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Page 1 of 9 N. 04563/2012REG.PROV.COLL. N. 07065/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7065 del 2008, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Santoro Renzo e Marconi Caterina, entrambi in qualità di legali rappresentanti di Marconi Andrea, non costituitisi in questa fase del giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 1766/2008, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Page 2 of 9 Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Claudio Boccia e udito per l appellante l avvocato dello Stato Meloncelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. I signori Marconi Renzo e Santoro Caterina, nella loro qualità di legali rappresentanti esercenti la potestà genitoriale sul minore Andrea Marconi, proponevano presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte il ricorso n.973 del 2008 per l annullamento, previa sospensione dell efficacia, del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (IV) del proprio figlio, di cui al telegramma del 9 giugno 2008 del dirigente dell ufficio scolastico del liceo scientifico statale Bonaventura Cavalieri di Verbania; del verbale dello scrutinio finale, tenuto nella stessa data dal Consiglio di Classe della III sez. A nonché degli atti presupposti e consequenziali. In particolare nel predetto ricorso veniva lamentata la mancata ammissione del proprio figlio alla frequenza delle attività di recupero per le insufficienze riportate durante l anno scolastico nonché l incongruità della valutazione finale, pari a cinque, nella materia Filosofia, ritenuta in contrasto con il giudizio espresso dai docenti di cui alla scheda Motivazione dei voti e informazioni alle famiglie, allegata al verbale di scrutinio del 9 giugno 2008.

Page 3 of 9 2. Con sentenza n. 1766 del 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte accoglieva il ricorso ritenendo, quanto al primo motivo di gravame, che il Consiglio di Classe aveva disposto, nei confronti dello studente Andrea Marconi, interventi di recupero consistenti in attività di studio individuale solo in relazione alle materie di Scienze e Disegno mentre, a fronte delle insufficienze riscontrate nelle materie di Lingua e Letteratura latina, Matematica, Fisica ed Educazione fisica, detto organo non aveva predisposto altrettanti interventi di recupero, attivati invece a favore di altri studenti gravati da insufficienze plurime, con conseguente violazione degli artt. 4 e 6 dell ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007. In relazione al secondo motivo, il giudice di primo grado non riteneva congrua, né ragionevole la valutazione numerica pari a cinque, attribuita all interessato nella materia di Filosofia, a fronte di un giudizio di sostanziale sufficienza registrato, a situazione invariata, in corso d anno, espresso dal medesimo Consiglio di Classe nella scheda di Motivazione dei voti ed informazione alle famiglie allegata al verbale di scrutinio del 9 giugno 2008. 3. Avverso detta sentenza, il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, ha presentato appello (ricorso n. 7065 del 2008), deducendo, in primo luogo l erroneità dell assunto in base al quale le insufficienze riportate dall interessato sarebbero state determinate dall illegittima mancata ammissione dello studente alla frequenza dei

Page 4 of 9 corsi di recupero attivati dall istituto scolastico e in secondo luogo, contestando la tesi relativa al giudizio di non ragionevolezza della valutazione numerica pari a cinque, riportata in Filosofia dallo studente Marconi. 3.1. Con il primo motivo il Ministero appellante lamenta, in particolare, il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto fondata la doglianza dell odierno appellato, originario ricorrente, che aveva contestato la legittimità del giudizio espresso dal Consiglio di Classe, atteso che le insufficienze (in 5 materie) riportate dall alunno sarebbero state determinate dalla sua illegittima mancata ammissione alla frequenza dei corsi di recupero attivati dall Istituto. In proposito occorre preliminarmente rilevare che come risulta dal verbale del Consiglio di Classe del 9 giugno 2008 la motivazione, adottata peraltro all unanimità, per giustificare la mancata promozione dello studente è stata del seguente tenore: impegno inadeguato in molti casi, attenzione e partecipazione scarse o discontinue nella maggior parte dei casi, peggioramento progressivo della situazione nel corso dell anno, profitto con cinque insufficienze A ciò deve aggiungersi che, da quanto emerge in atti, nel formulare il giudizio di non ammissione alla classe quarta per l anno scolastico 2008/2009, il Consiglio di Classe risulta essersi attenuto ai criteri comunicati alle famiglie con circolare della presidenza dell istituto del 7 gennaio 2008-deliberati dal Collegio dei Docenti per l anno

