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L art. 289 2 comma del D. Lgs. 209/2005 intitolato Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti e per il quale Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta va applicato tenendo conto anche delle disposizioni di cui al novellato art. 305 C.P.C. che prevede il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio interrotto. Pertanto, parte attrice, deve rispettare il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio nei confronti della impresa designata, territorialmente competente, dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. e della società in LCA in persona del commissario liquidatore e, nel contempo, il Giudice nel decreto di fissazione di udienza, tenuto conto del tempo già trascorso (dalla pubblicazione del decreto di liquidazione), concede l'ulteriore termine necessario al passaggio dei sei mesi, oltre i termini di comparizione (Giudice di Pace Ottaviano - sentenza 10.02.2012). 1 / 12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3768/09 RGNR assegnata a sentenza il 08/02/12 promossa da DDD Mmm, nata (NA), il, residente in, alla, codice fiscale, ed elett.te dom.ta in <...> (NA), alla Via presso lo studio dell avv.to Vvv PPP dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura a margine della citazione - parte attrice- CONTRO PROGRESS Ass.ni S.p.A., (C.F./P. IVA: 00675700827) corrente in Palermo alla Piazza Alberigo Gentili n. 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata 2 / 12

e difesa dall avv. Lll MMM, giusta procura in calce alla copia notificata dell atto di citazione, elettivamente domiciliato in (CE) alla via presso lo studio dell avv. ( Ai sensi defl art. 170 e seguenti c.p.c e della normativa vigente, il procuratore ha richiesto che le comunicazioni di cancelleria vengano trasmesse tramite fax al n. 08100000 e tramite posta elettronica come da carta intestata in atti) - convenuta NONCHE MMM Ccc res. in Ottaviano alla Via Santa Teresa, 17 CAP 80044; - convenuto contumace- NONCHE SPA PROGRESS ASS.NI in l.c.a. in persona del Commissario liquidatore p.t. con sede in Palermo alla Piazza A. Gentili, 3 CAP 90143 ; chiamata in causa CONTUMACE - NONCHE Assicurazioni Generali S.p.A. (C.F. 00079760328), quale impresa designata per la Regione Campania F.G.V.S. ex art. 283 e ss. DLT 209/2005, che si è costituita giusta procura per Notar Dado del 14.12.2009 rep. 85546 - a mezzo della propria procuratrice speciale Generali Business Solutions S.c.p.A., (C.F. 07833760015) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Trieste alla via Macchiavelli n.4, rappresentata e difesa dall avv. <... > (C.F....) in virtù di procura alle liti per Notar del 29.01.2010, rac. xxx, rep. 3 / 12

e dail avv. (C.F....) in virtù di procura alle liti per Notar dell 1.06.2010 rac. 3xx, rep. 66xx, entrambi con studio in alla via n.96, con i quali elettivamente domicilia in via, n. 28 c/o - Chiamata in causa OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda, proposta dalla parte attrice DDD Mmm con l atto di citazione ritualmente notificato alle parti anche a seguito di riassunzione del giudizio interrotto per la posta in l.c.a. della SPA PROGRESS ASS.NI volta ad ottenere l accoglimento delle seguenti conclusioni Voglia l Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, in caso di mancata conciliazione ex art 320 c.p.c., accogliere la domanda dell istante e per l effetto riconosciuto e dichiarato che l incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente dell autovettura Fiat Punto Tg XX0X0XX, condannare la comp. di Ass.ni Progress S.p.A., quale responsabile civile, in persona dei suo legale rapp.te p.t, ed in solido con il Sig. MMM 4 / 12

Ccc, ovvero per quanto di suo onere e/o responsabilità, al pagamento, a favore della Sig.ra DDD Mmm, della somma di 4.585,91#, per i notevoli danni subiti dall autovettura Alfa Romeo 147 Tg YY0Y0YY, oltre la sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all effettivo soddisfo; il tutto da ricomprendersi, nei limiti di Euro5.164,57, della competenza per valore dell Adito Giudicante; è fondata e, per quanto di ragione, va accolta. Preliminare all esame del merito della proposta domanda, si presenta, la necessità di verificare l integrità del contraddittorio. Parte attrice ha fornito la prova, con la produzione della copia della carta di circolazione relativa al veicolo tg. YY0Y0YY, di essere titolare del diritto ad agire nel presente giudizio e, con la produzione della Ispezione PRA del veicolo tg. XX0X0X X ha, altresì, fornito la prova della titolarità a resistere del MMM ; Considerato il mancato disconoscimento del rapporto assicurativo da parte della SPA PROGRESS (ora in l.c.a.), non può che ritenersi giustamente costituito il contraddittorio delle parti e non può che ritenersi corretta, a seguito della messa in l.c.a della spa PROGRESS, anche la vocatio in ius della spa GENERALI ASS.NI, nella qualità. Sul punto e, con riferimento alla procedura, deve rammentarsi che, con D.M. del 29/3/2010 la spa PROGRESS è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed in data 30/3/2010, l ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore ( in G.U. 20/4/2010 N. 91). La liquidazione coatta è una procedura concorsuale disciplinata dalla Legge fallimentare che porta a due conseguenze: - la eliminazione forzata dell impresa dal mercato e la realizzazione delle attività patrimoniali dell impresa ai fini della distribuzione ai creditori delle somme liquide così ricavate. Gli effetti che questa procedura ha sui contratti assicurativi sono: sui contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla suddetta pubblicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.; ai soli contratti RCA in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell obbligo di legge, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l assicurazione, a coprire i rischi fimo alla scadenza del contratto o del periodo di 5 / 12

