QUADRO DELLE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DALLA L.R. N. 3/2013 CON RAFFRONTO DEL REGIME ATTUALE E PREVIGENTE DELLA L.R. N. 10/2012 E S.M.

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QUADRO DELLE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DALLA L.R. N. 3/2013 CON RAFFRONTO DEL REGIME ATTUALE E PREVIGENTE DELLA L.R. N. 10/2012 E S.M. Con l approvazione della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (pubblicata sul B.U.R. n. 1, Parte I del 6 febbraio 2013 ed in vigore dal 21 febbraio) la Regione Liguria ha introdotto anche alcune modifiche alla l.r. 5 aprile 2012, n. 10 Disciplina per l esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico al fine essenzialmente di: a) superare un rilievo di legittimità costituzionale mosso dal Governo nel ricorso alla Corte Costituzionale presentato relativamente ad alcune disposizioni della l.r. n. 10/2012; b) inserire ulteriori semplificazioni procedurali relative alla realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e di distribuzione energetica a fronte sia di novità recentemente introdotte nella legislazione statale di settore, sia di esigenze manifestate dai gestori di tali reti. c) introdurre alcuni perfezionamenti e semplificazioni di carattere formale. Le modifiche alla l.r. n. 10/2012 volte a superare l unico motivo del contenzioso costituzionale consistono nel recepimento in alcune disposizioni relative alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili del regime speciale stabilito dalla legislazione statale in materia (D.lgs. n. 28 /2011 e s.m. e DM 10.9.2010). Le principali novità introdotte per le procedure concernenti gli IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI funzionali o connessi ad attività produttive sono contenute nell art. 7bis in cui : 1. nel comma 1 vi è la previsione dell applicazione delle procedure statali della comunicazione di inizio lavori e della procedura abilitativa semplificata (PAS), in luogo delle procedure di SCIA e DIA nonché delle disposizioni statali in materia di controlli e sanzioni stabilite nel citato D.Lgs n. 28/2011 e s.m. e i.; 2. nei commi 2 e 3 sono contenute apposite disposizioni sul certificato di collaudo e sulle regole di compatibilità urbanistica per la realizzazione di detti impianti, le cui tipologie, individuate negli Allegati 1 e 2 della medesima l.r. n. 16, sono state adeguate alla normativa statale. In particolare, si sottolinea che è stato precisato che il campo di applicazione della comunicazione di avvio lavori ai sensi del D.lgs. n. 28/2011 per impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza è riferito esclusivamente agli impianti da installare su edifici, altre strutture esistenti o loro manufatti pertinenziali (All. to 1 l.r. n. 16/2008 e s.m.) per cui non sono pertanto più ricompresi in tale fattispecie gli impianti da collocare a terra su aree pertinenziali (per tale tipologia di impianti trovano rispettivamente applicazione le procedure della PAS, laddove si tratti di impianti fino 20 kw, o dell autorizzazione unica di cui all art. 29 della l.r. n. 16/208 e s.m..). Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 1

Raffronto delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili SCIA (art. 7, Allegato 1, lettera h) l.r. n. 10/2012) ; DIA Obbligatoria (art. 9, comma 2 e Allegato 2, lettera g) l.r. n. 10/2012 ); Autorizzazione Unica (art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m.) Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi del D.lgs. n. 28/2011 (art. 7 bis e Allegato 1 l.r. n. 10/2012, come modificata da l.r. n. 3/2013); Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.lgs. n. 28/2011 (art. 7 bis e Allegato 2 l.r. n. 10/2012, come modificata da l.r. n. 3/2013); Autorizzazione Unica (art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m. come modificata da l.r. n. 3/2013) Le ulteriori modifiche alla l.r. n. 10 apportate dalla lr n. 3/2013 consistono in sintesi in : 1. adeguamenti degli articoli 7, comma 3 e 10, comma 1 ter relativamente alla procedura per gli impianti di teleradiocomunicazione rispetto alla sopravvenuta disciplina statale in materia (D.lgs. n. 70/2012, con il quale sono state apportate modifiche al D.lgs. n. 259/2003, c.d. Codice delle Comunicazioni elettroniche ), con i necessari raccordi tra la disciplina dei titoli edilizi e gli adempimenti richiesti ai fini dei controlli di compatibilità rispetto alla normativa di settore in materia di emissioni elettromagnetiche. In proposito tra le novità più rilevanti si segnalano le seguenti: a) l introduzione nell art. 7, comma 3, della SCIA, in luogo della DIA, per la realizzazione delle infrastrutture per impianti di comunicazione elettronica di minore potenza radioelettrica nonché per le modifiche degli impianti esistenti per adeguamento a nuove tecnologie; b) l attribuzione in via esclusiva ai Comuni della competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative agli impianti in argomento, sia soggetti al procedimento unico di cui all articolo 10 (come si desume espressamente nella lettera d) del comma 1 di tale articolo 10) e, a maggior ragione, con riferimento ai tipi di impianti di che trattasi soggetti a SCIA (indicati nell Allegato 1, lettera i) della l.r. n. 10) in quanto costituenti impianti tecnologici di rilevanza non sovra comunale (articolo 1 bis, comma 1, lettera e) della l.r. n. 15/1980, sulle competenze paesaggistiche dei Comuni, a prescindere dalla titolarità di subdelega integrale di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3 della l.r. n. 20/1991 e s.m.); c) specificazione, per ragioni di uniformità della disciplina applicabile sul territorio statale e regionale, che la documentazione da allegare alle istanze da presentare al SUAP è costituita dalla modulistica prevista dalla citata legislazione statale in materia. Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 2

