Contratto di Assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali/ Uffici e Studi



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Contratto di Assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali/ Uffici e Studi Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Contratto di assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali /Uffici e Studi NOTA INFORMATIVA Uffici e Studi/Mod. X0484.0 Edizione 09/2008

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 Assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali/uffici e Studi La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Belluno - Italia - Via Ippolito Caffi, 83 Telefono 0437.938611 - www.valpiave.it e-mail: valpiave@gruppoitas.it - assicuratricevalpiave@pec.it Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n 4617 del 10.10.1962 (G.U. n 51 del 22/02/63), è iscritta all albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n 010 dell apposito albo IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 23,7 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 16,7 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 4,98 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato CON TACITO RINNOVO o A SCADENZA AUTOMATICA, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. AVVERTENZA Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 49 del Fascicolo delle Condizioni). Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione di studi professionali e simili ed è strutturato in cinque Sezioni, acquistabili anche singolarmente: Sezione A - Incendio Sezione B Elettrica ed Elettronica Sezione C - Furto Sezione D Lastre Sezione E Responsabilità Civile Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli del Fascicolo delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. AVVERTENZA Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni: Art. 2 - Esclusioni relative alla Sezione Incendio Art. 8 - Esclusioni relative alla Sezione Elettrica ed Elettronica Art. 11 - Esclusioni relative alla Sezione Furto Art. 19 - Esclusioni relative alla Sezione Lastre Art. 23 - Esclusioni comuni a tutte le Sezioni Art. 33 - Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile AVVERTENZA Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente, relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 2 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 Sezione A Incendio (diviene operante se vengono indicate le somme assicurate per fabbricato e/o contenuto con i relativi premi netti) 1 A) 1,2,3,4 Art. Garanzia prestata Operatività Incendio, fulmine, esplosione,scoppio, caduta di aeromobili sempre operante Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) 1 B) Danni consequenziali (nell ambito di 20 m dalle cose assicurate) 1 C) Danni causati per impedire o arrestare l incendio 1 D) - Spese demolizione e sgombero residui - Rimozione e ricollocamento degli enti assicurati alla partita contenuto sempre operante sempre operante sempre operante 10% dell indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento 15% per spese non comprese nel comma precedente sempre operante 5% dell indennizzo 1 E) 5 Bang sonico sempre operante 1 E) 6 Fumo sempre operante 1 E) 7 Fuoriuscita di acqua per rottura di impianti fissi, escluse le spese per la ricerca e il ripristino sempre operante 100,00 1 E) 8 Urto veicoli sempre operante 150,00 1 E) 9 Caduta accidentale di ascensori o montacarichi sempre operante 1 F) 10 Ordigni esplosivi sempre operante 1 F) 11 Autocombustione sempre operante 1 F) 12 Rimpiazzo combustibile sempre operante 1 F) 13 Buona fede sempre operante 1 F) 14 Colpa grave sempre operante 1 F) 15 Rinuncia alla rivalsa sempre operante 1 F) 16 Anticipo indennizzo sempre operante 50% indennizzo prevedibile, se questo è pari ad almeno 50.000,00 1 F) 17 Onorario dei Periti sempre operante 5% dell indennizzo liquidato ai sensi di polizza fino ad un massimo di 10.000,00 1 F) 18 Onorari consulenti sempre operante 1 F) 19 Operazioni peritali sempre operante 1 F) 20 Eventi atmosferici sempre operante 500,00 80% somma assicurata per ciascuna partita Grandine sui fragili sempre operante 200,00 2.000,00 1 F) 21 Gelo sempre operante 100,00 2.500,00 Pagina 3 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 1 F) 22 Eventi socio - politici sempre operante 500,00 80% somma assicurata per ciascuna partita Terrorismo sempre operante 20% con il minimo di 500,00 50% somma assicurata per ciascuna partita 1 F) 23 Sovraccarico neve sempre operante 2.500,00 50% somma assicurata per ciascuna partita 1 F) 24 Furto fissi e infissi, qualora sia assicurata la partita fabbricato 1 F) 25 Spese ricerca/riparazione in caso di dispersione di gas sempre operante 1.500,00 sempre operante 100,00 2.500,00 1 F) 26 Indennità aggiuntiva a percentuale 3 Valore a nuovo per fabbricato e contenuto sempre operante Valida se richiamata fino al 15% del risarcimento relativo alle partite Fabbricato e Contenuto 4.1 Ricorso terzi o locatari Estensione con sovrappremio 10% del massimale per danni da interruzioni attività 4.2 Rischio locativo estensione con sovrappremio 4.3 Ricerca e ripristino estensione con sovrappremio 4.4 Occlusione di condutture estensione con sovrappremio 4.5 Acqua piovana estensione con sovrappremio 100,00 2.000,00 100,00 1.500,00 100,00 10.000,00 4.6 Inondazioni, alluvioni, allagamenti estensione con sovrappremio 250,00 10.000,00 4.7 Ricostruzione cose particolari estensione con sovrappremio 4.8 Demolizione e sgombero residui sinistro 5 Assicurazione parziale (deroga alla proporzionale 10%) estensione con sovrappremio estensione con sovrappremio somma assicurata a questo titolo Sezione B Elettrica ed elettronica (diviene operante se indicata la somma assicurata ed il relativo premio netto) Art. Garanzia prestata Operatività Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro 7 e 9 Danni elettrici ed elettronici sempre operante 10% col minimo di 150,00 Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) Sezione C Furto (diviene operante se indicata la somma assicurata per il contenuto con il relativo premio netto) Art. Garanzia prestata Operatività Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) 10 Furto compiuto nei modi previsti all art. 10) lett. a), b), c) sempre operante 10% con uso fraudolento delle chiavi Pagina 4 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 10.1 Rapina ed estorsione iniziate anche all esterno sempre operante 10.2 Trasporto valori sempre operante 20% 5% della somma assicurata alla partita Contenuto 10.3 Guasti e atti vandalici sempre operante 2.500,00 12.1 Furto commesso dai dipendenti sempre operante 12.2 Onorario periti sempre operante 1.500,00 12.3 Anticipo indennizzo sempre operante 50% indennizzo prevedibile, se questo è pari ad almeno 15.000,00 12.4 Danni indiretti sempre operante maggiorato del 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza 12.5 Furto di beni presso fiere sempre operante 250,00 1.500,00 13.1 Furto di impianti e apparecchi mobili Estensione con sovrappremio 30% 13.2 Valori estens. con sovrappremio somma assicurata a questo titolo 13.3. 