Page 5 of 9 scolastico 2007/2008 (verbale n.3 del 27 novembre 2007) che non consentivano la promozione dell alunno nel caso in cui si fossero verificate le seguenti situazioni: a) quattro insufficienze; b) tre insufficienze di cui due gravi, anche senza debiti formativi non colmati. Come risulta dalla pagella del 9 giugno 2008 contenente i risultati dello scrutinio finale l alunno Marconi aveva riportato cinque insufficienze e, pertanto, a tale titolo non poteva essere promosso alla classe superiore. La mancata ammissione alla classe successiva, dunque, si è fondata sull insufficiente rendimento scolastico e cioè sull insufficiente preparazione e maturazione dell alunno per accedere ad una fase più impegnativa degli studi e non sull incompleta o carente attivazione dei corsi di recupero. 3.2. Per quanto riguarda l organizzazione dei corsi di recupero l art.2, comma 6 dell O.M. n. 92 del 2007 stabilisce che le istituzioni scolastiche hanno l obbligo d attivare gli interventi di recupero e, nell ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi..in particolare nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla natura dei relativi fabbisogni, nonché all articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.

Page 6 of 9 Dal rapporto del dirigente scolastico del 18 luglio 2008 emerge che, in base ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti (verbale n. 3 del 27 novembre 2007), nell applicazione della nuova normativa sui debiti formativi l Istituto ha dovuto operare delle scelte determinate sia da aspetti organizzativi che dalla disponibilità di fondi; che la scelta si è orientata all attivazione di corsi di recupero per alcune materie ritenute prioritarie per gli indirizzi (classico e scientifico) della scuola; e che tra tali materie non si è ritenuto che rientrassero scienze e disegno, per le quali era stato indicata una forma di recupero mediante studio individuale. Dal predetto rapporto è altresì emerso che l alunno Marconi non aveva partecipato ai corsi di latino, essendo questi ultimi riservati solo a coloro che avevano riportato insufficienze allo scritto e non come il predetto studente insufficienze solo all orale. L Istituto ha, dunque, agito nell ambito di quanto disposto dell art.2, comma 6 dell O.M. n. 92 del 2007, attivando i corsi di recupero nelle materie d indirizzo e individuando alternative di recupero individuale per le restanti discipline. Da ciò consegue che l Istituto non ha neanche violato il disposto degli artt. 4 e 6 dell O.M. n. 92 del 2007, poiché come dichiarato dalla difesa erariale e non confutato dalla parte appellata i corsi di recupero sono stati attivati, nei termini previsti dalla citata deliberazione del Consiglio dei Docenti, subito dopo la fine del primo quadrimestre e non sono stati attivati fra l inizio e la fine del

Page 7 of 9 secondo quadrimestre altri corsi di recupero dai quali sia stato escluso lo studente Marconi. Infine, non risulta applicabile alla situazione de qua neanche l art. 6, commi 3 e 4 della citata ordinanza n. 92 del 2007, poiché il numero delle materie nella quali lo studente Marconi è stato giudicato insufficiente nonché il contenuto del giudizio finale sul medesimo espresso dal Consiglio di Classe fanno venir meno i presupposti in base ai quali è possibile applicare tale normativa e impongono l applicazione del disposto del comma 5 del medesimo art.6 che stabilisce che si procede al giudizio finale.nei confronti degli studenti che presentano insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. Per quanto sin qui esposto il motivo è da ritenersi fondato. 4. Anche per quanto riguarda il secondo motivo d appello, la valutazione del giudice di primo grado, concernente la contraddittorietà fra la valutazione numerica ed il giudizio espresso dal Consiglio di Classe, in filosofia, contenuta nella scheda recante motivazione dei voti e informazione alle famiglie allegata al verbale di scrutinio del 9 giugno 2008, non può essere condivisa ed il motivo d appello deve, pertanto, essere accolto. Sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la valutazione degli studenti da parte del Consiglio di classe costituisce l espressione di un giudizio sulla loro preparazione, frutto di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico non

Page 8 of 9 sindacabile se non sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà. (Cons di Stato, Sez.VI, 14 gennaio 2004, n.68). Dai documenti riversati in atti risulta che il giudizio espresso dal Consiglio di Classe ed il conseguente voto attribuito in Filosofia allo studente Marconi non presentano caratteristiche tali da dover essere censurati sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietà, atteso che uno degli indicatori utilizzati per definire il voto in filosofia e, specificatamente, il parametro dell attenzione e della partecipazione viene valutato in termini di discontinuità e, quindi, in maniera certamente non positiva e tale da poter dar luogo ad un voto di non sufficienza. 5. Per quanto sin qui esposto l appello è da ritenersi fondato e, pertanto, va accolto. 6. Sussistono giustificate ragioni per disporre l integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno

Page 9 of 9 2012 con l intervento dei magistrati: Giorgio Giovannini, Presidente Aldo Scola, Consigliere Maurizio Meschino, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Claudio Boccia, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/08/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)