RAFFRONTO DELLE PROCEDURE PER IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE SCIA (art. 7, comma 3 e Allegato 1 lettera i) l.r. n. 10/2012) ; DIA obbligatoria (art. 9, comma 4 e Allegato 2, lettera h) l.r. n. 10/2012 ); Procedimento unico mediante conferenza di servizi (art. 10, comma, lettera d) l.r. n. 10/2012). Comunicazione di cui all art. 35 DL n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 per impianti minori non comportanti opere edilizie (art. art. 7, comma 3, e Allegato 1, lettera i) come sostituito da l.r. n. 3/2013 ); SCIA (l.r n. 10/2012 art. 7, comma 3, e Allegato 1, lettera i) come sostituito da l.r. n. 3/2013 ); Procedimento unico (l.r. n. 10/2012 art. 10, comma 1, lettera d), come modificato dalla l.r. n. 3/2013 ) senza convocazione conferenza di servizi nel caso di interventi non comportanti necessità di acquisizione di assensi o atti di altri Enti o nel caso in cui tali atti siano già prodotti a corredo dell istanza. Nel caso di decorrenza dei termini per l adozione del provvedimento conclusivo l istanza si intende accolta per silenzio assenso (art. 10, comma 1 bis) A seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 3/2013 non risultano pertanto più contemplate fattispecie soggette a presentazione di DIA obbligatoria al SUAP. COMPETENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESISTICO-AMBIENTALI PER IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE l.r. n. 16/2008 e s.m. Dopo l entrata in vigore della l.r. n. 3/2013 Provincia (art. 27, comma 3 l.r. n. 16/2008). Comune (art. 10, comma 1, lett. d) e art. 7, comma 3). La l.r. n. 9/2012 ha abrogato l art. 27, essendo stata la relativa disciplina trasferita nella l.r. n. 10/2012 agli articoli 7, 9 e 10, senza specificazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni paesistiche, autorizzazioni che, in base alla l.r. n. 20/1991, potevano comunque ritenersi rientrare nella sfera dei Comuni, in quanto titolari di subdelega o comunque, anche se non subdelegati, in quanto tali opere sono riconducibili negli impianti tecnologici di interesse non sovracomunale ex art. 1 bis della l.r. n. 15/1980. La competenza al rilascio delle autorizzazioni paesistiche è attribuita per tutti gli interventi ai Comuni, anche se non titolari di subdelega, in considerazione della loro natura di impianti tecnologici di rilevanza comunale. Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 3

