Allegato A) DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE- 2007/2013 ASSE 2 OCCUPABILITA D.G.R. n. 1149 DI DATA 20 GIUGNO 2014 PROGRAMMA SI.CON.TE. DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA DI GESTIONE DELL ATTIVITA PR
Premessa Il presente disciplinare definisce le modalità di gestione alle quali le Amministrazioni provinciali devono attenersi nella gestione delle risorse finanziarie assegnate per la prosecuzione dell attività degli sportelli Si.Con.Te. nel periodo luglio 2014 / giugno 2015. 1. Attività dell operatore di sportello Gli operatori impiegati presso gli sportelli di conciliazione Si.Con.Te. - Assistenti Familiari, inseriti nel programma Si.Con.Te. devono garantire le seguenti attività: a) accoglienza e decodificazione della domanda di supporto alle esigenze di cura per bambini ed anziani, o comunque per persone non autosufficienti per motivi di età o di salute, espressa dalle famiglie, in particolare dalle donne, occupate o in cerca di occupazione, che hanno difficoltà a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro; b) registrazione in apposito programma informatico delle famiglie/persone che necessitano di servizi di cura e di assistenza a domicilio, in aggiunta od in alternativa alla fruizione di servizi già esistenti sul territorio; c) accoglienza e registrazione in apposito programma informatico dei profili, competenze e disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori che si offrono per svolgere l attività di assistente familiare, con contestuale verifica dell idoneità dei documenti identificativi per i cittadini/e stranieri; d) selezione del personale con relativa valutazione delle esperienze lavorative realizzate, titoli di studio acquisiti (nei paesi di origine ed eventualmente in Italia), con valutazione della disponibilità ad operare nell ambito dell assistenza a domicilio, con particolare riguardo alla predisposizione per il lavoro di cura nei confronti di minori, delle persone anziane e portatrici di handicap; e) valutazione dei profili delle lavoratrici e dei lavoratori più idonei alle richieste delle famiglie; f) incrocio domanda/offerta; g) servizio di informazione all utenza sulla normativa relativa al lavoro domestico domiciliare - con particolare riguardo alla normativa connessa all ingresso e alla permanenza di lavoratrici e lavoratori stranieri per mansioni afferenti all assistenza familiare - e sull applicazione del Contratto di lavoro domestico; h) consulenza per la stipulazione dei contratti di assunzione; i) formulazione di preventivi di spesa per la regolarizzazione dell assistente familiare in base agli inquadramenti retributivi previsti dal Contratto di lavoro domestico, stesura della lettera di assunzione, predisposizione della modulistica inerente l attivazione del contratto di lavoro (nuovo modello unico di denuncia Inail, Inps, Ufficio di Collocamento), assistenza all invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione per via telematica per conto delle famiglie - datori di lavoro; j) stesura mensile della reportistica di monitoraggio dell attività di sportello da trasmettere all Autorità di Gestione del POR. 2. Obblighi dell operatore di sportello L operatore di sportello è tenuto a garantire una presenza costante presso i centri per l impiego, o altre sedi individuate in ambito provinciale, dove sono situati gli sportelli sulla base di orari di apertura degli uffici e svolgere l incarico in conformità alle indicazioni del Dirigente della Provincia e/o dei funzionari competenti, in raccordo con il Coordinatore degli Sportelli, nominato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio lavoro e pari opportunità. Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 2
Su indicazione del Dirigente della Provincia e/o dei funzionari competenti, in raccordo con il menzionato Coordinatore degli Sportelli, l operatore può anche partecipare ad incontri di programmazione e diffusione delle attività offerte dallo sportello, nonché ad attività di formazione ed aggiornamento professionale. L operatore è tenuto a mantenere il più stretto segreto professionale in merito alle notizie acquisite durante lo svolgimento dell incarico e a non farne comunque alcun uso personale. L operatore è tenuto, ai fini della rendicontazione contabile della propria attività, alla descrizione puntuale delle attività svolte nel periodo di riferimento, corrispondente sia con quanto previsto nell oggetto del contratto che con i timesheets, evidenziando l attività prestata, le modalità di lavoro ed il contributo apportato al servizio. 