (meglio se ciò avviene per iscritto) e l accettazione del collaboratore; 2) Causa - le parti dovranno concordare ed evidenziare lo scopo del contratto per ben definirne le conseguenze giuridiche, anche con riferimento alla specificità della prestazione da rendere in regime di collaborazione; 3) Oggetto - dovrà evidenziare il tipo di prestazione che il collaboratore pone a disposizione del committente senza vincolo di subordinazione con speciale evidenziazione dei profili di autonomia gestionale del collaboratore stesso; 4) Corrispettivo - dovrà essere quantificato in via preventiva in rapporto alla prestazione lavorativa oggetto dell accordo. Anche in merito al predetto comma interviene la riforma del lavoro tramite un interpretazione autentica. Difatti la legge prevede nel novello art. 69-bis D.Lgs. 276/2003 che la disposizione concernente le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell art. 61 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. LAVORO A PROGETTO Art. 61, co. 1, D.Lgs. 276/2003 ante riforma Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione della attività lavorativa. Art. 61, co. 1, D.Lgs. 276/2003 modificato dalla L. 92/2012 e L. 134/2012 Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. continua

8 Capitolo 2 - Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto - segue - LAVORO A PROGETTO Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I lavoratori a progetto sono dei collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c. che svolgono la propria attività: - con modalità prevalentemente personale; - senza vincolo di subordinazione; - in presenza di progetti specifici determinati dal committente; - in presenza di progetti specifici gestiti autonomamente dal collaboratore.

Capitolo 3 COLLABORAZIONI NON A PROGETTO E CON PARTITA IVA Prima di evidenziare il nuovo apparato normativo che disciplina il lavoro a progetto è utile soffermarci sulla particolare casistica delle collaborazioni di natura occasionale e sulla nuova gestione dei lavoratori autonomi con partita IVA. MINI-COCOCO Art. 61, co. 2, D.Lgs. 276/2003 ante riforma Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare ovvero, nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. Art. 61, co. 2, D.Lgs. 276/2003 modificato dalla L. 92/2012 e L. 134/2012 idem 3.1 Collaborazioni occasionali e disciplina fiscale 3.1.1 Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. I proventi da lavoro autonomo occasionale sono da considerare fiscalmente redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. L imponibile, a tal fine, è costituito dalla differenza tra l ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta (principio di cassa) e le spese inerenti la produzione del reddito stesso (art. 71, comma 2, TUIR). Ai sensi dell art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il committente, all atto del pagamento, dovrà, in qualità di sostituto d imposta, operare una ritenuta del 20% a titolo d acconto, se si tratta di lavoratori residenti in Italia (art. 2, commi 2 e 2-bis, TUIR), ovvero una ritenuta del 30% a titolo d imposta, se si tratta di lavoratori non residenti. Una volta effettuata la ritenuta alla fonte, il committente, entro il 16 del mese successivo, mediante il Modello F24, verserà all erario la ritenuta operata. Tale importo dovrà essere dichiarato nell apposita sezione del Modello 770/Semplificato.

10 Capitolo 3 - Collaborazioni non a progetto e con partita IVA Il versamento dell imposta avverrà tramite modello F24 con il codice tributo 1040. Il collaboratore autonomo rilascerà al committente una notula indicante il corrispettivo della prestazione. Per importi superiori ai 77,46, occorre applicare una marca da bollo di 1,81. Tale documento sottoscritto fungerà da ricevuta. La ritenuta è da operare sul compenso al lordo dei costi sostenuti dal lavoratore. Sono da sottoporre a ritenuta, quindi, anche le spese di viaggio, vitto e alloggio. I costi documentabili ed inerenti la produzione del reddito potranno essere, successivamente, dedotti dal contribuente in sede di denuncia dei redditi (Modello 730 o UNICO). Nel calcolo del conguaglio si porterà a credito anche la quota delle relative ritenute subite alla fonte. Entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, il committente dovrà, inoltre, rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi erogati, delle ritenute operate e versate e degli eventuali contributi trattenuti e versati. Il lavoratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Tale documentazione deve essere conservata dal prestatore con cura, atteso che, nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato dal committente, essa pone il lavoratore al riparo da qualsivoglia responsabilità. Trattandosi di prestazioni non abituali/professionali, i corrispettivi non sono soggetti, per mancanza dei requisiti soggettivi (art. 5 del D.P.R. 633/1972), alla disciplina dell IVA. Sotto l aspetto previdenziale, in caso di compensi sopra i 5.000 euro nell anno, sarà necessaria l iscrizione alla gestione separata all INPS con versamento dei contributi per gli importi superiori a tale limite. 3.1.2 Collaborazioni occasionali ai sensi dell art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (c.d. mini-cococo) I compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR; si applicano, pertanto, tutti gli istituti tipici del reddito di lavoro dipendente, quali, ad esempio, i diversi criteri di determinazione della base imponibile, il principio di cassa allargato etc. Tale classificazione tributaria è valida anche per le c.d. mini-co.co.co., ossia per quelle collaborazione che per il loro contenuto residuale della prestazione non richiedono l esistenza di un progetto. Ai sensi del comma 2 dell art. 61 della legge Biagi (così come modificato dall art. 48, co. 7, L. 183/2010), per mini co.co.co. si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare ovvero, nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. In sostanza, ai sensi della predetta norma, se si rispettano i seguenti elementi: durata complessiva annua (1 gennaio 31 dicembre) non superiore a 30 giorni (la prestazione giornaliera potrà essere anche di un ora o di 10 ore non rilevando ai fini del conteggio delle giornate) o a 240 ore nell ambito dei servizi di cura e assistenza della persona con lo stesso committente; compenso annuo complessivo non superiore a 5.000 euro

Capitolo 3 - Collaborazioni non a progetto e con partita IVA 11 non sarà necessario il progetto (es. Tribunale Milano 21 dicembre 2007 ha convertito un contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in quanto non rispettando i predetti requisiti era necessario il progetto). In merito al concetto di 30 giorni, è bene evidenziare l esistenza di due interpretazioni fondamentali: a) i 30 giorni sono considerati come periodo: interpretazione seguita in ambito ispettivo ma mai formalizzata in una circolare o altro documento di prassi ministeriale; b) i 30 giorni sono di giorni effettivi nell anno solare: interpretazione letterale della norma coordinata con il requisito delle 240 ore nell ambito dei servizi di cura e assistenza (difatti non avrebbe alcun senso prevedere un periodo di 240 ore in tale ambito; se le 240 ore sono intese come ore effettive, il tenore letterale della norma, porta a ritenere che anche i 30 giorni siano di effettivo lavoro). Sotto l aspetto prettamente fiscale, il compenso verrà erogato al netto delle ritenute fiscali gravanti sul collaboratore, ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 tramite anche l applicazione delle detrazioni d imposta cui il lavoratore ha diritto. Il versamento dell imposta avverrà tramite modello F24 con il codice tributo 1004. L anno successivo allo svolgimento della prestazione, il collaboratore riceverà dal committente lo schema di certificazione CUD, riassuntivo del compenso percepito e del trattamento fiscale e contributivo subito. Sotto l aspetto contributivo le predette collaborazioni sono soggette al contributo da versare alla Gestione separata. 3.2 Lavoratori autonomi con partita IVA a rischio Art. 69-bis D.Lgs 276/2003 ante riforma Art. 69-bis D.Lgs 276/2003 modificato dalla L. 92/2012 e L. 134/2012 Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; continua