2. introduzione di alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali concernenti gli impianti per le reti di distribuzione energetica da realizzarsi da parte dei relativi gestori (ci si riferisce al comma 2 bis dell art. 7, e al comma 2 dell art. 9 ). Per tali impianti funzionali ai servizi di rete, espressamente qualificati dalla vigente legislazione come opere di urbanizzazione, è stata esplicitamente specificata la relativa compatibilità urbanistica in tutte le zone del territorio comunale (art. 11 della l.r. n. 10/2012) nonché la competenza dei Comuni al rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nel caso di interventi in zone vincolate. E inoltre da evidenziare la precisazione in merito alla documentazione da allegare a corredo delle SCIA e delle DIA da presentare al SUAP per tali impianti contenuta negli articoli 7, comma 2 bis, e 9, comma 2 che, per tali interventi prevedono che la relazione tecnica è redatta dal gestore della rete interessata e, quindi, da tecnico appartenente alla società richiedente; 3. affinamenti delle disposizioni relative al procedimento unico regolato dall art. 10 al fine di razionalizzare e meglio specificare i casi in cui è necessario il ricorso alla conferenza di servizi per l approvazione dei progetti degli interventi di maggiore rilevanza non riconducibili nelle procedure della SCIA e della DIA ed al contempo di circoscrivere l obbligo di pubblicità- partecipazione (comportante la possibilità di presentare osservazioni) alle ipotesi di progetti che si pongano in variante rispetto agli strumenti urbanistici od altri atti di pianificazione territoriale. Le relative novità sono sintetizzate nel prospetto di seguito riportato: PROCEDIMENTO UNICO ART. 10 L.R. N. 10/2012 : le principali novità Procedimento unico mediante conferenza di servizi da indirsi sempre da parte del responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza (Art. 10, comma 2 l.r. n. 10/2012). Viene prevista la disciplina di un procedimento unico senza conferenza di servizi per interventi conformi alla disciplina urbanisticoedilizia e non comportanti necessità di acquisizione di assensi o atti di altri enti o nel caso in cui tali atti siano già prodotti dall interessato (art. 10, comma 1 bis come introdotto da l.r. n. 3/2013). Il ricorso a conferenza di servizi è pertanto necessario soltanto ove occorra acquisire assensi o pareri di diverse pubbliche amministrazioni o anche l approvazione di varianti agli atti di pianificazione urbanistica e/o territoriale sottese ai progetti di interventi (art. 10, commi 2 e ss come modificati da l.r. n. 3/2013). Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 4

PROCEDIMENTO UNICO senza ricorso a conferenza di servizi (art. 10, comma 1 bis): Trova applicazione in caso di : interventi previsti dal comma 1 della l.r. n. 10/2012, non comportanti acquisizione di assensi o atti di diverse Pubbliche Amministrazioni ; interventi previsti dal comma 1 della l.r. n. 10/2012 comportanti acquisizione di assensi o atti di diverse Pubbliche Amministrazioni laddove tali atti siano già stati acquisiti e prodotti dall interessato a corredo dell istanza Fasi principali del procedimento senza ricorso a Conferenza di Servizi : istanza al SUAP entro 30 giorni verifica documentazione ed eventuale richiesta integrazioni entro 60 giorni dall esito positivo di tale verifica o dal ricevimento dell eventuale documentazione integrativa adozione provvedimento conclusivo PROCEDIMENTO UNICO mediante conferenza di servizi (art. 10, comma 2 e segg): Trova applicazione in caso di : a) interventi previsti dal comma 1 della l.r. n. 10/2012, conformi agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia ma comportanti acquisizione di assensi o atti di diverse Pubbliche Amministrazioni. Fasi principali del procedimento (art. 10, commi 2, 7, 9, 10, 11): istanza al SUAP (comma 1); inserimento istanza nel sito web del SUAP e del Comune interessato (pubblicità notizia), se diverso da quello sede del SUAP (comma 2); nei successivi 30 giorni indizione conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.; conclusione conferenza di servizi entro 90 giorni dall indizione (con possibilità di sospensione di tale termine per richiedere, una sola volta, atti integrativi entro 15 giorni dalla seduta di conferenza referente). b) interventi previsti dal comma 1 della l.r. n. 10/2012 che comportino approvazione di varianti agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia. Fasi principali del procedimento (art. 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11): istanza al SUAP corredata da relazione illustrativa di rapporti tra le opere previste e, la disciplina territoriale e urbanistica e le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria (comma 3); entro 30 giorni dall istanza accertamento procedibilità e convocazione, nei successivi 10 giorni, di conferenza di servizi in seduta referente ai sensi degli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990 e s.m. con possibilità di richiedere, una sola volta, eventuali integrazioni nei successivi 15 giorni dalla data della conferenza con sospensione del termine per la Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 5

