Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso



Documenti analoghi
Il distacco dei lavoratori Profili generali

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

LO STATO DELL ARTE NEL DIRITTO DEL LAVORO

Roma, 30 ottobre 2008

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Tutela del lavoro estero in Italia

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Circolare N.29 del 14 Febbraio Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

ESONERO CONTRIBUTIVO A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 1 gennaio 2016

Il lavoro subordinato

Il Ministro delle Attività Produttive

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

Indagini bancarie aperte a tutti.

Roma, 09 settembre 2003

STRUMENTI DI IMPIEGO TEMPORANEO DEI LAVORATORI STRANIERI NEGLI EVENTI EXPO

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

La riforma del lavoro

SOCIETA ALL ESTERO LA STABILE ORGANIZZAZIONE E GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI IN ITALIA

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA

News per i Clienti dello studio

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 102/E

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

IL VALORE AGGIUNTO DELLA SICUREZZA: FORMAZIONE, CULTURA, FUTURO

Circolare N. 126 del 17 Settembre 2015

1. CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE SENZA SANZIONE:

Contratto di lavoro intermittente

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L , n 201

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO

Diritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine

Definizione. DISTACCANTE: datore di lavoro che ha in forza il lavoratore soggetto al distacco

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Il contratto di lavoro a tempo determinato dopo il Jobs Act.

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO

Renzo Pravisano La retribuzione del lavoratore

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

Oggetto: Detassazione straordinari e altri elementi produttività: un opportunità

Circolare Informativa n 20/2014. Bonus piccola mobilità Al via le istanze all INPS per la fruizione del beneficio

MODULISTICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Modelli che possono essere utilizzati per l autocertificazione di cui al punto 5 1B bando di gara.

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

Come gestire Espatriati e Personale straniero

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Sede: via Alessandria, Roma Tel: Fax: info@cnce.it

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

Se si matura il requisito entro il , pensione anticipata e part-time

RISOLUZIONE N. 1/2008

Transcript:

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Presentazione dell avvocato Fabio Petracci, avvocato giuslavorista del Foro di Trieste 1. Fattispecie e definizioni Quali sono gli elementi di estraneità all ordinamento del rapporto di lavoro: Carattere straniero del datore di lavoro Carattere straniero del lavoratore Luogo estero di conclusione del contratto Luogo estero di svolgimento del rapporto di lavoro. Formule contrattuali per l invio del lavoratore all estero a. Titolarità del contratto in capo al datore di lavoro italiano: trasferta trasferimento distacco b. Titolarità del contratto in capo alla società estera. risoluzione del rapporto clausola di rientro aspettativa. 1

2. La giurisdizione. Essa è in primo luogo disciplinata dall articolo 3 della legge 218/95. In base a tale articolo il primo criterio è dato dalla residenza o dal domicilio del convenuto in Italia. Regolamento CE 44/2001 Articolo 19: Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto: 1. Davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, o in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, oppure b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede dell attività presso la quale è stato assunto. In ogni caso, ai fini dell individuazione del foro di esecuzione abituale, sono rilevanti: a - volontà delle parti nel contratto b - esistenza di una minima base d appoggio dove il lavoratore organizza l attività c - esistenza di una minima base d appoggio dove il lavoratore mantiene i contatti con il datore di lavoro. d - esistenza di clienti italiani. Il Tribunale di Vicenza e la competente Corte D Appello tra il 2003 ed il 2005 ebbero ad affrontare il caso di un lavoratore, assunto in UK, presta la propria attività in vari paesi europei, ma che vive in Italia, dove ha locato un immobile dove vive ed organizza la propria attività. In 2

questo caso, il giudice di secondo grado ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano. In quella sede è stata affermata la nozione di luogo abituale di svolgimento della prestazione lavorativa: E il luogo ove sussiste il centro effettivo di svolgimento della prestazione lavorativa o l ambito dove il lavoratore adempie alle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro o organizza la sua attività lavorativa. o comunque il luogo ove svolge la parte principale delle prestazioni lavorative. 3. La legge applicabile Convenzione di Roma 1985 Articolo 3 Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti La scelta deve risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. La scelta di una legge straniera qualora al momento della scelta tutti i dati del contratto si riferiscano ad un unico paese non consente di derogare per contratto alle leggi imperative di quel paese. Regole specifiche valgono invece per il contratto individuale di lavoro (articolo 6 della convenzione). La scelta della legge applicabile è sempre possibile, ma non può privare il lavoratore della protezione che gli sarebbe assicurata da norme imperative in caso di mancata scelta e quindi dalla legge del paese dove compie abitualmente il suo lavoro anche se inviato temporaneamente in altro paese, oppure dalla legge del paese dove si trova la sede del datore di lavoro che ha provveduto all assunzione. In ogni caso è esclusa l applicazione della normativa contraria all ordine pubblico del nostro paese. Veniamo ad alcuni casi pratici: 3

