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E M A N A il seguente decreto legislativo:

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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2013/0000(INI) 8.5.2013 PROGETTO DI RELAZIONE sulla protezione delle imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e sulla garanzia dell'effettivo rispetto delle norme Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (2013/0000(INI)) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relatore: Cornelis de Jong PR\935428.doc PE510.678v01-00 Unita nella diversità

PR_INI INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...3 MOTIVAZIONE...8 PE510.678v01-00 2/8 PR\935428.doc

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla protezione delle imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e sulla garanzia dell'effettivo rispetto delle norme Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (2013/0000(INI)) Il Parlamento europeo, vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Proteggere le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo rispetto delle norme (COM(2012)0702), vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata), 1 vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") 2, visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori(regolamento sulla cooperazione nell'ambito della tutela dei consumatori) 3, vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 4, vista la sua risoluzione del 9 giugno 2011 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari 5, vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, l'attuazione e l'applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa 6, vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari 7, 1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21. 2 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22. 3 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. 4 GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. 5 Testi approvati, P7_TA(2011)0269. 6 Testi approvati, P6_TA(2009)0008. 7 Testi approvati, P6_TA(2008)0608. PR\935428.doc 3/8 PE510.678v01-00

visto lo studio dal titolo "Pratiche ingannevoli delle 'società di compilazione degli elenchi' nel contesto della normativa presente e futura inerente al mercato interno volta a proteggere i consumatori e le PMI", richiesto dalla sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 1, visto il progetto di parere del Comitato economico e sociale, del 19 aprile 2013, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Proteggere le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo rispetto delle norme Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa" (COM(2012)0702) 2, visto l'articolo 48 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A7-0000/2013), A. considerando che le pratiche di commercializzazione ingannevoli possono assumere varie forme, primi fra tutti i metodi sleali delle società di compilazione degli annuari, per cui una società fraudolenta diffonde moduli con cui invita le imprese a indicare o aggiornare la propria denominazione commerciale e i dati di contatto, apparentemente in forma gratuita; che successivamente i firmatari scoprono di aver involontariamente sottoscritto un contratto, in genere vincolante per un minimo di tre anni, per l'inserimento in un annuario commerciale a fronte di un costo annuo che può raggiungere 1 000 EUR o più; B. considerando che non si conosce l'entità del danno pecuniario complessivo subito nell'ue a causa di pratiche di commercializzazione ingannevoli ma, in base ad alcune statistiche nazionali, lo si può stimare nell'ordine di miliardi di euro ogni anno; C. considerando che le PMI, in particolare le piccole imprese e le microimprese, sono le vittime principali delle pratiche di commercializzazione ingannevoli; che anche istituti scolastici, chiese, ospedali, ONG, comuni e altri enti pubblici sono colpiti da tale fenomeno; D. considerando che le vittime delle pratiche di commercializzazione ingannevoli spesso provano vergogna e non denunciano tali comportamenti alle autorità responsabili dell'esecuzione della normativa vigente; che per tale motivo è estremamente importante che le autorità favoriscano la denuncia e conferiscano a questi casi una priorità sufficiente; E. considerando che le imprese godono di livelli di tutela molto diversi nei vari Stati membri, e che solo Austria e Belgio hanno introdotto nella legislazione nazionale un divieto specifico per i metodi ingannevoli delle società di compilazione degli annuari, mentre nei Paesi Bassi una norma simile è in fase di elaborazione; 1 IP/A/IMCO/ST/2008-06. 2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA. PE510.678v01-00 4/8 PR\935428.doc

