REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

Documenti analoghi
Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Art. 148 CdA. Mancato invio della documentazione medica: improponibilità della domanda (M. Marchese)

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. del / / 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE RISORSE UMANE

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI LIZZANO Provincia di Taranto

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco. N. 01 del Registro Data

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE

N /2005 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 4 SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 989/2015

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 N. 593/AV4 DEL 31/07/2017

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale.

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

OGGETTO: pagamento somma.

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI CATANIA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 685 degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 vertente TRA S. G. nato a Misilmeri in data 21.02.1942 rappresentato e difeso dall Avv. Massimo Sidoti e S. C. nata a Palermo in data 24.02.1947, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Vitello e Antonella Maggio entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12 attori E UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Scillato, via Mattarella n. 43 convenuta M. T. Oggetto: condannatorio da r.c.a. convenuta contumaci Conclusioni per gli attori

come da comparsa conclusionale Conclusioni per l UnipolSai S.p.A.: come da verbale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due autonomi atti di citazione, regolarmente notificati, i sig.ri S. C. e S. G. hanno convenuto in giudizio la sig.ra M. T. e l UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 19.11.2014 nel Comune di Misilmeri. Si é costituita la compagnia di assicurazione la quale ha contestato la fondatezza della domanda, nonché ha chiesto la riunione dei due giudizi. Con ordinanza del 28.05.2015 veniva disposta la riunione del procedimento portante il n.rg. 848/2015 con quello portante il n.r.g 685/2015. L istruttoria si é caratterizzata per 1 assunzione delle prove orali e per l espletamento della c.t.u. medico legale. All'udienza del 24.03.2015, sulla base delle superiori in epigrafe, la causa é stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori, a fondamento della propria domanda, hanno dichiarato che, in data 19.10.2012, intorno alle ore 12:30, l autovettura Fiat Punto, targata CT699CF, di proprietà della

sig.ra M. T. e condotta dal Sig. D. P., priva di copertura di assicurativa, procedeva lungo la via Roma del Comune di Misilmeri, quando, giunto ad alta velocità all altezza del civico 300, nel tentativo di effettuare un sorpasso, dopo aver perso il controllo, andava violentemente ad impattare contro l autovettura Ford Fiesta, targata CG427FG, di proprietà di G. S., condotta dalla sig.ra C. S., che nel frattempo percorreva detta via. Il teste S. R. ha confermato la dinamica del sinistro esposta nell atto di citazione ed ha precisato che l autovettura Fiat Punto nel tentativo di superare l autovettura Ford Fiesta, rientrando, la urtava sia con la parte anteriore, che posteriore. Dalla dinamica accertata si può ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro va attribuita in maniera esclusiva a carico del conducente l autovettura Fiat Punto che ha eseguito una manovra pericolosa senza utilizzare la diligenza necessaria e la perizia richiesta. Per quanto riguarda i danni dalla sig.ra S. C. questa ha prodotto un certificato del Pronto Soccorso dell Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo del 19.11.2014 dove é stata refertata una cervicoalgia post traumatica con prognosi di giorni 5. Il c.t.u, dott. Giuseppe Rallo, ha riconosciuto il nesso causale tra il danno accertato e l evento. Lo stesso ha affermato che la natura e l entità delle lesioni, nonché le terapie effettuate giustificano un inabilità temporanea

totale di giorni 15 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, mentre a seguito del trauma cervicale conseguono solo dei postumi soggettivi, non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e, quindi, ai sensi del comma 3 ter dell art. 32 della legge 24 marzo 2012 n. 27, non possono dar luogo a risarcimento del danno. Lo stesso ha ritenute congrue le spese documentate per 509,30. Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono condivisibili. Per quanto riguarda i danni subiti dall autovettura Ford Fiesta il sign. S. G. ha prodotto la fattura n. 22 del 05.12.2014 rilasciata dall autocarrozzeria Luparia Gaspare dell importo di 2587,10. Le voci indicate nella fattura appaiono essere compatibili con i danni accertati dalla Polizia Municipale di Misilmeri intervenuta sui luoghi del sinistro ed indicati nella relazione. La compagnia di assicurazione, peraltro non ha contestato le singole voci. Per quanto sopra esposto si condannano i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra C. S. la somma complessiva di 1666,65 di cui 1157,25 per invalidità temporanea, oltre interessi compensativi al 1,5 /o dal fatto al soddisfo, nonché a rifondere il S. G. della somma 2587,10 oltre interessi compensativi al 1,5 /o dal fatto al soddisfo. In considerazione della sproporzione tra la domanda e il liquidato si condannano i convenuti a rifondere alla sig.ra C. S. il 50% delle spese di lite che si liquidano

per l intero in complessivi 1910,75 di cui 525,00 per spese oltre iva e cpa. In virtù del principio della soccombenza si condannano i convenuti a rifondere a Sinfonia Giusto la somma di 1510,75 di cui 125,00 per spese oltre iva e cpa. PQM ll Giudice di Pace di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, cosi provvede: 1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra C. S. la somma complessiva di 1666,65 di oltre interessi compensativi al 1,5% dal fatto al soddisfo, nonché a rifondere il S. G. della somma 2587,10 oltre interessi compensativi al 1,5% dal fatto al soddisfo. 2) condanna i convenuti a rifondere alla sig.ra C. S. il 50% delle spese di lite che si liquidano per l'intero in complessivi 1910,75 oltre iva e cpa, nonché a rifondere a S. G. la somma di 1510,75 oltre iva e cpa. Termini Imerese 31.03.2016 Dr. Luigi Fortunato