Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



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Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 131 Presentato dalla Giunta regionale <<Interventi di carattere patrimoniale e finanziario>> Presentato il 13 maggio 2005

Signor Presidente, Signori Consiglieri, Il presente disegno di legge intende risolvere una serie di problemi relativi all attività amministrativa regionale in diversi settori al fine di rendere più efficiente il funzionamento della macchina amministrativa, in particolare di seguito si evidenziano le finalità di ogni articolo. Articolo 1 (Finalità) Considerato che sono ormai trascorsi 6 anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 11/99 che modificando l art. 6, secondo comma della LR 57/1971 stabiliva il valore massimo dei beni regionali da alienare mediante trattativa diretta (70 milioni di lire), nonché quello massimo (1 miliardo di lire) entro il quale adottare procedure semplificate di evidenza pubblica per l alienazione, appare necessario, anche in conseguenza dell introduzione dell Euro, aggiornare tali valori in 70 mila Euro e 1 milione di Euro per consentire una più snella, efficace e meno onerosa procedura di vendita dei beni immobili regionali di minor valore. Articolo 2 (Finalità) La modifica del comma 53, dell articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, si rende necessaria per evitare una possibile declaratoria di incostituzionalità della norma. Infatti, la formulazione attuale prevede un diritto di prelazione a favore degli enti locali, sul cui territorio si trovano gli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, oggetto di dismissione attraverso operazioni di cartolarizzazione. Il comma 53, del medesimo articolo, prevedendo l applicazione della norma sopra indicata alle procedure i cui bandi d asta sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge potrebbe essere interpretato nel senso che la prelazione spetterebbe anche per la cartolarizzazione in corso per i beni già trasferiti alla società veicolo di cui al comma 51 dell articolo citato. Questa interpretazione risulterebbe peraltro in contrasto con i limiti propri della potestà normativa regionale che andrebbe a normare nel campo del Diritto Civile, prevedendo una prelazione su beni appartenenti ad un soggetto terzo, quale appunto la società di cartolarizzazione. I

Si tratta quindi di delimitare l ambito di applicazione della norma rafforzando la previsione, peraltro già contenuta al comma 51, che gli immobili per i quali viene riconosciuta la prelazione devono appartenere al patrimonio immobiliare disponibile della Regione e devono essere ancora oggetto di trasferimento alla società veicolo. Articolo 3 (Finalità) L introduzione dell autocertificazione nel settore contributivo nell ambito del regime de minimis consente di alleggerire in modo considerevole il peso esclusivamente burocratico delle domande di contributo. Considerato che ciò vale solo per i beneficiari che comunque sono al di sotto della soglia del terzo del limite massimo consentito viene mantenuto comunque un largo margine di sicurezza di non sfondamento del limite medesimo. Articolo 4 (Finalità) La interpretazione autentica dell articolo 2 bis della legge regionale 3/2002 vuole chiarire che l esenzione dal pagamento dell IRAP si applica anche ai consorzi di società cooperative con la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. Articolo 5 (Finalità) L articolo si compone di una serie di aggiustamenti di natura strettamente contabile la cui esigenza si è manifestata nel corso dell esercizio finanziario 2005 e che non possono essere effettuati con atto amministrativo. A) Con i commi 1 e 2 si integra da un punto di vista contabile il disposto dell articolo 14, della LR 20/1999 in materia di prestiti obbligazionari. B) Con i commi 3, 4 e 5 si intendono eliminare incongruenze manifestatesi nella LR finanziaria per l anno 2005 fra la competenza relativa all istruttoria delle domande di contributo e la effettiva gestione delle risorse finanziarie. C) I commi 6 e 7 spostano capitoli e unità previsionali di base del bilancio regionale a direzioni centrali e/o servizi in base alla corretta competenza amministrativa. D) Con il comma 8 si adeguano i codici di finanza regionale di alcuni capitoli del documento tecnico specificati, al fine di una miglior rispondenza ai nuovi criteri dettati dallo Stato con la legge finanziaria per l anno 2005 relativi al patto di stabilità. E) Con i commi 9 e 10 vengono inseriti nell elenco spese obbligatorie e nell elenco delle spese di funzionamento capitoli del documento tecnico in base alla natura giuridica delle spese sostenute a carico dei capitoli medesimi. II

F) Con il comma 11 si adegua la denominazione del capitolo alla nuova denominazione della Direzione centrale dopo la riforma delle strutture amministrative regionali. G) Con il comma 12 vengono eliminati dal bilancio regionale e dal documento tecnico una unità previsionale di base con il corrispondente capitolo del documento tecnico istituiti per memoria e che attualmente non hanno più ragione di esistere. Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale. III