F. considerando che è essenziale attuare un approccio coerente e capace di bilanciare prevenzione e sanzioni; che, in assenza di chiare disposizioni giuridiche sull'argomento, le autorità responsabili dell'esecuzione delle norme continueranno a tentennare; G. considerando che oggi è molto difficile risalire ai professionisti fraudolenti, in quanto spesso inviano fatture da un paese a un altro e detengono il conto corrente in un paese terzo, quindi anche i bonifici presentano una scarsa tracciabilità; 1. plaude alla comunicazione della Commissione ma sottolinea l'esigenza di un ulteriore sforzo, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme; Prevenzione e informazione 2. sottolinea l'esigenza di un migliore scambio di informazioni fra gli Stati membri; chiede a tutti gli Stati membri di creare o assegnare un punto di riferimento (focal point) nazionale, presso il quale imprese e altre vittime di pratiche ingannevoli possano sporgere denuncia e ottenere assistenza e consulenza su come prevenire e affrontare varie forme di frode; osserva che ogni focal point deve mantenere una banca dati per la registrazione di tutte le tipologie di pratiche di commercializzazione ingannevoli, corredate da esempi di immediata comprensione; chiede alla Commissione di garantire il coordinamento di un fluido scambio di informazioni fra le banche dati nazionali, per esempio agevolando l'istituzione di un sistema di allarme rapido per l'identificazione di nuove pratiche sleali; 3. ritiene che i focal point nazionali debbano svolgere un ruolo attivo nella condivisione delle informazioni fra pubbliche autorità, cittadini e imprese, debbano collaborare per un'allerta reciproca in caso di nuove pratiche di commercializzazione ingannevoli e assistere le PMI nel dirimere le controversie transfrontaliere indirizzando le imprese vittime di frode al meccanismo giuridico più opportuno; 4. chiede alle organizzazioni commerciali nazionali, e in particolare alle organizzazioni delle PMI, di instaurare una stretta collaborazione con i focal point nazionali; a tale proposito, accoglie con favore la cooperazione pubblico-privato; 5. chiede alla Commissione di investigare la possibilità di introdurre, sulla base di criteri convalidati, una lista nera di imprese fraudolente a livello dell'unione per evitare che queste organizzazioni applichino le medesime pratiche anche in altri Stati membri; 6. chiede all'europol di svolgere un ruolo più attivo nell'affrontare queste forme di frode raccogliendo informazioni sulle pratiche di commercializzazione ingannevoli di carattere transfrontaliero e analizzando le strutture che stanno dietro alle imprese fraudolente, nonché fornendo meccanismi per un rapido scambio di informazioni aggiornate su tali pratiche e strutture fra le autorità responsabili a livello nazionale dell'esecuzione delle norme; 7. sottolinea come le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme debbano avviare una più stretta collaborazione con i soggetti che rendono possibili le pratiche di commercializzazione ingannevoli, quali banche, società telefoniche, servizi postali e società di recupero crediti, al fine di impedire l'attività delle imprese fraudolente; PR\935428.doc 5/8 PE510.678v01-00

Rispetto delle norme e azioni legali 8. osserva con apprensione che in vari Stati membri le autorità investigative sono molto restie ad affrontare i casi di pratiche di commercializzazione ingannevoli e tendono a ribattere che non sono sicure di disporre di mezzi sufficienti per l'onere della prova; sottolinea la necessità di un comportamento attivo del governo nell'affrontare i reati di carattere economico e finanziario; 9. sottolinea come sia necessario un miglioramento sul fronte delle indagini e delle azioni legali per i casi di pratiche di commercializzazione ingannevoli; chiede pertanto alla Commissione di fornire agli organismi nazionali preposti all'esecuzione delle norme delle linee guida sulle migliori pratiche da applicare circa le priorità ai fini delle indagini e delle azioni legali; chiede agli Stati membri di incrementare capacità e competenze delle autorità investigative e giudiziarie in questione; 10. sottolinea la necessità di introdurre pene efficaci, proporzionate e dissuasive, ricordando che le sanzioni penali possono esercitare un effetto preventivo; 11. si rammarica del mancato recepimento da parte della Commissione della raccomandazione del Parlamento in merito a una parziale estensione dell'ambito di applicazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, con l'applicazione dell'allegato I (la lista nera) anche ai contratti tra imprese (B2B); osserva come l'emendamento di tale direttiva invece della direttiva 2006/114/CE possa produrre un approccio più coerente, in quanto estenderebbe il concetto di pratiche commerciali sleali, con la lista nera, ai rapporti tra imprese; sottolinea come in tal modo non occorrerebbe ampliare il concetto di pubblicità ingannevole, operazione necessaria al fine di includere tutte le forme di pratiche ingannevoli; 12. chiede alla Commissione di verificare, come questione prioritaria, se le imprese risultate colpevoli di pratiche di commercializzazione ingannevoli possano essere escluse dalle procedure di appalto dell'ue e dalla ricezione di finanziamenti europei per un periodo di almeno cinque anni; 13. chiede agli Stati membri di assicurare che le rispettive autorità fiscali mantengano una stretta cooperazione con i focal point nazionali mediante un'attiva ispezione delle imprese denunciate per l'uso di tecniche di commercializzazione ingannevoli; 14. sottolinea l'esigenza di un ruolo più attivo delle organizzazione responsabili della registrazione delle imprese, quali le camere di commercio, ai fini dell'identificazione di comportamenti sospetti e della prevenzione di pratiche fraudolente; 15. richiama in particolare l'attenzione sul ruolo delle società di recupero crediti fraudolente che non esitano a esercitare pressione sulle imprese per il saldo di fatture che sanno essere fraudolente o che potrebbero aver saputo essere tali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre strumenti per un migliore controllo di tali società, prima e dopo la loro formale costituzione; 16. osserva con apprensione che i processi di risoluzione delle controversie si sono dimostrati inefficienti, prolissi e onerosi, e che non offrono alcuna garanzia di un'adeguata e PE510.678v01-00 6/8 PR\935428.doc