1);2);3);4) Trasporto valori estens. con sovrappremio 20% somma assicurata a questo titolo 13.4 Ricostruzione cose particolari estens. con sovrappremio 14 Scoperto a carico dell Assicurato sempre operante 20% Sezione D Lastre (diviene operante se indicata la somma assicurata ed il relativo premio netto) Art. Garanzia prestata Operatività Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) 18 Rottura lastre sempre operante 50% somma assicurata relativamente a danni da trombe d aria, grandine, bufere, tempeste Sezione E Responsabilità Civile R.C. (diviene operante se vengono indicati il massimale di garanzia, il numero degli addetti ed il premio netto) Art. Garanzia prestata Operatività 31 a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sempre operante Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) 31 b) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 35. 1 Proprietà e conduzione dei locali dell azienda sempre operante sempre operante 6% su invalidità permanente per danni extra INAIL (franchigia relativa) 100,00 per danni da acqua per rottura impianti 35. 2 Persone considerate terzi sempre operante 35. 3 R.C. personale dei prestatori di lavoro sempre operante Pagina 5 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 35. 4 Committenza Auto sempre operante 250,00 35. 5 Interruzione o sospensione di attività di terzi sempre operante 10% con il minimo di 1.500,00 25.000,00 35. 6 Legge 626/94 sempre operante 35. 7 Pluralità di assicurati sempre operante 35. 8 Committenza lavori sempre operante 35. 9 Inesatte interpretazioni delle Norme INAIL e INPS sempre operante 35.10);11) Difesa penale sempre operante 36 Danno biologico - abrogazione franchigia estensione con sovrappremio abrogata quella prevista dal punto b-2) art. 31 Illustrazione meccanismi di limitazione all indennizzo FRANCHIGIA FISSA Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 Franchigia fissa 100,00 Indennizzo liquidato 900,00 SCOPERTO Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 Scoperto 20% Indennizzo liquidato 800,00 FRANCHIGIA RELATIVA Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato fino al raggiungimento della percentuale stabilita come franchigia. Se invece la franchigia prevista viene superata, il danno è liquidato senza tenere conto della franchigia stessa. Esempio: Franchigia relativa 6% su invalidità permanente per garanzia RCO (danno extra INAIL) Invalidità permanente accertata 5% Indennizzo ai sensi di polizza 0,00 Indennizzo liquidato 0,00 Invalidità permanente accertata 7% Indennizzo ai sensi di polizza 8.000,00 Indennizzo liquidato 8.000,00 ASSICURAZIONE PARZIALE Per le garanzie prestate a valore intero se, al verificarsi del sinistro, il valore dei beni risulta inferiore alle somme assicurate, Assicuratrice Val Piave liquida il danno in proporzione come stabilito dall art. 5 del Fascicolo delle Condizioni. Pagina 6 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio nullità AVVERTENZA Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 40 del Fascicolo delle Condizioni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 43 e 44 del Fascicolo delle Condizioni. Esempio: in corso di contratto viene cambiata la destinazione d uso. 6. Premi Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos. AVVERTENZA Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall intermediario o dall Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico. 7. Rivalse AVVERTENZA Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l importo indennizzato all Assicurato, ai sensi dell art. 1916 del codice civile. L eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Diritto di recesso In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso (art. 47) 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del codice civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 11. Regime fiscale Al contratto viene applicata l imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo antiracket pari all 1% sui premi imponibili. Pagina 7 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Il sinistro deve essere denunciato all agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 del codice civile, come stabilito dagli artt. 24 e 37 del Fascicolo delle Condizioni. Sull operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 26, 27 e 28. 13. Reclami Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 38123 Trento Fax: 0461 891 840 e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21-00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link Come presentare un reclamo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm. Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all IVASS come sopra specificato e/o di interessare l Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale: 1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato. 3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione Reclami. 14. Arbitrato AVVERTENZA Premesso che le Parti hanno facoltà di concordare direttamente l ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista procedura per la valutazione del danno, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). 15. Mediazione Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria. Pagina 8 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Fabrizio Lorenz Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A. Pagina 9 di 10