tempo per il quale è stato pagato il premio. Gli effetti sulla liquidazione dei sinistri relativi a contratti RCA sono: la Compagnia provvede alla liquidazione ed al pagamento dei sinistri ai danneggiati aventi diritto. Le somme anticipate dalle suddette imprese sono a queste rimborsate dalla CONSAP-Fondo di Garanzia per le vittime della Strada; nel caso in cui sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, il commissario liquidatore provvede alla liquidazione dei sinistri RCA verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa nonché di quelli accaduti successivamente a tale data e fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. La somma determinata dal commissario liquidatore, se accettata dal creditore danneggiato, è pagata, nei limiti di legge, direttamente dalla CONSAP-Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L art. 289 del dlgvo 209/05 intitolato Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti al comma 2 recita: Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta Tale norma va applicata tenendo conto anche delle disposizioni di cui al novellato art. 305 C.P.C. che stabilisce quale termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto, quello di mesi tre dall interruzione, pena l estinzione del giudizio. Nel caso in esame, parte attrice, ha rispettato il termine sancito dal codice di procedura civile per la riassunzione, presentando il ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto in data 09/07/2010, nel termine dei tre mesi dal 26/5/2010. Il sottoscritto magistrato, tenuto conto della norma sopra richiamata e, cioè, delle disposizioni dell art. 289 del dlgvo 209/05 ( che vieta la possibilità di prosecuzione del giudizio prima del decorso dei sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione), ha fissato per la prosecuzione la data del 14/2/011, ed il procuratore dell attore, nel rispetto della stessa norma, ha presentato l atto per la notifica, dopo il decorso dei sei mesi e cioè in data 16/11/010. Conseguentemente, della domanda, anche a seguito della istanza di riassunzione, va ritenuta la procedibilità e, giusta quanto disposto dall art. 289 del dlgvo 209/05 deve ritenersi correttamente convenuta in giudizio oltre al Commissario liquidatore p.t. della società PROGRESS anche la SPA GENERALI ASS.NI quale Impresa designata dal FGVS per la CAMPANIA. 6 / 12

Deve precisarsi che, l art. 289 del dlgvo 209/05, riproduce il precedente articolo 25 della legge 24/12/69 n. 990, il comma 4 del quale era stato inserito dalla legge 26/2/77 n. 39. La normativa succitata risultava tutelare, da un lato, l interesse degli assicurati e dei terzi danneggiati per quanto riguardava il perdurare della copertura assicurativa e dall altro la posizione dei dipendenti in ordine alla conservazione del posto di lavoro. Secondo, quindi le nuove norme, in caso di liquidazione coatta amministrativa vi è una deroga a quanto previsto dalla legge fallimentare, con il fine unico di consentire una più efficace realizzazione del credito che vanta il danneggiato, il cui pagamento è stato posto a carico del Fondo di garanzia. Tutti i danni derivanti da sinistri che si verifichino sia prima, sia dopo il decreto che pone in liquidazione coatta l impresa assicuratrice devono essere liquidati dal Fondo di garanzia, il quale vi provvede attraverso le imprese designate per territorio. Qualora vi è l apertura della procedura concorsuale in pendenza del giudizio di risarcimento del danno, il giudizio stesso prosegue anche nei confronti del commissario liquidatore dell impresa oltre che nei confronti della Impresa designata per il conseguimento di una sentenza opponibile a quest ultima. Preso atto, quindi, della mancata costituzione del convenuto MMM e della PROGRESS in l.c.a, ne va dichiarata la contumacia. Viste le eccezioni delle parti convenute costituite, va rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità: Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione DDD e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, l art. 145 del D. Lgs 209/2005 statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti 7 / 12