3. Obblighi delle Province Le Province devono garantire ed assicurare che le attività svolte dagli operatori di sportello siano giustificate da un contratto sottoscritto tra la Provincia e l operatore medesimo il quale deve prevedere a pena di nullità: a) i dati anagrafici del collaboratore; b) la durata dell incarico; c) l oggetto dell incarico con la chiara identificazione delle attività da svolgere; d) la data di inizio e quella di fine dell attività oggetto dell incarico; e) l importo retributivo corrisposto. L incarico a favore degli operatori di sportello avviene a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa vigente. La contrattualizzazione degli operatori avviene per un periodo di 12 mesi, ad un costo annuo pro capite di euro 29.411,00. Ove previsto dalla normativa vigente, è ammissibile il rinnovo di incarichi già in essere attivati in anni precedenti per la medesima attività. Tutti gli atti inerenti l operatività degli operatori di cui al presente disciplinare nonché le attività di comunicazione che riguardino la loro azione devono rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in tema di informazione e pubblicità. In tal senso si ricorda che gli atti relativi all attuazione del programma specifico devono recare i seguenti emblemi: Unione Europea Repubblica Italiana Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca FSE in Friuli Venezia Giulia Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 3
A questi può aggiungersi quello dell Amministrazione provinciale competente. Ogni Amministrazione provinciale deve assicurare che, durante il servizio, gli operatori di sportello portino un contrassegno recante il rispettivo nome e cognome, la dicitura Programma operativo Fondo sociale europeo 2007/2013 e gli emblemi sopraindicati. 4. Gestione delle operazioni L intera attività svolta da ogni Amministrazione provinciale fa capo a una operazione la quale è gestita secondo la modalità a costi reali. Per ogni operazione sono ammissibili i costi relativi alla retribuzione degli operatori di sportello. Tali costi sono imputati e rendicontati a valere sulla voce di spesa B2.3 Erogazione del servizio del Piano dei costi di cui all allegato B del Regolamento concernente modalità e criteri per l attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1092, n. 76, emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011. L avvio è la conclusione delle operazioni è documentato secondo le modalità stabilite dal documento Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, emanate con decreto n. 1672/LAVFOR del 4 aprile 2013 e successive modifiche. 5. Controllo e Monitoraggio Le Province devono uniformarsi a tutte le indicazioni dell Autorità di Gestione in tema di monitoraggio delle attività finanziate e rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Province devono assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa e contabile, fornendo ogni utile collaborazione durante eventuali verifiche in loco. Le Province sono tenute a far partecipare i propri operatori e/o, eventualmente, un rappresentante nominato di volta in volta con formale comunicazione da trasmettere alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio lavoro e pari opportunità, alle riunioni, agli incontri informativi e di aggiornamento indetti da quest ultimo in raccordo con l Autorità di Gestione a scopo di indirizzo, monitoraggio e sintesi dell attività svolta. Nel caso in cui le Province intendano organizzare incontri, seminari e riunioni di rilievo riguardanti lo svolgimento dell attività degli sportelli, le stesse dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all Autorità di Gestione e alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio lavoro e pari opportunità. Al fine di assicurare l omogeneità delle informazioni su tutto il territorio regionale, l attività di cui al precedente punto dovrà essere concordata con l Autorità di Gestione e con Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio lavoro e pari opportunità. Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 4
6. Flussi finanziari Le risorse finanziarie disponibili per l attivazione di 17 contratti di lavoro di 12 mesi ciascuno sono pari a euro 499.987,00 a valere sull asse 2 Occupabilità del POR. Il riparto delle suddette risorse a livello di Provincia è il seguente: Provincia Operatori Risorse finanziarie Trieste 4 117.644,00 Gorizia 2 58.822,00 Udine 6 176.466,00 Pordenone 5 147.055,00 Totale 17 499.987,00 Ciascuna Provincia è tenuta a comunicare alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi (Autorità di Gestione del POR OB.2 FSE 07/13), l avvio dell attività unitamente al Codice Unico di Progetto CUP.- 7. Rendicontazione Ogni Provincia deve presentare il rendiconto delle spese sostenute entro 60 giorni dalla conclusione dell ultimo contratto attivato. Il rendiconto viene presentato con l utilizzo della modulistica predisposta dall Autorità di gestione e secondo le eventuali ulteriori indicazioni dell Autorità di gestione medesima. 8. Revoca del contributo Le risorse assegnate alle Amministrazioni provinciali per l attività degli sportelli possono essere revocate dall Amministrazione regionale in tutto o in parte per inadempimento causato da grave inosservanza delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e della normativa di riferimento. Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi (Ileana Ferfoglia) Allegato A) al decreto n. 4358/LAVFOR/2014 5