- 1 - Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57) 1. Al secondo comma dell articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall articolo 12, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, le parole lire 70 milioni sono sostituite dalle parole euro 70 mila. 2. Al terzo comma dell articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo sostituito dall art. 12 comma 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 le parole lire 70 milioni sono sostituite dalle parole euro 70 mila e le parole lire 1 miliardo sono sostituite dalla parole Euro 1 milione. Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1) 1. Al comma 53 dell art. 7 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, dopo le parole: <<alle procedure>> sono aggiunte le seguenti : <<relative ai beni non ancora trasferiti alla società di cui al comma 51, e>>. Art. 3 (Autocertificazione regime de minimis) 1. La documentazione richiesta a sostegno delle assegnazioni contributive nell ambito del regime europeo de minimis, per quanto concerne il dettaglio della quota già usufruita nell ultimo triennio, può essere sostituita da una autocertificazione sintetica di non superamento del limite qualora il beneficiario sia certo di non aver usufruito, complessivamente e compreso il contributo di cui è fatta richiesta di importi superiori a un terzo del limite massimo consentito. Art. 4 (Interpretazione autentica dell articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3) 1. Le disposizioni agevolative relative all esenzione dell imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in via di interpretazione autentica trovano applicazione per tutti i soggetti di cui all articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ivi compresi quelli costituiti in associazione ai sensi dell articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, alla legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, nonché altre norme di contenuto contabile)

- 2-1. All articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: <<1 bis. L Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione e aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine di cui all articolo 14 ivi comprese quelle per l assistenza professionale e le quotazioni.>>. 2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 come inserito dal comma 6.1 fanno carico all unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005 con riferimento al capitolo 1212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. Al comma 162, dell articolo 4, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, le parole << Direzione centrale ambiente e lavori pubblici>> sono sostituite con le parole << Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto>>. 4. Nel comma 115, dell articolo 6, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 le parole <<Servizio sostegno e promozione comparto turistico>> sono sostituite con le parole << Servizio promozione e internazionalizzazione>>. 5. L unità previsionale di base 4.3.340.2.2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005 con il capitolo 2215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono spostati alla Rubrica n. 350 Servizio n. 171 Affari generali, amministrativi e consulenza. 6. Nello stato di previsione dell entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005 il capitolo 812 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è spostato dalla unità previsionale di base 2.3.9 alla unità previsionale di base 2.3.* di nuova istituzione al Titolo II categoria 2.3 - Rubrica n. 240 - Direzione centrale programmazione e controllo Servizio n. 170 Affari generali, amministrativi e programmazione negoziata con la denominazione Assegnazioni vincolate per interventi nelle aree sottoutilizzate. 7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005 il capitolo 747 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti spostato dalla unità previsionale di base 6.3.370.1.58 alla unità previsionale di base 6.3.370.1.838 8. Il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ed al bilancio per l anno 2005, è rettificato come di seguito indicato: capitolo 5084 da 2.1.158.2.06.04 a 2.1.163.2.06.04; capitolo 5611 da 2.1.238.3.06.04 a 2.1.242.3.06.04; capitolo 5807 da 1.1.155.2.06.05 a 1.1.163.2.06.05; capitolo 9248 da 1.1.162.2.10.24 a 1.1.159.2.10.24; capitolo 9252 da 1.1.162.2.10.24 a 1.1.159.2.10.24; capitolo 9348 da 1.1.162.2.10.24 a 1.1.159.2.10.24.

- 3-9. Ai sensi dell articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, il capitolo 9880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell elenco n. 1 Spese obbligatorie annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati. 10. Ai sensi dell articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 298 e 299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell elenco n. 3 Spese di funzionamento annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati. 11. Nell ambito della unità previsionale di base 3.2.520 dello stato di previsione dell entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005 nella denominazione del capitolo 745 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole <<Direzione regionale dei parchi>> sono sostituite con le parole <<Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna>>; 12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l anno 2005 la unità previsionale di base 4.3.340.2.493 e il capitolo 3005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono soppressi.

- 4 - Note all articolo 1 Viene riportato il testo dell articolo 6 della LR 57/1971 oggetto della modifica da parte dell articolo LEGGE REGIONALE 22/12/1971, N. 057 Disposizioni speciali in materia di finanza regionale. Art. 6 Per la vendita di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, puo' sempre procedersi a trattativa privata - indipendentemente dal loro valore di stima - oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo ai beni immobili del patrimonio disponibile statale: a) quando l' acquirente sia un ente pubblico o consorzio fra enti pubblici od una societa' per azioni a prevalente capitale pubblico od una associazione o fondazione od istituzione senza fini di lucro; b) quando l' acquirente sia un lavoratore agricolo e l' acquisto giovi alla formazione od all' arrotondamento della proprieta' contadina diretto-coltivatrice; c) ( ABROGATA ). L'Amministrazione regionale e' autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari, nonche' ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo IVA esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale.