relativa conclusione (commi 4 e 6); deposito degli atti presentati in conferenza referente e del relativo verbale a libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi previo avviso su sito web del SUAP e del Comune interessato e su giornale quotidiano a diffusione regionale con possibilità, nello stesso periodo, di presentazione osservazioni da parte di qualsiasi interessato (pubblicità-partecipazione comma 5); entro 90 giorni dalla conferenza referente conferenza deliberante con determinazione di conclusione del procedimento. Tale termine è elevato a 150 giorni nel caso di interventi soggetti a procedure di VIA o verifica screening in base alla vigente legislazione in materia (commi 7, 9 e 11). 4 introduzione di una specifica disposizione (art. 12 bis) relativa al certificato di agibilità e di collaudo finale degli interventi urbanistico-edilizi soggetti alle procedure del SUAP con individuazione del relativo campo di applicazione e delle relative modalità di controllo, in coerenza con la più sopra richiamata disciplina del certificato di agibilità introdotta nell art. 37 della l.r. n. 16/2008 e s.m. e, comunque, con i contenuti dell art. 10 del DPR n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina del SUAP). In particolare in base al nuovo art. 12 bis della l.r. n. 10/2012, fermo restando l obbligo di richiedere il certificato di agibilità allo SUAP nei casi indicati dall art. 37 della l.r. n. 16/2008 e, quindi, per gli interventi: di nuova costruzione (come individuati dall art. 15 della l.r n. 16/2008 e s.m.); di ristrutturazione edilizia (come individuati dall art. 10 della l.r n. 16/2008 e s.m.); di sostituzione edilizia (come individuati dall art. 14 della l.r n. 16/2008 e s.m.); sugli edifici esistenti ove i lavori possano influire sui requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa in relazione alla destinazione d uso dell immobile o del manufatto oggetto d intervento. Per gli interventi urbanistico- edilizi soggetti a SCIA o a DIA obbligatoria non ricompresi tra quelli sopraindicati entro 60 giorni dalla relativa ultimazione si applicano le disposizioni di cui all art. 26, comma 10 della lr. n. 16/2008 e s.m.. In tali casi deve pertanto essere presentata al SUAP comunicazione di fine lavori e trasmesso certificato di collaudo finale redatto dal progettista o da tecnico abilitato. In altri termini per gli interventi edilizi produttivi l obbligo di certificato di collaudo è sempre previsto anche per gli interventi soggetta a SCIA in ragione della loro incidenza su ambienti e luoghi di lavoro, non essendo stata ritenuta sufficiente la mera comunicazione di fine lavori. RAFFRONTO DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E DI COLLAUDO FINALE Applicazione disciplina prevista dall art. 37 l.r. n. 16/2008 e s.m. nella versione modificata dall art. 28 della l.r. n. 9/2012. Articolo 12 bis (Certificato di agibilità e di collaudo finale) l.r. n. 10/2012 Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 6

Art. 37, comma 2 l.r. n. 16/2008 e s.m. Certificato di agibilità richiesto per interventi: di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire o a DIA alternativa al permesso di costruire, nonché di realizzazione di autorimesse interrate, seminterrate o in struttura fuori terra; di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 10, comma 2, lettere c), d), e) nonché di cui all articolo 38, comma 1, lettera d); di sostituzione edilizia di cui all articolo 14. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA che non rientrino nei casi sopra indicati, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all articolo 21 bis, comma 1, lettera h), in luogo del certificato di agibilità, previsti il certificato di collaudo finale di cui all articolo 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all articolo 21 bis, comma 9 (art. 37, comma 3 della l.r. n. 16/2008 e s.m. ) Certificato di agibilità richiesto nei casi previsti da art. 37, comma 2 l.r. n. 16/2008, come modificata da l.r. n. 3/2013 per interventi : di nuova costruzione di cui all art. 15; di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 10 ; di sostituzione edilizia di cui all articolo 14; sugli edifici esistenti ove i lavori possano influire sui requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d uso dell immobile o del manufatto oggetto di intervento. Per interventi diversi da quelli di cui sopra soggetti a SCIA o a DIA obbligatoria a norma dell art. 2bis della.l..r n. 10 come modificato dalla l.r. n. 3/2012 trovano applicazione le disposizioni relative all ultimazione dei lavori ed al certificato di collaudo finale stabilite dall art. 26, comma 10 della l.r. n. 16/2008 e s.m.. Z/120160/Legge regionale 16/Elaborati esplicativi web/documento illustrativo l.r. n. 10/2012 7