NOTA INFORMATIVA Uffici e studi/mod. X0484.0 Edizione 09/2008 edizione 06/2015 GLOSSARIO Assicurato Assicurazione Contraente Indennizzo Polizza Premio Sinistro Società DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione il soggetto che stipula il contratto. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE UFFICIO E STUDI Addetti Esplosione Estorsione Franchigia Incendio Prestatori di lavoro Primo rischio Rapina Scoperto Scoppio I titolari, i soci, i familiari dell Assicurato che operano nell attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale). la parte di indennizzo, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile. la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 C.C. l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona. la parte di indennizzo, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Pagina 10 di 10

Uffici e Studi INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO... DEFINIZIONI... SEZIONE A INCENDIO... SEZIONE B ELETTRICA ED ELETTRONICA... SEZIONE C FURTO... SEZIONE D LASTRE... PAGINE 2 4 9 21 23 28 NORME COMUNI ALLE SEZIONI A INCENDIO, B ELETTRICA ED ELETTRONICA, C FURTO E D LASTRE... SEZIONE E RESPONSABILITà CIVILE... NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 29 33 40 Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art.166 comma 2 del nuovo Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e dell assicurato sono riportate con caratteri di particolare evidenza. X0484.0-09/2008 ristampa 06/2015

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Rimane pertanto espressamente convenuto quanto segue: l assicurazione è prestata per la forma di garanzia, per le somme e/o massimali indicati sulla scheda di polizza alle singole Sezioni e singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti nella polizza stessa o nel presente fascicolo; l assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali siano state indicate le somme e/o i massimali da assicurare alle singole partite, siano state richiamate le garanzie accessorie da prestare e sia stato corrisposto il relativo premio. Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che seguono deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti. SEZIONE INCENDIO Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combustibili. Sono tollerati: i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti; i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare; le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta del fabbricato stesso. Le strutture portanti costituite da legno lamellare, nonché l assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli incombustibili. 2

SEZIONE FURTO Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no. Ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Il Contraente o l Assicurato si obbliga comunque a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura esistenti. SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione. Il numero degli addetti che svolgono la loro opera nell attività è quello indicato sulla scheda di polizza ed il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio come previsto dall art. 39 Variazione del numero degli addetti. 3

DEFINIZIONI Relative all assicurazione in generale Assicurato Assicurazione Contraente Indennizzo Polizza Premio Primo rischio Sinistro Società il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del Codice Civile. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Assicuratrice Valpiave S.p.A che presta l assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. Valore intero la forma di garanzia per la quale l assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l Assicurato/Contraente, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell art. 1907 del Codice Civile. Specifiche per Uffici e Studi Addetti Cassaforte i titolari, i soci, i familiari dell Assicurato che operano nell attività a qualsiasi titolo, nonchè i prestatori di lavoro. mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: A mobile a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); 4

b. movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. c. peso minimo: 100 kg. A muro mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d apertura a filo di parete. Contenuto a) complesso mobiliare per l arredamento dei locali adibiti ad ufficio, impianti di prevenzione ed allarme, macchine per ufficio (per scrivere, calcolare, fotocopiare, nonché registratori di cassa), attrezzatura tecnica, sistemi elettronici per la elaborazione di dati, apparecchi di interconnessione di rete, impianti telefonici, oggetti di cancelleria, stampati, armadi di sicurezza o corazzati (escluso il relativo contenuto) e tutto quanto serve per l attività esercitata; b) quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d arte di valore singolo non superiore ad Euro 10.000,00 con il limite di indennizzo, per la sola Sezione Furto, del 50% della somma assicurata; c) valori ovunque posti, di proprietà dell Assicurato, con il massimo di Euro 1.500,00; cose particolari; d) insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti. Qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono esclusi i veicoli a motore in genere. Copertura Cose particolari il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. 5