- 5 - Note all articolo 2 Viene riportato il testo dell articolo 7 della LR 1/2005 oggetto della modifica da parte dell articolo. LEGGE REGIONALE 02/02/2005, N. 001 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005). Art. 7 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) 50. Gli enti locali, sul cui territorio si trovano gli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, oggetto di dismissione attraverso operazioni di cartolarizzazione, hanno facolta di acquistare in via di prelazione i beni di cui all articolo 1, comma 13, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell atto di alienazione. 51. Ai fini di quanto previsto dal comma 50 la societa di cui all articolo 1, comma 15, della legge regionale 3/2002, deve rendere noto il diritto di prelazione nel bando di gara relativo alla vendita di ogni singolo bene. 52. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell avvenuta aggiudicazione. 53. Le disposizioni di cui ai commi 50, 51 e 52, si applicano alle i cui bandi d asta sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 6 - Note all articolo 3 Viene riportato un breve sunto della regola de minimis le cui caratteristiche sono definite anche nella Comunicazione della Commissione Europea n. 96/C 68/06. Le caratteristiche della regola de minimis definite anche nella Comunicazione della Commissione Europea n. 96/C 68/06, possono essere riassunte in tre punti: 1. l importo massimo totale dell aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 euro su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento del primo aiuto; 2. tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione. E ammesso anche il cumulo con i benefici derivanti da regimi di aiuto regolarmente notificati e autorizzati; 3. tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, ad eccezione degli aiuti all esportazione, che sono esclusi dal beneficio di misura minima. Gli aiuti pubblici che devono essere presi in considerazione, per il rispetto del massimale di 100.000 euro sono quelli concessi ed erogati dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente da Stati membri o che vi sia un cofinanziamento dell Unione Europea con i fondi strutturali; è applicabile in via prioritaria alle piccole e medie imprese, ma può interessare anche imprese di altre dimensioni. Non può trovare applicazione nei settori disciplinati dal Trattato CECA, nel settore delle costruzioni navali, nel settore dei trasporti, in quello dell agricoltura ed in quello della pesca.

- 7 - Note all articolo 4 Vengono riportati l art. 2bis della legge regionale 3/2002 oggetto dell interpretazione autentica, l art. 8 della legge 381/1991 e l art. 10 del dlgs 460/1997 citati dalla norma di interpretazione autentica medesima. LEGGE REGIONALE 25/01/2002, N. 003. Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002). Art. 2 bis (Esenzione dall imposta regionale sulle attivita produttive per le organizzazioni non lucrative di utilita sociale) 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2002, ai sensi dell articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e disposta l esenzione dal pagamento dell IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilita sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. 2. I soggetti esentati ai sensi del comma 1 sono comunque tenuti alla presentazione: a) della dichiarazione dei redditi all Amministrazione finanziaria, anche ai fini della determinazione dell imponibile IRAP; b) di una dichiarazione all Amministrazione regionale concernente l ammontare del beneficio fruito per ciascun periodo d imposta. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina termini, modalita e contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b). Note: 1. Articolo aggiunto da art. 7, comma 10, L.R. 23/2002 2. Abrogate parole al comma 1 da art. 1, comma 13, L.R. 1/2003 3. Integrata la disciplina da art. 23, comma 3, L.R. 19/2003 Disciplina delle cooperative sociali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283. 8. Consorzi. L. 8-11-1991 n. 381 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. ------------------------ D.Lgs. 4-12-1997 n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O. Sezione II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- 8 - a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (18), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (19) ; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (20) ; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (21) ; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (22), salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» (22/a). 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei

- 9 - diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (23), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (24), della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (25), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (26), nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato (26/a). 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (27), e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 (27), convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

- 10-7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (28), iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (29), e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (30), nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 (29), n. 49 del 1987 (29) e n. 381 del 1991 (30) (30/a). 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (31), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (32), introdotto dall'articolo 25, comma 1 (32/a). 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (33), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (33/a).

- 11 - Note all articolo 5 Viene riportato il testo degli articoli 14 e 15 della LR 20/1999 per le modifiche proposte al comma 1 e inoltre il testo del comma 162 dell articolo 4 e del comma 115 dell articolo 6 della LR 1/2005 per le modifiche proposte ai commi 3 e 4. LEGGE REGIONALE 06/07/1999, N. 020 Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonche' per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi. CAPO IV Strumenti finanziari per la realizzazione di opere pubbliche attraverso emissione di obbligazioni Art. 14 (Prestiti obbligazionari) 1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', l'amministrazione regionale e' autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. L'ammontare dei prestiti e' determinato con legge finanziaria. 3. La Giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalita' delle operazioni. 4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio del prestito, l'amministrazione regionale e' autorizzata a rilasciare all'istituto Tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 1/1963, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Art. 15 (Acquisizione di rating) 1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14, l'amministrazione regionale e' autorizzata a richiedere a societa' di rating di livello internazionale l'assegnazione di uno o piu' rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito. LEGGE REGIONALE 02/02/2005, N. 001 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005). Art. 4 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilita e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale) 162. La domanda di contributo di cui al comma 161 e presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell intervento e di un preventivo di spesa. Art. 6 (Interventi in materia di lavoro, formazione, universita, ricerca e attivita produttive)

- 12-115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 e presentata alla Direzione centrale attivita produttive Servizio sostegno e promozione comparto turistico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.