Un lavoratore presta la propria attività presso la sede di New York di una società. E pattuita l applicazione della legge statunitense, in una fase successiva del rapporto, si pattuisce l applicazione della legge italiana. Cessato il rapporto di lavoro, egli ricorre al giudice chiedendo il pagamento della buonuscita e del TFR per l intero periodo. La cassazione nel 2005 gli da ragione. E chiaro che avendo operato negli Stati Uniti per società che ivi aveva la sede potevano essere derogate le norme imperative dell ordinamento italiano, ma non quelle di ordine pubblico. La Cassazione ha infatti ritenuto che il principio di continuità e non frazionabilità del rapporto di lavoro sia principio di ordine pubblico. Il secondo caso riguarda invece alcuni dipendenti di RAI CORPORATION SPA operante negli USA, essi alla cessazione del rapporto si rivolgono al giudice italiano chiedendo di essere considerati sin dall inizio dipendenti dalla RAI e quindi chiedono il calcolo del TFR ed il versamento dei contributi omessi. La Corte di Cassazione con sentenza del 2005 da loro torto. Essi hanno operato negli USA stabilmente e quindi non sono soggetti alle norme imperative italiane. La legge 1369/60 da loro invocata non è considerata d ordine pubblico. Un dipendente da una banca italiana è assunto con scelta della legge USA e lavora negli Stati Uniti. Secondo la legge locale, egli è licenziato senza il ricorrere della giusta causa. Ricorre al giudice italiano. La normativa in tema di limitazione del licenziamento è considerata principio d ordine pubblico e la cassazione con sentenza del 2002 stabilisce la legittimità della reintegra. Nel 2005, la Cassazione si trovava ad affrontare un ulteriore caso, dove un lavoratore aveva stipulato un contratto secondo la legge canadese dove non era previsto il pagamento del TFR e della tredicesima mensilità. La Cassazione aveva ritenuto che le norme che prevedono il pagamento di questi istituti sono norme inderogabili, ma non di ordine pubblico, per cui non debbono necessariamente assistere il contratto del lavoratore italiano che si svolga all estero. In particolare la Corte di Cassazione ribadiva la non coincidenza di norma imperativa con norma di ordine pubblico. 4

In questa occasione, la Cassazione forniva la definizione del concetto di ordine pubblico identificato nei principi fondamentali della Costituzione e delle regole che tutelano i diritti fondamentali dell uomo e la cui lesione può stravolgere le regole della nostra società. 4. Il distacco Nella normativa italiana l istituto del distacco è regolamentato dall articolo 30 del DLGS 276/2003 si ha il distacco: Quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa. Abbiamo diverse categorie di distacco: a) distacco semplice sufficiente interesse datore e temporaneità b) distacco con mutamento di mansioni sufficiente interesse datore, temporaneità, consenso lavoratore. c) Distacco oltre 50 KM interesse datore, temporaneità, comprovate ragioni tecniche, organizzative, sostitutive. d) Distacco oltre 50 KM con mutamento di mansioni interesse datore, temporaneità, consenso del lavoratore, comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive. Il distacco nella normativa comunitaria: E disciplinato dalla direttiva comunitaria 96/71 recepita nel decreto legislativo 72/2000 esso offre una nozione di distacco più ampia di quella di cui all articolo 30 DLGS 276/2003. Si legge all articolo 2 DLGS 72/2000: E lavoratore distaccato colui che per un periodo limitato svolga il proprio lavoro nel territorio di uno stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente. 5

Per quanto riguarda la disciplina applicabile al lavoratore distaccato, l articolo 3 del DLGS n.72 /2000 stabilisce per i lavoratori degli stati membri dell Unione Europea l applicazione delle medesime condizioni di lavoro applicate ai lavoratori del paese in cui è in corso il distacco. Vi sono delle eccezioni per i lavori di assemblaggio e di installazione nel contratto di fornitura di beni di durata inferiore ad otto giorni. In ogni caso e quindi anche per i lavoratori degli stati che non sono membri della Comunità spetta ai lavoratori distaccati le condizioni minime vigenti presso lo stato in tema di durata massima dell orario di lavoro, ferie minime, tariffe minime retributive, sicurezza sul lavoro, tutela della maternità, parità uomo donna, non discriminazione. La responsabilità di trattamento è solidale. Sono soggette alla presente disciplina anche le imprese stabilite in uno stato membro che effettuano attività di fornitura di lavoro temporaneo e che, in caso di distacco in Italia, debbono possedere i requisiti previsti dalla nostra legge in tema di somministrazione. Esse possono avere un autorizzazione equivalente se rilasciato da altro paese comunitario. La giurisdizione nel distacco. L articolo 6 del DLGS n. 72 /2000 stabilisce che il lavoratore distaccato che presta la propria attività nello stato italiano può agire anche davanti ad altro giudice di uno stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione nei rapporti di lavoro oppure può agire innanzi al giudice italiano senza necessità che sia applicato l articolo 410 CPC (tentativo obbligatorio di conciliazione). 5. La retribuzione Il punto più importante riguarda l indennità estero. Questa particolare indennità riveste spesso una duplice natura in quanto essa può risultare volta ad incrementare il corrispettivo retributivo del dipendente in forza delle particolari mansioni svolte, come d altro canto, essa può tendere a risarcirlo di particolari contenuti di gravosità. 6

In questi casi è sorto contenzioso determinato dalla ritenuta violazione del principio di irriducibilità della retribuzione di cui all articolo 2103 del codice civile. La Cassazione è più volte intervenuta sul punto sostenendo come il principio valga esclusivamente per gli emolumenti che vengono corrisposti a fronte di una maggiore e più qualificata prestazione, ma non invece per quegli aspetti di gravosità del rapporto che vengono meno con il mutare delle condizioni di lavoro. Ciò non significa che l indennità estero non possa contribuire a formare la base per il TFR o per altri emolumenti, potendo ben assumere natura retributiva, ma non per questo del tutto correlata alle mansioni e quindi da conservarsi nel corso dell intero rapporto di lavoro. Dunque è importante approfondire i contenuti reali dell indennità prima di stabilirne il regime. 6. La contribuzione. E stabilita una deroga temporanea al principio di territorialità della legislazione applicabile. Accade così che per il termine di 12 mesi il lavoratore mantiene il regime previdenziale del paese di provenienza e quindi, oltre questo periodo, egli viene assoggettato al regime di sicurezza sociale del paese di provenienza e dove risiede il datore di lavoro. Per quanto riguarda i paesi extra comunitari valgono invece le convenzioni. Dove invece non vi sono convenzioni si applica il regime italiano. 7