previsti all'articolo 148 ed all art 148 dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Vista la copia della lettera di costituzione in mora allegata in atti, osserva questo giudice che, apparendo completa di tutti i dettagli indicati nella normativa, della domanda così come proposta, va sicuramente dichiarata la proponibilità. Stante il rispetto dei termini indicati nell art. 145 del dlgvo 209/05, della domanda va ritenuta anche la procedibilità. Passando all esame del merito, va, quindi, evidenziato che, dall espletamento della prova testimoniale ( è stata escussa NNN Aaa indicata alla udienza del 24/3/2010), è emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il veicolo della parte attrice, una ALFA ROMEO 147 mentre era parcheggiata, veniva investita dal veicolo FIAT PUNTO di colore bianco, ( cfr deposizione: Ho visto una macchina FIAT PUNTO di colore bianca la quale nel percorrere la predetta strada a velocità sostenuta, ed a causa del manto stradale bagnato, nel frenare sbandava e perdeva il controllo della macchina e con la parte anteriore destra laterale urtava la macchina ALFA ROMEO 147 di colore nero che era regolarmente ferma ; inoltre la FIAT PUNTO urtava altresì la Renault Twingo di colore chiaro, la quale Renault Twingo era anch essa ferma nella corsia di marcia opposta alla 8 / 12

macchina FIAT PUNTO. Alla luce di quanto innanzi, non può che escludersi qualsiasi responsabilità a carico della parte attrice, posto che il suo veicolo si trovava in posizione di sosta regolare e non può che ritenersi la responsabilità del veicolo del MMM nella determinazione del sinistro risultando violate, da parte del conducente, le disposizioni imposte dagli articoli 140 e 141 del codice della strada, avendo tenuto una velocità nella guida non adeguata al tratto di strada percorso ( Via Pappalardo si trova nel centro abitato). Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l obbligo in solido dei convenuti MMM e PROGRESS ASS.NI in l.c.a. al risarcimento del danno riportato dalla parte attrice. La sentenza va dichiarata opponibile, per quanto di ragione, alla spa GENERALI ASS.NI nella qualità. Per quel che concerne il quantum, va detto che, questo Magistrato ritiene di rimettersi esclusivamente alla valutazione effettuata dal CTU, siccome adeguatamente motivata; priva di vizi logici e/o scientifici. Il consulente, previa visione del mezzo, ha valutato la coerenza del danno con la dinamica descritta e lo ha quantificato in euro 3.052,57, al netto dell IVA che non può essere riconosciuta, stante l avvenuta riparazione della vettura e la mancanza di prova in ordine al fatto che l imposta sia stata versata. Oltre alla somma di cui innanzi va riconosciuto il danno derivante dal fermo tecnico che alla luce della sentenza n. 1688 del 27/1/010 resa dalla Corte di Cassazione III SEZ. CIVILE può essere liquidato equitativamente in euro 150,00 corrispondenti ad euro 50,00 giornalieri per n. 3 giorni ritenuti sufficienti per le riparazioni. La corte, infatti, nella pronuncia richiamata ha espressamente chiarito che Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916). Alla somma pari ad euro 3.202,57 devono aggiungersi gli interessi che, giusta pronuncia 9 / 12

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti soccombenti e stante la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, le stesse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c.. Tenuto conto delle tariffe professionali approvate dal Consiglio Nazionale Forense in virtù del DM 127/2004 nonché delle prestazioni effettivamente svolte dal procuratore e del grado di difficoltà del presente procedimento, le spese vengono liquidate, come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DDD Mmm contro MMM Ccc, la spa PROGRESS ass.ni in l.c.a in persona del Comm. Liq. P.t. la SPA GENERALI ASS.NI quale Impresa designata dal FGVS, così provvede: 10 / 12

-Dichiara la contumacia della PROGRESS in l.c.a. e di MMM Ccc ; - Ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del MMM, condanna quest ultimo in solido con la società "Progress Ass.ni S.p.A." in L.C.A., in persona del commissario liquidatore prof., al risarcimento, in favore della parte attrice, nella misura di euro 3.202,57 all attualità, oltre agli interessi legali da calcolarsi come in motivazione ed al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi 1.930,00, di cui 210,00 per spese; 920,00 per diritti ed 800,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario del 12,5% ex art. 15 L.P. da attribuirsi all Avv. PPP ex art. 93 c.p.c.. - Condanna MMM Ccc in solido con la società "Progress Ass.ni S.p.A." in L.C.A., in persona del commissario liquidatore prof. avv. Andrea Gemma, al rimborso delle spese di CTU nella misura di cui al decreto in atti ; - Dichiara, ex art. art. 289 D.Lgs. 209/2005, la sentenza, opponibile alla soc. Generali ass.ni S.p.A. nella qualità di impresa designata per la Campania dalla Isvap, ex art. 286 D.Lgs.209/2005, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. Così deciso in Ottaviano il 10/2/2012 IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 11 / 12

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