tempestiva compensazione per il danno recato; chiede alla Commissione di avanzare una proposta che offra alle vittime delle pratiche di commercializzazione ingannevoli la possibilità di agire collettivamente con un'azione legale contro un'impresa fraudolenta; sottolinea che le vittime devono poter scegliere di essere rappresentate da organizzazioni designate, quali le organizzazioni nazionali di imprenditori; chiede provvedimenti efficaci a favore delle vittime, incluso l'annullamento dei contratti in questione; Cooperazione internazionale oltre i confini dell'ue 17. sottolinea che le pratiche di commercializzazione ingannevoli rappresentano un problema internazionale, che va ben oltre i confini degli Stati membri; pertanto chiede alla Commissione e agli Stati membri di perseguire una cooperazione internazionale su questo tema, sia con paesi terzi sia con le organizzazioni internazionali competenti; 18. chiede alla Commissione di assumere un maggiore coinvolgimento nell'ambito del Gruppo di lavoro internazionale sulla frode mediante marketing di massa (International Mass Marketing Working Group), che comprende agenzie dei consumatori ed enti normativi ed esecutivi di Stati Uniti, Australia, Belgio, Canada, Paesi Bassi, Nigeria e Regno Unito, e include anche l'europol; 19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. PR\935428.doc 7/8 PE510.678v01-00

MOTIVAZIONE Le pratiche di commercializzazione ingannevoli possono assumere varie forme, primi fra tutti i metodi sleali delle società di compilazione degli annuari, per cui una società fraudolenta diffonde moduli con cui invita le imprese a indicare o aggiornare la propria denominazione commerciale e i dati di contatto, apparentemente in forma gratuita. Successivamente però i firmatari scoprono di aver involontariamente sottoscritto un contratto, in genere vincolante per un minimo di tre anni, per l'inserimento in un annuario commerciale a fronte di un costo annuo che può raggiungere 1 000 EUR o più. Nelle pratiche di commercializzazione ingannevoli rientrano anche moduli di pagamento presentati sotto forma di fatture per servizi che sarebbero già stati richiesti e che invece non sono mai stati ordinati, offerte di estensione dei nomi di dominio Internet per cui il professionista fraudolento fornisce false informazioni ed esercita pressione psicologica al fine di concludere un contratto per un prezzo molto più elevato rispetto a quello della registrazione mediante prestatori ufficiali, e offerte di estensione della tutela dei marchi in altri paesi, che invece può essere concessa solo dagli enti ufficiali. Il livello di tutela delle imprese varia notevolmente nei vari Stati membri. Solo l'austria e il Belgio hanno introdotto nella legislazione nazionale un divieto specifico sui metodi ingannevoli delle società di compilazione degli annuari. Il paragrafo 28a della legge austriaca sulle pratiche commerciali sleali recita come segue: "è proibito pubblicizzare, nell'ambito di attività commerciali e a fini concorrenziali, la registrazione su annuari quali pagine gialle, elenchi telefonici o elenchi analoghi, tramite moduli di pagamento, ordini di pagamento, fatture, offerte di rettifica o modalità analoghe oppure offrire tali registrazioni direttamente senza lasciare intendere in modo inequivocabile e anche attraverso mezzi grafici evidenti che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta di contratto." L'articolo 97, paragrafo 1, della legge belga relativa alle pratiche di commercializzazione e alla tutela del consumatore recita come segue: "è proibito alle imprese reclutare inserzionisti, direttamente o tramite moduli di pagamento, moduli d'ordine, fatture, offerte, termini e condizioni, offerte di rettifica o altri documenti analoghi, per la registrazione in annuari, schedari di indirizzi, elenchi telefonici o elenchi analoghi o altri archivi, senza esplicita indicazione che tale richiesta costituisce un'offerta di contratto, e senza menzione nel documento, in grassetto e nel carattere più grande presente nel documento, del termine del contratto e del relativo prezzo." Nei Paesi Bassi una legge analoga è attualmente in fase di elaborazione in parlamento a opera del partito socialista, in collaborazione con il partito liberale. Il relatore plaude alla comunicazione della Commissione sulla protezione delle imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e sulla garanzia dell'effettivo rispetto delle norme, ma è convinto della necessità di un ulteriore sforzo. Pertanto nel presente progetto di relazione suggerisce ulteriori provvedimenti nell'ambito della prevenzione e dell'informazione, dell'esecuzione delle norme e delle azioni legali. Le pratiche di commercializzazione ingannevoli non sono un fenomeno esclusivamente europeo. Pertanto il relatore sottolinea l'importanza di una cooperazione internazionale nella lotta a questo fenomeno. PE510.678v01-00 8/8 PR\935428.doc