Esplosione Estorsione Fabbricato Fissi ed infissi Franchigia Furto Implosione Incendio lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale). l intera costruzione edile o la porzione di essa, ove si svolge l attività dichiarata, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico; impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota. Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di Contenuto. manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione. la parte del danno, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale). il cedimento non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 6

Incombustibili Lastre Massimale Prestatori di lavoro Rapina Rottura accidentale Scippo Scoperto Scoppio Serramenti le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. lastre di cristallo e vetro piane o curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, compresi specchi fissi, lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, il tutto esistente nel fabbricato indicato in polizza, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente ancorate al fabbricato o ad altri appositi sostegni nella medesima ubicazione. l obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose ed animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese. tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile. l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. rottura fortuita ed imprevista. furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza. la parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. 7

Solai Terrorismo Tetto Valori Vetro antisfondamento il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato. un atto (incluso anche l uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. l insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm. 8

SEZIONE A INCENDIO Art. 1 Rischio assicurato La Società indennizza A) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi: 1) Incendio 2) Fulmine 3) Esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi 4) Caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate. B) i danni conseguenti agli eventi di cui alla lettera A, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. C) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l incendio, sia per ordine dell Autorità che - non sconsideratamente - dall Assicurato o da terzi D) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del: 10% dell indennizzo relativamente alle spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi; 15% dell indennizzo per le spese non comprese nel comma precedente. La Società non sarà comunque tenuta a pagare importo superiore al 15% dell indennizzo, fermo quanto stabilito dall art. 46 Limite massimo dell indennizzo ; le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita Contenuto durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall art. 46 Limite massimo dell indennizzo 9

E) la Società indennizza inoltre i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dagli eventi di seguito indicati: 5) Bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere). 6) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 7) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo, e non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 100,00. 8) i danni da urto di veicoli, non appartenenti all Assicurato o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 150,00. 9) i danni da caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni. F) altre estensioni di garanzia sempre operanti 10) Ordigni esplosivi La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi socio-politici. 11) Autocombustione La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati. 10

12) Rimpiazzo combustibile La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. 13) Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 14) Colpa grave A parziale deroga dell art. 1900 del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell Assicurato. 15) Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia salvo il caso di dolo al diritto di surroga derivante dall art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purchè l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. 16) Anticipo dell indennizzo L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00 L obbligazione della Società: - sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell anticipo; - condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell Assicurato degli obblighi previsti dall art. 24 Obblighi in caso di sinistro. 11

17) Onorari dei Periti In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall art. 26 Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito. La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 10.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione. 18) Onorari Consulenti La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i costi sostenuti dall Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali. 19) Operazioni peritali Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati. 20) Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate: a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze; b) verificatisi all interno dei fabbricati e loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, a condizione che vi siano: concomitanza e correlazione tra l evento atmosferico di cui al punto a) ed il danno subito come dal punto b); e l impossibilità temporale dell Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti al punto 12

a) prima che si verificassero i danni come dal presente punto b). d) La Società non indennizza i danni: causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento, smottamento o franamento del terreno; ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; d) subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica e pannelli solari per effetto di grandine. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 500,00 e l importo massimo dell indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. Esclusivamente per quanto riguarda i serramenti, le lastre di cemento-amianto e fibro-cemento, le vetrate, i lucernari, i pannelli solari ed i manufatti in materia plastica, i danni causati dalla grandine sono compresi, per sinistro e periodo di assicurazione, fino ad Euro 2.000,00 e con detrazione della franchigia di Euro 200,00. 21) Gelo Fermo quanto disposto per la garanzia acqua condotta e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purchè 13

conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso, causati da gelo. La Società non risponde dei danni: conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza; da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all esterno della costruzione; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00. 22) Eventi Sociopolitici - Terrorismo La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio; terrorismo. Sono esclusi i danni: verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata; di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato. Relativamente agli Eventi Sociopolitici la garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 500,00 e l importo massimo dell indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. Relativamente al Terrorismo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 e l importo massimo dell indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per ciascuna partita. 23) Sovraccarico neve La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve. Non sono compresi nella garanzia i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenu- 14

to, nonché i fabbricati in corso di costruzione di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia; Sono esclusi i danni: a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture; b) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; c) causati da valanghe e slavine; d) causati da gelo, ancorché conseguente all evento coperto dalla presente estensione di garanzia. La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 2.500,00 e l importo massimo dell indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia. La Società indennizza altresì: 24) il furto di fissi ed infissi qualora risulti assicurata la partita Fabbricato, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, col limite di indennizzo di Euro 1.500,00. 25) le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato, posti al servizio del fabbricato, accertata dall azienda di distribuzione e comportante da parte dell azienda stessa il blocco dell erogazione. La garanzia comprende: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00. 26) una indennità aggiuntiva a percentuale fino ad un massimo del 15% del risarcimento relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, 15