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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Parere n. 143 /2016 Composta dai seguenti magistrati: Presidente Dr. Ciro Valentino Consigliere Dr. Tommaso Viciglione Primo Referendario D.ssa Innocenza Zaffina Relatore Primo Referendario D.ssa Raffaella Miranda Primo Referendario D.ssa Carla Serbassi Referendario Dr. Raffaele Maienza ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 20 maggio 2016 Visto l art.100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. 7469 in data 22 giugno 2009; Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; Visto l art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102; 1

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009; Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009; Vista la deliberazione delle Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010; Visto il decreto presidenziale n. 2 del 26 febbraio 2016; Vista la nota prot. n. 7784 del 12 aprile 2016, a firma del Sindaco del Comune di Ottaviano (NA), acquisita al protocollo n. 2149 della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 21 aprile 2016, con la quale è stata inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere; Vista la nota del 27 aprile 2016, con la quale è stata assegnata, d ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore; Vista l ordinanza presidenziale n. 35/2016, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina FATTO Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Ottaviano (NA) ha rivolto a questa Sezione il seguente quesito: possibilità di procedere, ai sensi della l. n. 289/2002 ad una definizione agevolata dei tributi propri dell Ente rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte dei contribuenti per i periodi di imposta successivi all entrata in vigore della normativa e comunque antecedenti al 2015; in modo particolare si richiede se l ente può adottare misure regolamentari concernenti l esclusione del pagamento delle sanzioni e degli interessi inadempiuti. DIRITTO In rito, ricorda la Sezione che l art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ( ) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ( ). In proposito, la Sezione richiama l orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto 2

Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata come nel caso di specie - dal Sindaco quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna. Quanto alla ricorrenza dei requisiti oggettivi necessari ad una disamina nel merito della richiesta in esame, stante la non attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003), rileva l indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziariacontabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che la materia della contabilità pubblica ( ) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziariapatrimoniale, in quanto ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l estensione dell attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell azione amministrativa con l ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). L esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e coerentemente con quanto ribadito, di recente, dalla Sezione delle autonomie, secondo cui l ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o in itinere, che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. É da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo. 3

Alla luce dei sopra richiamati principi, ritiene il Collegio che si debba prescindere dalla disamina della specifica e concreta situazione prospettata dal Comune di Ottaviano (NA), onde non incorrere nell interferenza con le altre funzioni di controllo intestate a questa Sezione regionale e, segnatamente, le funzioni previste dall art. 148 bis del TUEL. Va, inoltre, evitata l interferenza con le altre funzioni intestate alla Corte (Procura e Sezione giurisdizionale). Ciononostante, la questione se affrontata in termini più generali e, segnatamente, con riferimento all ambito temporale di applicazione delle norme richiamate dall ente istante, rientra nella nozione di contabilità pubblica, in quanto attiene alla disciplina dell acquisizione delle entrate. Pertanto la richiesta di parere può essere affrontata nel merito, entro i limiti sopra evidenziati. In proposito, il Collegio ritiene di non discostarsi dall orientamento già espresso in passato da questa Sezione nonché da altre Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate sull interpretazione dell art. 13 della L. 27/12/2002 n. 289 in materia di definizione agevolata di tributi locali. In proposito, questa Sezione ha già evidenziato che: Passando al merito, va richiamato l art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289 legge finanziaria 2003 secondo cui con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte inadempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono esser previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Ai fini della risposta al quesito, va fatto riferimento ai principi espressi dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana con le deliberazioni n. 6/2007 del 13.12.2006 e n. 28/2009 del 4.6.2008 secondo cui la normativa di cui al citato art. 13 deve essere oggetto di stretta interpretazione considerato che l istituzione di meccanismi di definizione agevolata relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte di contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell ambito dell ordinamento giuridico. Inoltre, le dette Sezioni Riunite hanno ritenuto che l Ente locale possa utilizzare la facoltà prevista dalla normativa in esame con riferimento esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 1 gennaio 2003 data di entrata in vigore della legge 27.12.2002 n. 289 4

In applicazione dei richiamati principi, condivisi da questa sezione, il collegio ritiene che la facoltà dell Ente locale di disciplinare la definizione agevolata di tributi propri va ricondotta nell ambito temporale del 31 dicembre 2002 (limite temporale invalicabile), non potendosi introdurre una fattispecie di condono per un arco temporale indefinito (Vedi anche Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 4/par/2010). (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 206 del 26 novembre 2010; vedi anche, ex multis, Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenza 20 luglio 2012, n. 12679). PQM Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale di controllo per la Campania. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'ente istante. Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 20 maggio 2016. IL RELATORE f.to Primo Ref. Innocenza Zaffina IL PRESIDENTE f.to Pres. Ciro Valentino Depositato in Segreteria in data 20 maggio 2016. Il Direttore del Servizio di supporto f.to dott. Mauro Grimaldi 5